TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-06-15, n. 201017787
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N. 17787/2010 REG.SEN.
N. 04287/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2008, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dagli avv. P S, M S E F V, con domicilio eletto presso l’avv. M S in Roma, v.le Parioli, 180;
contro
Comando Generale Guardia di Finanza;Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
TRASFERIMENTO D'AUTORITA' PER ESIGENZE DI SERVIZIO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2008 l’odierno ricorrente ha impugnato la determinazione n. 406764/07 dell’11 dicembre 2007 con cui allo stesso veniva comunicato il trasferimento, con decorrenza 13 novembre 2007, “ per esigenze di servizio ” dal Re.T.L.A. dei Reparti Speciali al Comando Regionale Lazio – Sede Roma presso il Nucleo operativo di Ciampino.
A sostegno del proposto ricorso si deduce difetto di motivazione, per essere l’avversato trasferimento d’autorità del tutto carente dell’esplicazione delle ragioni poste a suo fondamento.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
A seguito del deposito di documentazione inerente la procedura di che trattasi, conseguente ad ordinanza istruttoria di questo Tribunale, il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti con i quali viene rilevata come dalla detta documentazione emerga l’effettiva natura “ disciplinare ” del trasferimento in questione, per il quale si è utilizzata invece la sintetica ed anonima formula delle “ esigenze di servizio ”. In particolare, infatti, nella nota del Ministero dell’interno del 14 giugno 2007, acquisita agli atti del presente giudizio, si legge che “ ..in data odierna il graduato in oggetto…si è reso responsabile di una complessiva condotta in servizio suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare, per la quale è stata inoltrata specifica trattazione finalizzata alle incombenze in carico al Comando di Corpo. Nella circostanza, codesto Comando è pregato di voler valutare, con ogni consentita urgenza, l’avvicendamento del militare in argomento, attesa la circostanza del venir meno del rapporto tecnico-fiduciario che sottende l’impiego in questo profilo di servizio dell’interessato, quale presupposto tecnico per la permanenza presso questa Direzione Centrale di Polizia criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia ”. Ed è appunto a seguito di detta nota che il Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto, “ per esigenze di servizio ”, il trasferimento d’autorità del ricorrente. Ne trae il ricorrente l’assunto, in sede di motivi aggiunti, della illegittimità dell’avversato trasferimento motivato con mero richiamo a ragioni di servizio, ma che sottende in realtà ragioni di incompatibilità ambientale.
Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Anche a seguire, infatti, l’orientamento pacifico ed assai risalente nella giurisprudenza (cfr. Cons.Stato, IV Sezione n. 85 del 29 gennaio 1996;n. 3892 del 2007 e, da ultimo, n. 2929 del 13 maggio 2010), secondo cui i provvedimenti di trasferimento dei militari e degli appartenenti, come nel caso di specie, alle Forze di Polizia, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato (cfr., in particolare, Cons. Stato, IV Sezione, 5 ottobre 2006, n. 5921), tuttavia un principio di elementare civiltà giuridica vuole in ogni caso che le esigenze di servizio relative all'utilizzazione del personale militare vi siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate (cfr. Cons. Stato, III Sezione, 14 ottobre 2008 n. 1664, che ha ritenuto non sufficiente una motivazione inespressiva o addirittura fuorviante, perché altrimenti si verificherebbe un'assoluta incontrollabilità delle determinazioni dell'Amministrazione).
Ciò posto, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il trasferimento disposto per “ esigenze di servizio ” risulti, a ben considerare, conseguire ad una valutazione dell’organismo presso il quale il ricorrente prestava servizio conducente alla rilevata opportunità di un suo allontanamento per essere venuto meno con il dipendente in questione il rapporto tecnico fiduciario, altrimenti necessario. Orbene, un siffatto trasferimento, un trasferimento cioè riconducibile alla detta ragione di fondo può comunque essere qualificato in termini generali come trasferimento per “ esigenze di servizio ”, e tuttavia per esso si impone un (benché) minimo supporto motivazionale che (tenga e) dia conto degli elementi emersi in sede procedimentale. In altri termini, se le ragioni di servizio sono altre rispetto agli evocati profili disciplinari e/o di incompatibilità ambientale, quali emersi dalla documentazione prodotta in esito ad ordinanza istruttoria, allora il mero richiamo a non meglio chiarite “ esigenze di servizio ” vizia l’atto per sviamento di potere, per come rilevato in sede di motivi aggiunti. Se, invece, le ragioni di servizio sono quelle che conseguono a quanto rilevato nella nota del Ministero dell’interno del 14 giugno 2007, innanzi ampiamente richiamata, allora sussiste un difetto di motivazione, trattandosi di esigenze di servizio che non originano da discrezionali apprezzamenti dell’amministrazione in ordine al miglior e più efficace utilizzo del proprio personale, ma di “ esigenze di servizio ” che originano dal comportamento del ricorrente, da fatti specifici, da una condotta addirittura suscettibile di valutazione disciplinare, elementi questi che avrebbero dovuto trovare emersione nell’avversato trasferimento.
Pertanto, come è stato affermato da condivisibile giurisprudenza, per quanto sia stigmatizzabile il comportamento del dipendente, è illegittimo un provvedimento di trasferimento non mosso, come nella specie, da esigenze di servizio , bensì nella sostanza finalizzato a sanzionare comportamenti del dipendente suscettibili di essere valutati in altra e più appropriata sede (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 24 maggio 2004 , n. 3373).
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’impugnato trasferimento.
Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.