TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300010
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00071/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 71 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bagni Tiffany di Ferraresi Paolo e Maurizio &
C. s.a.s., Bagni Stella s.a.s., Bagni Enrica di Barale Tomaso &
C. s.n.c., Bagni Lido di Lavagna di Brugo Liliana e C. s.a.s., Centro Sport Nautici di Roscelli &
Giuliotti s.a.s., Bagni Giovanni di Bogtrstra Rudy &
C. s.a.s., Il Beluga di Mattia Bruno &
C. s.a.s., Bagni Marinella di Sivori Marina e Graziella &
C. s.a.s., Alborada Beach s.a.s., Gestione Bagni Marini s.n.c., Levante Gestioni s.r.l., Bagni Astoria di Pozzo O. e Corradi A. s.a.s., Bagni Egidio di Migliorini Olga, Senõr Zarco di Marchetti Marco, Baraonda Beach di Landi Andrea s.a.s., Bagni Nini di Gatti Simona s.a.s., Bagni Cigno di Massucco Stefania &
C. s.a.s., Bagni Milano di Bertolone Stefano &
David s.n.c., Bagni Mignon s.n.c. ed El Chiringuito di Gualco Stefano, rappresentati e difesi dall’avvocato prof. Cristina Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gino Benvenuto in Genova, piazza Giustiniani n. 7;

contro

Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento in data 17.12.2020, recante la reiezione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime in applicazione della legge n. 145/2018;

B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.1.2021, avente ad oggetto “Modifica deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 30/12/2020 ad oggetto Atto di indirizzo sulla disciplina delle c.d.m. in ambito comunale”;

- della nota in data 29.1.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2022;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli operatori economici deducenti, titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo, fanno valere la pretesa all’applicazione dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145 del 2018, che ha prorogato la durata delle c.d.m. al 31 dicembre 2033.

Il Comune resistente ha eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenienza normativa.

Il rilievo processuale è fondato.

In pendenza di giudizio, l’art. 3 della legge n. 118 del 2022 ha abrogato le disposizioni invocate dai ricorrenti ed ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge (confermando, così, la soluzione elaborata dalle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021).

Pertanto, la questione inerente la sussistenza o meno dell’obbligo di disapplicare le norme nazionali di proroga, per incompatibilità con il diritto europeo, non è più rilevante, in ragione dell’introduzione della nuova regolamentazione interna.

L’odierna impugnativa, infatti, riguarda atti adottati in vigenza della precedente normativa, i quali devono ritenersi integralmente superati, essendo l’Amministrazione civica tenuta a conformarsi al nuovo dettato legislativo.

In particolare, la legge n. 118/2022 deve qualificarsi come legge-provvedimento, in quanto non disciplina in via generale e astratta lo statuto delle concessioni demaniali marittime, ma provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioni con finalità turistico-ricreative in essere al momento della sua entrata in vigore: in altri termini, dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili). Onde la legge in esame, pur rappresentando il precipitato di un procedimento legislativo ordinario, partecipa della natura di atto amministrativo e, quindi, regola concretamente i casi in oggetto, superando così i precedenti provvedimenti dell’Amministrazione.

Sul punto si rammenta che, come sancito dalla giurisprudenza, “ la sopravvenienza di una legge-provvedimento, ossia di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi in quanto dispone in concreto su casi e rapporti specifici, determina ex se l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo ” (così Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349).

Al soggetto leso resta la tutela sul piano della giustizia costituzionale, la cui natura incidentale postula l’impugnazione espressa innanzi al giudice amministrativo degli atti di esecuzione della legge-provvedimento: nella specie, però, non risultano ancora intervenuti atti esecutivi della legge-provvedimento, né, comunque, la legge in parola è stata contestata nel presente giudizio.

Deve, dunque, dichiararsi l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse, correlata al verificarsi di una situazione di diritto del tutto nuova e sostitutiva di quella esistente al momento della proposizione del gravame, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2020, n. 2325).

Per completezza, si soggiunge che non spiega alcuna influenza, ai fini dell’interesse al ricorso, l’attuale pendenza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale sollevata, ai sensi dell’art. 267 TFUE, da T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 11 maggio 2022, n. 743, in merito all’interpretazione della direttiva 123/2006/CE (c.d. Bolkestein). Infatti, la futura decisione della CGUE sui quesiti posti dal giudice a quo , qualunque essa sia, non è suscettibile di incidere sulla sopravvenuta legislazione italiana, che, come si è detto, ha stabilito al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo.

Infine, per quanto riguarda l’interesse risarcitorio ventilato dai ricorrenti, si osserva che i paventati danni patrimoniali per mancata proroga dei titoli concessori al 2033, anche ove sussistenti, non sarebbero in ogni caso risarcibili, perché deriverebbero non già dagli atti contestati, bensì dalla legge n. 118/2022.

In considerazione della definizione in rito della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

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