TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300010
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bagni Tiffany di Ferraresi Paolo e Maurizio & C. s.a.s., Bagni Stella s.a.s., Bagni Enrica di Barale Tomaso & C. s.n.c., Bagni Lido di Lavagna di Brugo Liliana e C. s.a.s., Centro Sport Nautici di Roscelli & Giuliotti s.a.s., Bagni Giovanni di Bogtrstra Rudy & C. s.a.s., Il Beluga di Mattia Bruno & C. s.a.s., Bagni Marinella di Sivori Marina e Graziella & C. s.a.s., Alborada Beach s.a.s., Gestione Bagni Marini s.n.c., Levante Gestioni s.r.l., Bagni Astoria di Pozzo O. e Corradi A. s.a.s., Bagni Egidio di Migliorini Olga, Senõr Zarco di Marchetti Marco, Baraonda Beach di Landi Andrea s.a.s., Bagni Nini di Gatti Simona s.a.s., Bagni Cigno di Massucco Stefania & C. s.a.s., Bagni Milano di Bertolone Stefano & David s.n.c., Bagni Mignon s.n.c. ed El Chiringuito di Gualco Stefano, rappresentati e difesi dall’avvocato prof. Cristina Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gino Benvenuto in Genova, piazza Giustiniani n. 7;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento in data 17.12.2020, recante la reiezione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime in applicazione della legge n. 145/2018;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.1.2021, avente ad oggetto “Modifica deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 30/12/2020 ad oggetto Atto di indirizzo sulla disciplina delle c.d.m. in ambito comunale”;
- della nota in data 29.1.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli operatori economici deducenti, titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico - ricreativo, fanno valere la pretesa all’applicazione dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145 del 2018, che ha prorogato la durata delle c.d.m. al 31 dicembre 2033.
Il Comune resistente ha eccepito