TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-09-22, n. 201800303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-09-22, n. 201800303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800303
Data del deposito : 22 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2018

N. 00303/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00181/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 181 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B in Trieste, via San Nicolò, 19;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento dd. 4 maggio 2018 prot. n. 113/11-6-Av., avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti del Mar. Ord. -OMISSIS-(CIP -OMISSIS-), effettivo alla Stazione di -OMISSIS-” comunicato alla ricorrente a mezzo pec il giorno 8.5.2018 allegato al provvedimento, anch'esso da intendersi qui impugnato, n. 2/139-2-2018 di prot. del 7.5.2018 del Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” avente ad oggetto “istanza di accesso a documenti amministrativi formulata dall'Avv. Giulia MILO per conto del mar. ord. -OMISSIS-. Comunicazione accoglimento e modalità di accesso” il quale accoglie solo in parte l'istanza di accesso del Mar. Ord. -OMISSIS-;

- del provvedimento dd. 16.5.2018 prot. n. 2/139-9-2018 avente ad oggetto “Istanza di accesso a documenti amministrativi formulata dall'Avv. G M per conto del Mar. ord. -OMISSIS-. Invio provvedimento del Ministero della Difesa – DGPM – V Reparto – 13^ Divisione Documentazione Carabinieri.” con il quale è stato trasmesso il provvedimento n. 0285143 del 14.5.2018, anch'esso da intendersi qui impugnato, del Ministero della Difesa – DPGM – V reparto 13^ Divisione Documentazione Carabinieri di dinego dell'istanza inerente la documentazione caratteristica del Mar. Magg. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale anche non conosciuto dalla ricorrente, nonché espressamente, per quanto possa servire, del provvedimento prot. n. 113/11-2-D dd. 27.4.2018 con il quale il Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” ha inizialmente riscontrato l'istanza di accesso evidenziandone alcune irregolarità.

nonché per l'accertamento del diritto d'accesso dell'istante a prendere visione ed estrarre copia integrale dei documenti richiesti con conseguente ORDINE al Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” all'esibizione e alla consegna di copia integrale dei documenti richiesti e non ostesi, ossia quelli indicati ai nn. 2,5,6,7 dell'istanza di accesso presentata in data 19 aprile 2018, e precisamente :

2) eventuali altri documenti contenenti elementi d'informazione che hanno concorso ad attribuire al Mar. ord. -OMISSIS-la valutazione di “inferiore alla media”;

5) copia dei documenti caratteristici ricevuti dal valutatore del Mar. ord. -OMISSIS-, copia delle valutazioni della capacità di giudizio relativi agli ultimi cinque anni di servizio (2013 – 2018)

6) previo ogni opportuno oscuramento delle generalità, copia dei documenti caratteristici relativi ad altri soggetti che hanno ottenuto la medesima valutazione di “inferiore alla media” negli ultimi cinque anni (2013 – 2018) da parte del medesimo valutatore;

7) previo eventuale oscuramento dei dati personali, copia di eventuali istanze di trasferimento dalla Stazione di -OMISSIS-e relative motivazioni, dal 2015 ad oggi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La ricorrente, militare in servizio presso il -OMISSIS-, ha ricevuto nel marzo 2018 la notifica della valutazione di “inferiore alla media”.

In esito a tale valutazione negativa, la ricorrente, tramite il proprio difensore, chiedeva alla P.A. di accedere a una moltitudine di documenti e in particolare ai seguenti atti:

1) scheda di valutazione e ogni allegato alla stessa;

2) documenti concernenti elementi di informazione che avevano concorso all’attribuzione della qualifica di "inferiore alla media”;

3) libretto personale e raccolta dei suoi documenti personali di valutazione dall’anno 2010-2018';

4) atti con cui era stata richiesta l’autorizzazione al servizio provvisorio presso la Stazione di Trieste Portonuovo (lettera n. 16/7-2017 e 16/14-2017 rispettivamente in data 9 maggio e 30 giugno 2017);

5) documenti caratteristici a sua volta ricevuti dal valutatore, copia delle valutazioni della capacità di giudizio del medesimo relativi agli ultimi cinque anni di servizio (2013-2018)';

6) documenti caratteristici relativi ad altri militari che avevano ottenuto valutazioni di '‘inferiore alla media” negli ultimi cinque anni (2013-2018) da parte del predetto valutatore, previo ogni opportuno oscuramento delle generalità nel rispetto del diritto alla privacy;

7) eventuali istanze di trasferimento dalla Stazione di -OMISSIS-e relative motivazioni, dal 2015 ad oggi, previo eventuale oscuramento dei dati personali.

La P.A. accoglieva parzialmente l’istanza di accesso, mettendo a disposizione della ricorrente una parte dei documenti richiesti (sostanzialmente quelli indicati ai punti 1, 2, 3, direttamente riferibili alla sua posizione), respingendola per il resto.

L’istante, lamentando la mancata ostensione di tutti i documenti richiesti, ha adito l’intestato Tribunale per ottenere ai sensi dell’art. 22 e della L. n. 241 del 1990 copia degli atti richiesti.

Si è costituita in giudizio la P.A. contrastando le avverse pretese.

Il ricorso non merita accoglimento.

La P.A. ha correttamente negato l’accesso in relazione ai seguenti documenti:

- documenti caratteristici ricevuti dal Mar. Magg. -OMISSIS- (valutatore della ricorrente) e copia delle valutazioni della capacità di giudizio del medesimo relativi agli ultimi cinque anni di servizio (2013-2018);

- documentazione caratteristica con la quale il Mar. Magg. -OMISSIS-, dalla data di assunzione del Comando della Stazione di -OMISSIS-, ha giudicato con la qualifica di "inferiore alla media” il rendimento di altri militari;

- istanze di trasferimento dalla Stazione di -OMISSIS- a Trieste, presentate dal 2015 al 2018.

Il diniego d’accesso non risulta illegittimo in quanto l’accesso, anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, deve però essere, pur sempre, sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto (artt. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990 e 2 del d.P.R. n. 184 del 2006): il suo esercizio non può perseguire finalità emulative né avere carattere esplorativo o tradursi in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.

L’istanza ostensiva formulata dalla ricorrente, riferita a una moltitudine di documenti formati nell’arco di vari anni e volta a conoscere la documentazione caratteristica di soggetti terzi, a sceverare la capacità di giudizio manifestata dal valutatore e il rendimento conseguito da numerosi altri militari, appare, infatti, generica, indeterminata e non sorretta da un interesse conoscitivo personale, diretto, attuale e concreto, assumendo, piuttosto, carattere emulativo o quanto meno esplorativo;
essa si traduce in un inammissibile controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto altresì conto che la valutazione caratteristica del militare ha lo scopo di registrare il giudizio personale dei superiori gerarchici sui servizi prestati e sul rendimento fornito, sulle capacità, sulle attitudini dimostrate e sui risultati conseguiti dal singolo militare, ma è comunque scevra da giudizi comparativi con altri soggetti, il ricorso all’esame deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.

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