TAR Catania, sez. IV, sentenza 2010-05-27, n. 201001975

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2010-05-27, n. 201001975
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001975
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00579/2009 REG.RIC.

N. 01975/2010 REG.SEN.

N. 00579/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 579 del 2009, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Liberta' 160;

contro

Prefettura di Catania,
Questura di Siracusa,
Ministero dell'Interno,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Prefetto della Provincia di Catania del 25.10.2008, notificato in data 28.11.2008, con il quale è stato vietato al Sig. S C di detenere armi e munizioni;

- del decreto del Questore della Provincia di Siracusa, mai notificato, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia avanzata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Catania, Questura di Siracusa e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 1377/08 il TAR Catania ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto del 3.10.2007, notificato il 17.10.2007, con il quale il Questore della Provincia di Catania, sulla base del vincolo di parentela ed affinità del ricorrente con soggetti pluripregiudicati per gravi reati, aveva rigettato l’istanza presentata dal Sig. C per ottenere il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.

A seguito del deposito della citata sentenza, il Sig. S C ha trasferito la propria residenza dal Comune di Catania, ove risiedono il fratello ed i cognati gravati da pregiudizi penali, nel Comune di Priolo Gargallo e, sul presupposto dell’intervenuto cambio di residenza, ha richiesto alla Questura di Siracusa il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.

La Questura di Siracusa, con provvedimento mai notificato all’interessato, ha rigettato l’istanza, ritenendo a tal fine ostativo il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni frattanto adottato dal Prefetto della Provincia di Catania nei confronti del ricorrente, nonché il precedente provvedimento del Questore di Catania del 3.10.2007, non annullato dal TAR.

Con il ricorso in esame, notificato il 27.01.2009 e depositato il successivo 25 febbraio, il Sig. C ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Catania di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato il 25 ottobre 2008, notificato il successivo 28 novembre, motivato con riferimento alle medesime circostanze già considerate nel citato decreto del Questore di Catania del 3.10.2007, nonchè il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile emesso dal Questore di Siracusa il 20.12.2008 e mai notificato.

Il ricorrente ha censurato gli impugnati provvedimenti per violazione dell’art. 39 R.D. 18.6.1931 n. 773, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Afferma il ricorrente che non sussiste, nel caso di specie, nessuno dei presupposti previsti dalle norme sopra rubricate per l’adozione da parte del Prefetto del divieto di detenzione di armi e munizioni nei suoi confronti, atteso che la capacità di abuso del ricorrente sarebbe stata desunta, unicamente, dal mero rapporto di parentela e di affinità con soggetti non conviventi, non supportata da seri ed oggettivi elementi che evidenzino il “pericolo di abuso” del sig. C, non essendo indicati atti, comportamenti, fatti e circostanze dai quali desumere che le armi del ricorrente possano entrare nella disponibilità dei familiari.

Un tale convincimento non può derivare, ad avviso del ricorrente, dal mero rapporto di parentela con soggetti con lui non conviventi, ove, come nel caso in esame, il richiedente abbia troncato qualsiasi rapporto con detti familiari.

Il fratello del ricorrente, poi, fin dal 1998 è residente nel Comune di Tornimparte, in provincia dell’Aquila, elemento, questo, da cui desumere la carenza di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Prefettura di Catania nel caso di specie.

Il decreto del Questore di Siracusa, di diniego di rinnovo della licenza, sarebbe poi inficiato da illegittimità derivata da quella del decreto prefettizio che ha imposto il divieto di detenzione delle armi.

Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 28 aprile 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in decisione il Sig. C Santo ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Catania di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato nei suoi confronti il 25 ottobre 2008, notificato il successivo 28 novembre, motivato con riferimento alle seguenti circostanze, comunicate dalla Questura di Catania con la nota del 26 settembre 2008:

a) il fratello del ricorrente, C Giovanni, condannato per rapina, è stato scarcerato per fine pena il 6 ottobre 2006;

b) i cognati del ricorrente annoverano pregiudizi penali per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, reati in materia di stupefacenti, ricettazione, reati contro la persona, porto abusivo di armi e si accompagnano con persone pregiudicate per reati contro il patrimonio e la persona;

c) il Tar Catania, con sentenza 1377 del 2008, ha rigettato il ricorso proposto dal C avverso il diniego della licenza di porto di fucile, motivando che il ricorrente "inserito nel peculiare contesto familiare che gli è proprio, non dà quell'affidamento di non abusare delle armi" previsto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il ricorrente ha altresì impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, emesso dal Questore di Siracusa il 20.12.2008 e mai notificato, per illegittimità derivata da quella del decreto prefettizio che ha imposto il divieto di detenzione delle armi..

Il ricorso è infondato.

L'art. 39 T.U.L.P.S. – R.D. n. 773 del 1931 - , attribuisce all’Amministrazione la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente alle persone ritenute capaci di abusarne.

Il potere attribuito all'autorità prefettizia è connotato da ampia discrezionalità, al fine di valutare qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione di armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o indizi negativi ( T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 dicembre 2009 , n. 1439 ).

E’ sufficiente, ad avviso del Collegio, richiamare il consolidamento orientamento di questa Sezione, la quale ha già avuto modo di affermare ( cfr. sentenze n. 854 del 7.5.2009;
n. 8 del 14 gennaio 2010;
n. 145 del 29 gennaio 2010;
n. 392 del 24 febbraio 2010
) che il giudizio in ordine al requisito dell'affidabilità del privato nel corretto uso delle armi, affidato all’Autorità di P.S. con carattere di ampia discrezionalità, impone non solo una ricognizione della personalità del titolare stesso, ma altresì l'accertamento e l'evidenza di tutte le circostanze di fatto che possono incidere sul corretto esercizio del dovere di custodia, onde evitare che le armi possano essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità.

Più in particolare, con riferimento a fattispecie simili a quella in esame, è stato rilevato che legittimamente l'amministrazione revoca il porto d'armi ad un soggetto pur essendo questi incensurato, solo perché é parente di un pregiudicato, nel timore che quest'ultimo possa esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei suoi congiunti, anche solo nella fornitura delle armi ( Tar Reggio Calabria, 21 marzo 2003 n. 226;
Tar Valle d'Aosta, 14 novembre 2001 n. 177;
Tar Palermo, 13 ottobre 1999 n. 1978;
Tar Catanzaro, 28 settembre 1998, n. 811
).

Pertanto, il titolare della licenza a portare e detenere armi, oltre a dover tenere una condotta assolutamente irreprensibile e dare garanzia della propria sicura e personale affidabilità, deve anche fornire garanzia che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (cfr.: Tar Napoli, V, n. 244/2008;
T.A.R. Umbria Perugia 12 maggio 2005 n. 276;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I 1 febbraio 2006 n. 749;
Consiglio Stato sez. VI, 6 ottobre 2005 n. 5424
).

Ora, nel caso di specie risulta accertato che il vincolo di parentela riguarda il fratello, già condannato per rapina, ed i cognati del ricorrente, soggetti con pregiudizi penali di particolare gravità e a carico dei quali sussistono frequentazioni con soggetti pregiudicati.

Con la conseguenza che, sotto il profilo dell'esistenza di un rapporto di parentela dell'interessato con soggetti indiziati o autori di attività illecite, le circostanze indicate nel provvedimento sono tali da mettere in discussione l’indispensabile requisito relativo all’affidabilità nell’uso delle armi.

Nella specie, sussistevano dunque i presupposti di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S. per vietare al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, sulla base del peculiare contesto familiare del richiedente, donde il grave indizio della possibilità di pericolo di abuso.

Ritenuta la legittimità del decreto del Prefetto di Catania, sussistono i presupposti di diritto del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, adottato dal Questore di Siracusa.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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