TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-02-28, n. 202300218
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Pubblicato il 28/02/2023
N. 00218/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da
M F in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Parco Nazionale dell'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
nei confronti
A G e T I, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Reggio Calabria n. 297/2022 pubblicata in data 28.04.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 21-25.07.2022 il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 297 del 28.04.2022 con cui questo Tribunale ha annullato per difetto di motivazione: a) il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. 148 del 21/04/2021 che lo aveva escluso dalla nomina a componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco dell’Aspromonte ancorché fosse stato designato dalla Comunità del Parco ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L. n. 394/1991 e, a cascata, b) la nomina del Vice-Presidente nella persona del sig. Gioffrè Antonino (delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 30.04.2021) e la nomina di un componente della Giunta Esecutiva nella persona del sig. T I (delibera del Consiglio Direttivo n.5 dell’11.05.2021), entrambi controinteressati nel giudizio di cognizione;
- con la stessa sentenza il TAR ha condannato il MITE e l’Ente Parco dell’Aspromonte al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
- il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione della sentenza da parte degli enti intimati, peraltro già diffidati con nota inviata via pec il 30.06.2022, ha chiesto al TAR di adottare i provvedimenti necessari e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo di essi e a loro spese;
Vista la documentazione versata in atti dal ricorrente in data 31.01.2023;
Rilevato che, a differenza dell’Ente Parco dell’Aspromonte e dei controinteressati, si è costituito in giudizio il solo MITE con atto di mera forma depositato il 03.02.2023;
Atteso che alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 la difesa erariale chiedeva un rinvio dell’udienza per consentire agli Enti resistenti di eseguire la sentenza ottemperanda e che il Collegio tratteneva la causa in decisione;
Ritenuto che la richiesta di rinvio della trattazione della causa non possa essere accolta in quanto, in disparte l’esecutività del titolo perfezionatosi con il deposito della sentenza fin dal 28.04.2022, la pretesa del ricorrente attiene all’esercizio di un mandato rappresentativo la cui durata verrebbe ingiustificatamente erosa nell’ipotesi di differimento dell’udienza;
Considerato che:
- l’esecuzione di sentenze che dispongono l’annullamento di atti di diniego a tutela di interessi legittimi pretensivi (nel caso di specie, la mancata nomina al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco dell’Aspromonte) richiede normalmente ed ex se un nuovo esercizio del potere autoritativo e lo svolgimento di valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, come del resto precisato da codesto TAR anche nella sentenza da ottemperare (“ la rinnovazione del procedimento di nomina del sig. F M in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco dell’Aspromonte, da cui il medesimo risulta allo stato illegittimamente escluso, non significa che il Ministro competente sarà tenuto a ratificare e/o prendere atto della designazione del candidato in funzione della nomina intesa quale atto dovuto ed interamente vincolato, quanto piuttosto a dare contezza in motivazione del percorso logico che dovesse eventualmente condurre al rifiuto di nominare il ricorrente designato e alla scelta di un altro candidato, di cui dovrà previamente sollecitare la nuova designazione alla Comunità del Parco ”);l’attività esecutiva, in casi del genere, si concentra necessariamente sulla rivalutazione dell’istanza del privato nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia;
- nella vicenda in esame, la sentenza da ottemperare non è entrata nella valutazione di merito circa la sussistenza dei presupposti di legge per la nomina del ricorrente a componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, essendosi limitata a riscontrare un vizio di motivazione implicante l’annullabilità del provvedimento di diniego, sicché l’attività esecutiva richiesta al Ministero resistente, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza, non può che consistere nel riesame della posizione del ricorrente e nella conclusione del procedimento mediante una determinazione espressa (di segno positivo o negativo, a seconda delle valutazioni rimesse in ogni caso alla discrezionalità della p.a.), mentre l’unico effetto preclusivo resta, quello di rigettare la domanda sulla scorta della motivazione già ritenuta illegittima;
Ritenuto che, anche alla stregua della documentazione depositata in atti dalla difesa del ricorrente in data 31.01.2023, il ricorso sia fondato e debba essere accolto, essendo rilevabile un’inerzia imputabile sia al MITE che all’Ente Parco dell’Aspromonte, dato che il primo avrebbe dovuto concludere il procedimento di nomina del componente del Consiglio direttivo, già individuato in rappresentanza della Comunità del Parco con atto di designazione non annullato nel giudizio cognitorio, mentre il secondo avrebbe dovuto prendere atto della caducazione delle nomine di propria competenza e provvedere di conseguenza;
Ritenuto che non risulta nemmeno che gli enti intimati abbiano ottemperato alla sentenza nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese processuali;
Ritenuto che alla fondatezza del ricorso consegue l’obbligo per il Ministero del Territorio e dell’Ambiente di determinarsi, ora per allora, sulla nomina del rappresentante designato della Comunità del Parco a componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco dell’Aspromonte entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione e, a quest’ultimo, di assumere nei successivi trenta giorni dalla comunicazione dell’eventuale nomina da parte dello stesso Ministero i provvedimenti necessari e conseguenti all’annullamento delle nomine di propria competenza.
Grava, inoltre, in via solidale sulle Amministrazioni resistenti l’obbligo di rifondere al ricorrente le spese del giudizio liquidate all’esito del giudizio di cognizione entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria;questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal ricorrente con propria istanza, trascorso i termini di cui sopra assegnati alle Amministrazioni resistenti per adempiere, e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all'esecuzione dell'incarico, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, che le stesse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti delle Amministrazioni resistenti, mentre vengono dichiarate non ripetibili nei confronti dei controinteressati non costituitisi in giudizio;