TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-04-24, n. 202401386
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 01386/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2019, proposto da
Mangimificio F.Lli Chiavetta F. S. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. D G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Azienda Agricola Mulinello S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di approvazione degli elenchi definitivi delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo e di quelle escluse, D.D.G. n. 163 del 26.02.2019, pubblicato in data 08.03.2019, inerente il SPR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 12 aprile 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società “MANGIMIFICIO F.lli Chiavetta F. & s. S.A.S.” (d’ora in poi Mangimificio), ha partecipato al bando della sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”, pubblicato nella G.U. della Regione Sicilia n. 4 in data 27.01.2017.
Con d.d.g. n. 163 del 26.02.2019, la P.a. ha ritenuto non ammissibile la domanda per una pluralità di motivi.
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2019, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. avrebbe errato la P.a. a ritenere non tempestive le controdeduzioni e la contestuale richiesta di riesame perché, a seguito della comunicazione per mezzo di posta elettronica all’indirizzo pec corretto, parte ricorrente ha ricevuto l’avviso di mancata consegna per la causale di errore: “Casella Piena”;
2. in ordine al mancato rispetto del requisito della “disponibilità di mezzi propri”, la Regione avrebbe errato nel ritenere il rapporto tra il patrimonio netto della ricorrente e l’investimento chiesto pari al 7,32%, come tale inferiore al minimo richiesto;
3. in ordine al mancato rispetto del requisito “Integrazione nella filiera agroalimentare”, la Regione non avrebbe tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni di attuazione del PSR Sicilia 21014/2020 e non avrebbe tenuto in considerazione che l’odierna ricorrente non è azienda agricola, sì che tutto il prodotto da lavorare inserito nella domanda di investimento dovrà essere di provenienza extra-aziendale;
4. in ordine al punto n. 4 dei motivi di esclusione, la valutazione della P.a. sarebbe viziata da eccesso di potere;
5. in ordine alla presunta carenza di titolarità del fondo su cui è previsto l’investimento del finanziamento richiesto, la P.a. avrebbe errato nel non considerare che nel caso di specie l’investimento non contemplava l’acquisto del terreno; inoltre la documentazione relativa alla cantierabilità era stata allegata e, comunque, la P.a. avrebbe dovuto procedere con il soccorso istruttorio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del 12 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sebbene l’Amministrazione resistente abbia dato conto della fondatezza della censura di cui al primo motivo di ricorso, relativa alla tempestività della richiesta di riesame, ciò non è sufficiente per l’accoglimento dell’impugnazione, gli ulteriori motivi di ricorso non essendo fondati, sì che il provvedimento contestato deve ritenersi legittimamente adottato.
Nello specifico, con riguardo al secondo motivo di ricorso, in ordine al requisito “Disponibilità di mezzi propri”, il par. a.2.4) dell’art. 5 (recante “Requisiti di accesso e