TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-08-24, n. 202105592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-08-24, n. 202105592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105592
Data del deposito : 24 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/08/2021

N. 05592/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01560/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2019, proposto da A M V, rappresentata e difesa dall’avv. T A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 279/2015 - rep. 984/2015, reso, nel procedimento R.G. n. 212/2015 V.G., in data 23 febbraio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, depositato in data 24 febbraio 2015, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa Rosalba Giansante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 9 aprile 2019 e depositato il 16 aprile 2019, A M V ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 279/2015 - rep. 984/2015, reso, nel procedimento R.G. n. 212/2015 V.G., in data 23 febbraio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, depositato in data 24 febbraio 2015, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di “€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda” (così il decreto decisorio cron. n. 279/2015).

In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato.

Il Ministero della Giustizia, benché ritualmente intimato, non si è costituito a resistere in giudizio.

Alla camera di consiglio del 13 luglio 2021 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione dell’opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge P), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).

Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege P:

a) in data in data 11 marzo 2015 è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia il decreto decisorio cron. n. 279/2015 - rep. 984/2015, reso, nel procedimento R.G. n. 212/2015 V.G., in data 23 febbraio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, depositato in data 24 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);

b) in data 17 luglio 2017 è stata presentata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art.

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