TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-10-16, n. 202315257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-10-16, n. 202315257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315257
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 15257/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10771/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10771 del 2015, proposto da
A M e C M, rappresentati e difesi dagli avvocati G L e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'A M, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;



per l'annullamento

del parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria in relazione all'immobile sito in Roma, via di Fioranello, 101, di proprietà dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della cultura) e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I Sig.ri Angelo Manzara e Anna Maria Calabretta presentarono domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985, poi integrata nel 1995, in relazione all’unità immobiliare ad uso residenziale di loro proprietà, con annesso locale ad uso autorimessa (per una superficie pari rispettivamente a 112,06 mq e 331,93 mq), realizzata sine titulo nel 1973 e sita nel territorio del Comune di Roma, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del PTP 15/12 Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti, approvato dalla Regione Lazio con Delibera consiliare n. 70 del 10 febbraio 2010.

2. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato nei termini e forme di rito, i medesimi sono insorti avverso la nota prot. n. 49 del 5 gennaio 2015 (della quale sono venuti a conoscenza in data 9 giugno 2015, a seguito della ricezione del preavviso di diniego trasmesso da Roma Capitale), con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma aveva espresso parere contrario al rilascio del titolo in sanatoria ai sensi delle l. nn. 47/1985 e 724/1994, con la seguente motivazione: “ considerato il disposto dell’art. 61 del PTP 15/12 (…) le opere abusivamente realizzate non siano compatibili con il contesto paesaggistico tutelato e non siano conformi alle disposizioni contenute nel PTP ”.

I ricorrenti deducono: i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 delle Norme Tecniche del P.T.P. di Roma Ambito 15/12 Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti in relazione all’art. 32 L. 28.2.1985, n. 47. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”, atteso che la citata disposizione del PTP non prevede di per sé un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, limitandosi a rinviare alle singole norme del Piano approvato, ed essendo il parere negativo viziato da carenza assoluta di motivazione; ii) Conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 della Legge n. 47/1985 e s.m.i. in relazione all’art. 33 della stessa Legge. Eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria ”, non essendo l’area gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta, come tale preclusivo al rilascio della sanatoria, ed essendo stato il vincolo paesaggistico imposto dopo la realizzazione degli abusi.

3. Si sono costituiti in giudizio Roma Capitale, che richiama la natura vincolante del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza, al quale è subordinato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, nonché l’irrilevanza dell’epoca in cui il vincolo è introdotto, rappresentando altresì che l’iter avviato con la presentazione della domanda di condono non è stato ancora concluso (cfr. mem. del 21 luglio 2023), e il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali (ora Ministero della cultura) con

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