TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202001380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202001380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001380
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2020

N. 01380/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2016, proposto da
Istituto Santa Chiara a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G D G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini n. 50;

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: Centro Diagnostico Città di Casarano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giusi Margiotta e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Portaluri in Lecce, via Imbriani, 36;

per l'annullamento

- della determinazione del Dirigente Servizio APS della Regione Puglia n. 279 del 12 ottobre 2015;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare:

- dell'atto del Responsabile Servizio Pianificazione Territorio del Comune di Casarano prot. n. 18733 del 7 agosto 2014;

- della nota Resp. Servizio Pianificazione Territorio trasmessa al prot. regionale n. 28331 del 12 dicembre 2014, che conferma l'autorizzazione prot. n. 18733/14;

- della Circolare regionale prot. n. AOO_081/3197/APS1 del 23 settembre 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP. AA. e del Centro Diagnostico Città di Casarano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. V. Di Gioia, in sostituzione dell'avv. G. De Giorgi Cezzi, per la ricorrente, avv.ti F. Pellegrino, in sostituzione dell'avv. P. Scagliola, e A. Cera per le PP.AA. e avv.ti G. Portaluri e P. L. Portaluri, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. G. Margiotta, per la parte controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) I fatti di causa emergono dalla lettura del provvedimento regionale impugnato in via principale, cioè la determina regionale n. 279 del 12 ottobre 2015 – pubblicata sul BURP n. 134 del 15 ottobre 2015 (in all. 1 ricorso e in all. 10 memoria del soggetto controinteressato del 30 gennaio 2016, ove si riporta la determina pubblicata sul BURP).

2) Era accaduto che il Comune di Casarano, con atto prot. n. 18733 del 7 agosto 2014, aveva autorizzato il Centro diagnostico Città di Casarano s.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “Centro Casarano”) alla realizzazione/installazione dell’impianto di risonanza magnetica, grande macchina, total body , in assenza del parere regionale di compatibilità. Ciò era stato possibile perché l’atto comunale era stato adottato sulla base dell’art. 27, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che a sua volta prevedeva l’abrogazione dell’art. 8- ter , comma 3, D. Lgs. n. 502/1992 (comma che prevedeva la previa verifica di compatibilità regionale). Ma la Legge di conversione del D.L., n. 114/2014, non ha mantenuto il comma 2 dell’articolo 27. Si è quindi “riespansa” la portata dell’art. 8- ter , comma 3, D. Lgs. n. 502/1992, secondo cui “ 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” .

3) Dalla narrativa che si legge nella determina regionale n. 279 del 12 ottobre 2015 emerge che la Regione aveva chiesto al Comune come intendesse regolarsi a seguito della soppressione del cit. comma 2 dell’art. 27, evidenziando che le autorizzazioni comunali medio tempore rilasciate erano affette da illegittimità sopravvenuta, ma che:

- a) le stesse continuavano a produrre effetti sino all’eventuale esercizio dell’autotutela;

- b) in alternativa, la sopravvenuta illegittimità avrebbe potuto essere sanata mediante una richiesta di acquisizione ex post della verifica di compatibilità regionale;

- c) per quanto riguardava il distretto di Lecce, il fabbisogno di RMN grandi macchine era tuttavia esaurito.

4) Il Comune, con nota prot. 28331 del 12 dicembre 2014, rispondeva che non intendeva annullare la precedente autorizzazione perché gli interessi pubblici e privati coinvolti erano soddisfatti proprio attraverso la conservazione dell’autorizzazione medesima. La Regione, con nota prot. n. 151/1214 del 4 febbraio 2015, rispondeva che “ le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all’esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (…) ed aziendale ”, non sarebbero state “ considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (…), né in sede di richieste di verifica di compatibilità… ” (pag. 44570 BURP n. 134/2015, v. all. 10 memoria difensiva centro controinteressato del 30 gennaio 2016).

5) Evidenzia ancora la Regione, nella determina n. 279 cit., che la competente ASL, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, inviava nota del 24 giugno 2015, nella quale si concludeva che il Centro Casarano era in possesso dei requisiti per poter essere autorizzato all’esercizio dell’attività diagnostica per immagini mediante RMN grande macchina di 0,2 T (pagg. 44570-44571 BURP cit.).

6) Nella predetta determina n. 279, la Regione autorizzava quindi l’esercizio della grande macchina RMN di 0,2 T, con la precisazione che:

- a) tale attività non era accreditata istituzionalmente;

- b) la cit. grande macchina RMN “ non [era] inclusa nella programmazione regionale, né ai fini di un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per apparecchiature dello stesso tipo ” (pag. 44571 BURP cit.).

7) Di tale determina si duole l’istituto ricorrente con il gravame in esame.

7.1) Con il primo motivo di ricorso, l’istituto deduce: violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 77 Cost., 8- ter , comma 3, D. Lgs. n. 502/1992, 5, comma 1, lett. A.

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