TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202300492
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 00492/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto da
RA NO, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Bonaduce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dall’ANAS s.p.a. sull’istanza presentata in data 10 agosto 2021, volta ad ottenere la restituzione dei beni occupati sine titulo ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione di cui all’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e per l’ordine di provvedere sulla predetta istanza.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ANAS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per la ricorrente l’avvocato Claudia Bonaduce e per l’ANAS s.p.a. l’avvocato Francesco Vetrò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria, per averli acquistati mortis causa dalla signora RI NI, dei terreni attualmente contraddistinti al foglio 20, particelle 537, 538, 539, 77, 76, 121, 235, 366, 528, 529, 532, 533, 534, 535 e 536, al foglio 15, particelle 537 e 360, e al foglio 11, particelle 125 e 224, del nuovo catasto terreni del Comune di Colledara, come risulta dalle visure immobiliari versate in atti (allegato n. 1 dell’indice della parte ricorrente).
Con decreto del Ministro dei Lavori pubblici - Presidente dell’ANAS n. 5332 del 3 ottobre 1975 è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione dell’autostrada A24 Teramo-Roma ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, come risulta dallo stato di consistenza depositato dall’ANAS s.p.a. (documento n. 1 dell’indice della parte resistente)
Il Prefetto di Teramo, con una serie di decreti (n. 8703 dell’11 ottobre 1975, n. 347 del 14 gennaio 1976, n. 7297 del 5 dicembre 1977, n. 10360 del 27 novembre 1975, n. 6727 del 9 novembre 1977, n. 1629 del 4 aprile 1979 e n. 4758 del 13 aprile 1984), ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica, tra cui parte dei terreni di proprietà della ricorrente.
Successivamente all’occupazione d’urgenza dei terreni, non è stato adottato il decreto di esproprio né le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla cessione degli stessi all’ANAS s.p.a.
In seguito alla realizzazione della tratta autostradale in oggetto, le aree occupate in via d’urgenza sono state irreversibilmente trasformate e sono a tutt’oggi utilizzate dall’ANAS s.p.a. in assenza di un titolo giustificativo.
Con PEC del 10 agosto 2021 la ricorrente ha chiesto all’ANAS s.p.a. la restituzione delle aree di sua proprietà, previo ripristino dello status quo ante ed al pagamento di una somma per il periodo di illegittima occupazione, e, in via subordinata, ha chiesto l’adozione del provvedimento di acquisizione non retroattiva, ai sensi dell’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
L’ANAS s.p.a. non ha riscontrato la predetta istanza.
1.1. Con ricorso notificato il 5 agosto 2022 e depositato il 9 agosto 2022, la ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza diretta ad ottenere la restituzione dei terreni occupati sine titulo ovvero l’acquisizione degli stessi ai sensi dell’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dell’obbligo dell’ANAS s.p.a. di pronunciarsi, con un provvedimento espresso, in relazione alla predetta istanza.
1.2. Ha resistito al ricorso l’ANAS s.p.a., il quale ha preliminarmente eccepito:
a) il difetto di legittimazione passiva, sulla scorta del quale ha invocato l’estromissione dal giudizio;
b) l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alle parti necessarie Strada dei Parchi s.p.a. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle rispettive qualità di utilizzatori del bene al momento della presentazione dell’istanza e al momento della presentazione del ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio deve preliminarmente affrontare le questioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alle parti necessarie, sollevate dall’ANAS s.p.a. nella memoria depositata in data 2 ottobre 2023.
2.1. Esse devono essere entrambe disattese.
2.2. La ricorrente - nella qualità di proprietaria di parte dei terreni occupati dall’ANAS s.p.a. a fini ablativi, a far data dal 1975, senza che all’occupazione siano seguite l’adozione di un decreto di esproprio o la sottoscrizione di un accordo di cessione volontaria dei beni - ha sollecitato l’ANAS s.p.a. a restituirle le aree di sua proprietà, previo ripristino delle stesse nello status quo ante , o, in subordine, ad attivare il procedimento di acquisizione non retroattiva, di cui all’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Al potere discrezionale attribuito all’amministrazione dall’articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, si contrappone la