TAR Firenze, sez. II, sentenza 2017-04-04, n. 201700509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2017-04-04, n. 201700509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700509
Data del deposito : 4 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2017

N. 00509/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01463/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2016, proposto da:
UL CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Tagliaferri, Alberto Caretti, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Caretti in Firenze, via degli Artisti N. 20;



contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze prot. n. 70478 del 30 giugno 2016, notificato il 13 luglio 2016, recante diniego in ordine alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la licenza di porto di pistola per uso personale, e di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui, la incognita nota della Questura di Firenze n. 599 del 15 giugno 2016 ed il precedente, incognito, parere della stessa Questura Div. P.A.S. prot. n. 351 del 1° aprile 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Firenze e di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Il Sig. UL CI espone in fatto:

- di prestare servizio presso l'ufficio security del Gruppo CFT (Cooperativa Facchinaggio e Trasporti) che svolge una serie di attività rivolte al (buon) funzionamento del Mercato Ortofrutticolo di VO (attività di logistica integrata, di tipo immobiliare, di igiene urbana, di pulizia e sanificazione di locali);

- di provvedere dal l° febbraio 2016 al prelievo del contante presente in azienda e al relativo deposito presso gli istituti bancari di cui si avvale la stessa azienda, attività che lo espone a gravi pericoli posto che l'azienda è stata oggetto di condotte illecite aventi anche rilevanza penale (cfr. verbali delle denunce sporte, negli ultimi anni, dai dipendenti e dai funzionari del Gruppo CFT);

- di avere presentato alla Prefettura di Firenze un'istanza di rilascio della licenza per il porto di pistola per difesa personale;

- ciò nondimeno, con provvedimento prot. n. 39874 del 14 aprile 2016, la Prefettura di Firenze gli ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza: " carenza di motivazioni e di documentazione da cui si desume la necessità di ottenere il rinnovo della licenza in premessa” ; “la Questura di Firenze ha espresso parere contrario al rilascio, in quanto non è stato comprovato il dichiarato trasporto di ingenti somme di denaro contante" ;

- nonostante abbia presentato le proprie osservazioni con le quali ha sottolineato e documentato, sotto più profili, l'assoluta necessità di ottenere la licenza de qua, la Prefettura, con il provvedimento impugnato, ha respinto la sua istanza volta all'ottenimento della licenza di porto di pistola per difesa personale, anche alla luce della nota della Questura di Firenze n. 599 del 15 giugno 2016 e del precedente parere della stessa Questura DIV P.A.S, prot. n. 351 del 1° aprile 2016.

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