TAR L'Aquila, sez. I, decreto presidenziale 2023-11-11, n. 202300217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, decreto presidenziale 2023-11-11, n. 202300217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300217
Data del deposito : 11 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2023

N. 00414/2022 REG.RIC.

N. 00217/2023 REG.PROV.PRES.

N. 00414/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2022, proposto da
P C, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, L D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pineto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Abba S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati V D B, P D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 3997 del 21.6.2022, rilasciato alla società ABBA s.r.l. corrente in Pineto, inerente i lavori di ristrutturazione edilizia, previa demolizione ricostruzione e ampliamento di due fabbricati di civile abitazione, con applicazione del d.l. 63 del 04/06/2013, art.16, comma 1 septies "sisma bonus acquisti", modificato con d.l. n.34 del 30.04.2019 - art.10, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso tra cui, in particolare, la delibera del Consiglio Comunale di Pineto n. 1 del 5.2.2013 nella parte in cui, nel recepire i contenuti della L.R. 49/2012, ha stabilito “l'altezza massima da rispettare pari a mt. 11,50”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

vista la nota di parte ricorrente del 25 ottobre 2023 con cui la ricorrente dichiara di voler rinunciare al giudizio di cui al ricorso proposto dinanzi al TAR per l’Abruzzo, Sezione de L’Aquila, iscritto al R.G. n. 414/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese.

ritenuto che il giudizio sia estinto per rinuncia in quanto la medesima è stata accettata e notificata alle rispettive controparti, con compensazione delle spese.

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