TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-04-12, n. 201200294
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Testo completo
N. 00294/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2009, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avv. A I, con domicilio ex lege presso Tar Lazio Sez. di Latina in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Isola del Liri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Fabio Avv. Cirilli in Latina, via dei Piceni, 59;
nei confronti di
V Q, rappresentato e difeso dall'avv. C A Borromeo, con domicilio eletto presso Sez. Di Latina Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;
per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, esistenziali e da perdita di chance, subiti dalla parte ricorrente, previo accertamento del comportamento illecito del Comune di Isola del Liri e del sig. V Q sull'attività di cava svolta dal Msilli in loc. "Vallefredda".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Isola del Liri e di V Q;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito dell’istanza promossa in data 25.08.75, inizialmente come società Scavi Liri snc di Msilli Luigi e U R e successivamente a nome dell’omonima ditta individuale, il sig. Msilli Luigi avviava attività di cava, in Isola del Liri loc. “Vallefredda”, particella 225 foglio 23, debitamente autorizzata con nulla osta per svolgere attività di escavazione.
Nel 1980 con L.R. del 16.01.1980 n. 1 la Regione Lazio approntava una prima regolamentazione in materia di cave e torbiere, dopo quella nazionale (L.1126/1926 e 1443/1927), subordinando l’attività di escavazione alla presenza di alcuni requisiti tra cui appunto quello dell’autorizzazione.
All’art. 23 tale legge disciplinava il regime transitorio per le attività in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge: tale articolo subordinava la prosecuzione dei lavori ad autorizzazione.
Conseguentemente l’istante, amministratore della snc Scavi Liri, con richiesta del 30.7.80 (prot. 6330) attivava l’iter procedimentale per ottenere la predetta autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di cava. Il Comune di Isola del Liri con provvedimento n. 9509 del 22.11.80, negava la predetta autorizzazione. A seguito di tale diniego la società Scavi Liri di Msilli Luigi e U R impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, Roma, il quale accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento del Comune di Isola del Liri con sentenza n. 1261 del 1985 nel processo iscritto al n. 183 del 1981.
In data 14.5.82 (prot. 5110) l’istante quale titolare di omonima ditta individuale, chiedeva nuovamente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 23 della L.R. Lazio n.1 del 16.1.80.
La Commissione regionale consultiva (a cui il comune aveva trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione da parte dell’istante) nella seduta del 21.9.84 (verbale n.60) esprimeva parere favorevole subordinandolo ad un atto di effettiva disponibilità del terreno e ad una relazione di verifica. Il parere favorevole veniva trasmesso al Comune di Isola unitamente ad una lettera del 16.7.85 (prot. 8476 del 25.7.85) con cui la Regione comunicava all’ente comunale che lo schema di convenzione poteva essere tratto dal bollettino ufficiale R.L. n.17/84 (e che veniva in copia allegato a quella lettera).
L’istante produceva quindi quanto richiestogli. Successivamente, vista l’inerzia del comune, il ricorrente in data 3.11.86 (prot. del comune n° 12486 del 7.11.86), in data 29.7.87 (prot. del comune n° 9848 del 5.8.87) e in data 29.6.88 (prot. del comune n° 7923 del 29.6.88) sollecitava il comune alla stipula della convenzione.
Con delibera n. 9588, adottata nella seduta consiliare n. 62 del 28.7.88 il comune “rigettava l’istanza” del ricorrente “tesa a conseguire l’autorizzazione, prevista dall’art. 23 della L.R.Lazio n. 1/80”, così esprimendo “parere contrario alla prosecuzione dell’attività estrattiva”.
L’istante, avverso tale parere, ricorreva al TAR Lazio, Roma che, con ordinanza 1815/88 del 14.12.1988 RG 3103/88 accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento. Tale ricorso non è stato mai deciso nel merito.
Con L.R. 27/93 (che all’art. 37 abroga la L.R. n.1/80 e che all’art. 39 per le attività in corso stabilisce il proseguo secondo i progetti approvati) all’art. 12 e seguenti, è stato delegato ai comuni il compito di stipulare le convenzioni e successive autorizzazioni nei rapporti riguardanti la materia in oggetto.
Con delibera della giunta municipale n. 47 del 7.5.99, mai attuata, il comune di Isola del Liri (vista la legge, vista la domanda, vista la precedente delibera del consiglio comunale n. 56 del 21.3.90 e la documentazione prodotta dall’istante, ritenuto doveroso ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente, visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla commissione urbanistica in data 12.10.88, visto la schema di convenzione da stipulare e successiva autorizzazione) “DELIBERAVA di approvare la convenzione allegata al presente atto, DELIBERAVA di approvare lo schema di autorizzazione allegato” e visto il parere (favorevole) del responsabile del IV settore, messa ai voti la proposta, la stessa veniva “accettata all’unanimità e dichiarata immediatamente efficace la proposta”.
Con ordinanza n. 116 del 24.11.99 (prot. n. 20824) il Comune resistente ordinava al Msilli “di sospendere immediatamente l’attività estrattiva della cava sita in località Vallefredda non essendo autorizzato”. Avverso tale ordinanza il Msilli ricorreva al Tar Lazio, Roma (ricorso n. 17614/99) che con Ordinanza n. 491/2000 accoglieva la domanda incidentale di sospensione . Tale ricorso non è stato mai deciso nel merito.
Il 21.2.2000 (prot. 2826) il comune avviava un procedimento amministrativo inerente la sospensione dell’attività estrattiva nella cava per mancanza di