TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-04-12, n. 201200294
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Testo completo
N. 00294/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 EL 2009, proposto da:
IG IL, rappresentato e difeso dall'avv. Amleto Iafrate, con domicilio ex lege presso Tar Lazio Sez. di Latina in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di OL EL IR, in persona EL Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Colonnello, con domicilio eletto presso Fabio Avv. Cirilli in Latina, via dei Piceni, 59;
nei confronti di
IN AD, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Avv. Borromeo, con domicilio eletto presso Sez. Di Latina Tar Lazio in Latina, via A. Doria 4;
per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, esistenziali e da perdita di chance, subiti dalla parte ricorrente, previo accertamento EL comportamento illecito EL Comune di OL EL IR e EL sig. IN AD sull'attività di cava svolta dal IL in loc. "Vallefredda".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di OL EL IR e di IN AD;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 23 febbraio 2012 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito ELl’istanza promossa in data 25.08.75, inizialmente come società Scavi IR snc di IL IG e BA CC e successivamente a nome ELl’omonima ditta individuale, il sig. IL IG avviava attività di cava, in OL EL IR loc. “Vallefredda”, particella 225 foglio 23, debitamente autorizzata con nulla osta per svolgere attività di escavazione.
Nel 1980 con L.R. EL 16.01.1980 n. 1 la Regione Lazio approntava una prima regolamentazione in materia di cave e torbiere, dopo quella nazionale (L.1126/1926 e 1443/1927), subordinando l’attività di escavazione alla presenza di alcuni requisiti tra cui appunto quello ELl’autorizzazione.
All’art. 23 tale legge disciplinava il regime transitorio per le attività in corso alla data di entrata in vigore ELla stessa legge: tale articolo subordinava la prosecuzione dei lavori ad autorizzazione.
Conseguentemente l’istante, amministratore ELla snc Scavi IR, con richiesta EL 30.7.80 (prot. 6330) attivava l’iter procedimentale per ottenere la predetta autorizzazione alla prosecuzione ELl’attività di cava. Il Comune di OL EL IR con provvedimento n. 9509 EL 22.11.80, negava la predetta autorizzazione. A seguito di tale diniego la società Scavi IR di IL IG e BA CC impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, Roma, il quale accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento EL Comune di OL EL IR con sentenza n. 1261 EL 1985 nel processo iscritto al n. 183 EL 1981.
In data 14.5.82 (prot. 5110) l’istante quale titolare di omonima ditta individuale, chiedeva nuovamente il rilascio ELl’autorizzazione di cui all’art. 23 ELla L.R. Lazio n.1 EL 16.1.80.
La Commissione regionale consultiva (a cui il comune aveva trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione da parte ELl’istante) nella seduta EL 21.9.84 (verbale n.60) esprimeva parere favorevole subordinandolo ad un atto di effettiva disponibilità EL terreno e ad una relazione di verifica. Il parere favorevole veniva trasmesso al Comune di OL unitamente ad una lettera EL 16.7.85 (prot. 8476 EL 25.7.85) con cui la Regione comunicava all’ente comunale che lo schema di convenzione poteva essere tratto dal bollettino ufficiale R.L. n.17/84 (e che veniva in copia allegato a quella lettera).
L’istante produceva quindi quanto richiestogli. Successivamente, vista l’inerzia EL comune, il ricorrente in data 3.11.86 (prot. EL comune n° 12486 EL 7.11.86), in data 29.7.87 (prot. EL comune n° 9848 EL 5.8.87) e in data 29.6.88 (prot. EL comune n° 7923 EL 29.6.88) sollecitava il comune alla stipula ELla convenzione.
Con ELibera n. 9588, adottata nella seduta consiliare n. 62 EL 28.7.88 il comune “rigettava l’istanza” EL ricorrente “tesa a conseguire l’autorizzazione, prevista dall’art. 23 ELla L.R.Lazio n. 1/80”, così esprimendo “parere contrario alla prosecuzione ELl’attività estrattiva”.
L’istante, avverso tale parere, ricorreva al TAR Lazio, Roma che, con ordinanza 1815/88 EL 14.12.1988 RG 3103/88 accoglieva la domanda incidentale di sospensione EL provvedimento. Tale ricorso non è stato mai deciso nel merito.
Con L.R. 27/93 (che all’art. 37 abroga la L.R. n.1/80 e che all’art. 39 per le attività in corso stabilisce il proseguo secondo i progetti approvati) all’art. 12 e seguenti, è stato ELegato ai comuni il compito di stipulare le convenzioni e successive autorizzazioni nei rapporti riguardanti la materia in oggetto.
Con ELibera ELla giunta municipale n. 47 EL 7.5.99, mai attuata, il comune di OL EL IR (vista la legge, vista la domanda, vista la precedente ELibera EL consiglio comunale n. 56 EL 21.3.90 e la documentazione prodotta dall’istante, ritenuto doveroso ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente, visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla commissione urbanistica in data 12.10.88, visto la schema di convenzione da stipulare e successiva autorizzazione) “DELIBERAVA di approvare la convenzione allegata al presente atto, DELIBERAVA di approvare lo schema di autorizzazione allegato” e visto il parere (favorevole) EL responsabile EL IV settore, messa ai voti la proposta, la stessa veniva “accettata all’unanimità e dichiarata immediatamente efficace la proposta”.
Con ordinanza n. 116 EL 24.11.99 (prot. n. 20824) il Comune resistente ordinava al IL “di sospendere immediatamente l’attività estrattiva ELla cava sita in località Vallefredda non essendo autorizzato”. Avverso tale ordinanza il IL ricorreva al Tar Lazio, Roma (ricorso n. 17614/99) che con Ordinanza n. 491/2000 accoglieva la domanda incidentale di sospensione . Tale ricorso non è stato mai deciso nel merito.
Il 21.2.2000 (prot. 2826) il comune avviava un procedimento amministrativo inerente la sospensione ELl’attività estrattiva nella cava per mancanza di autorizzazione.
Con atto di