TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-01-17, n. 201700017
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2017
N. 00017/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2016, proposto dalla società SILPA S.r.l. Società Industriale Lavoratori Porfido, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A R, con il quale è domiciliata in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
il Comune di Albiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M C, con domicilio eletto in Trento, via Santa Maddalena n. 12, presso lo studio del predetto avvocato;
nei confronti di
società Dossalt S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti: A) delibera della Giunta Comunale del Comune di Albiano n. 49 del 23 marzo 2016, pubblicata nell’albo pretorio e resa esecutiva in data 11 aprile 2016, avente ad oggetto, tra l’altro, la reiterazione della procedura finalizzata alla concessione di una porzione del lotto cava 26 in favore della società Dossalt S.r.l., già annullata dal T.R.G.A. di Trento con la sentenza n. 109/2016; B) altri atti e provvedimenti del Comune di Albiano con i quali è stato confermato il contenuto della delibera della Giunta Comunale n. 44 del 18 marzo 2015 (richiamata nella suddetta delibera n. 49 del 23 marzo 2016), con la quale è stato approvato il nuovo Progetto unitario per la coltivazione delle cave di porfido delle aree estrattive Montegaggio e S. Colomba del Comune di Albiano; C) comunicazioni di avvio del procedimento di conferma degli atti già annullati con la predetta sentenza n. 109/2016; D) ogni atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;
nonché per la condanna del Comune di Albiano al risarcimento dei danni cagionati alla società ricorrente con l’adozione degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Albiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il dott. C P e uditi, per le parti, gli avvocati A R e M C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In punto di fatto la società ricorrente riferisce quanto segue: A) essa - in qualità di concessionaria del lotto cava n. 21, ubicato nel Comune di Albiano, in località Montegaggio - con l’autorizzazione n. 3 del 4 agosto 1995 è stata autorizzata a proseguire l’attività estrattiva sul predetto lotto per tutta la durata del programma pluriennale di attuazione, con scadenza 23 settembre 2003; B) a seguito della modifica del predetto programma pluriennale di attuazione si è resa necessaria la predisposizione di un progetto di variante - che prevedeva l’attribuzione, in favore della ricorrente stessa dell’area di risulta ubicata sul soprastante lotto n. 26, fino all’altezza di 780 slm - approvato con l’autorizzazione n. 2 del 9 novembre 1998; C) tale progetto di variante era finalizzato ad alleggerire il versante di scavo, con l’avanzamento del gradone di testa nell’ambito dell’area di risulta proiettata sul lotto n. 26 per riprofilare il versante su un angolo di 41° completando il gradone intermedio di quota 681 slm; D) in ragione dei problemi di coltivazione del lotto cava n. 21 il progetto di variante è stato esteso a tutto il volume di scavo previsto nel programma d’attuazione; E) la variante ha comportato un aumento del volume di scavo pari a mc 20.200 di roccia, che si sono aggiunti al volume complessivamente autorizzato, pari a mc 512.000, per un totale di 522.200 mc; F) per effetto di tali provvedimenti essa nel corso degli anni ha gestito e messo in sicurezza la predetta area di risulta; G) ciononostante il Comune di Albiano con la delibera della Giusta comunale n. 44 del 18 marzo 2015 - nell’approvare il nuovo Progetto unitario per la coltivazione delle cave di porfido delle aree estrattive Montegaggio e S. Colomba - non ha tenuto conto della predetta area di risulta e con la delibera n. 16 del 21 maggio 2015 ha affidato in concessione alla società Dossalt S.r.l., mediante trattativa privata, il lotto cava n. 26, senza considerare che lo stesso risultava già in parte assegnato, quale area di risulta, in favore della ricorrente medesima; H) tali provvedimenti sono stati, quindi, impugnati dinanzi a questo Tribunale e annullati con la sentenza n. 109 del 25 febbraio 2016; I) ciononostante il Comune di Albiano, con la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23 marzo 2016, impugnata in questa sede, ha confermato la validità dei propri atti e progetti di coltivazione cave di porfido delle aree estrattive Montegaggio e S. Colomba ed ha disposto la reiterazione della procedura finalizzata alla concessione del lotto cava n. 26 alla società Dossalt riproponendo la medesima procedura autorizzativa già annullata da questo Tribunale e senza considerare che non poteva deliberare la riassegnazione della suddetta area di risulta (ricadente nel perimetro del lotto cava n. 26) in quanto la ricorrente, per effetto dell’autorizzazione n. 2 del 9 novembre 1998, ha eseguito lavori su tale area, con gradoni e sbancamenti da quota 730 slm a quota 780 slm, sostenendo un costo pari ad euro 5.602.474,58, e per poter continuare ad estrarre dal lotto n. 21 ha necessità di avvalersi della suddetta area di risulta, che consente di estrarre un volume di roccia pari a 32.502.702,90 mc, per un valore pari ad euro 7.942.641,01.
2. Avverso gli atti impugnati la società ricorrente deduce, quindi, le seguenti censure: violazione degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione degli articoli 5 e 12 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7; violazione dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di motivazione, lesione del legittimo affidamento e aggiramento e frode alla legge; aggiramento e contrasto con il contenuto della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 109/2016; violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in tema di tutela della concorrenza, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità; violazione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006; violazione delle direttive 2006/123/CE, 2004/18/CE, 2004/17/CE e dei principi generali in materia di contratti di concessione, recepiti dalla direttiva sui contratti di concessione, approvata dal Parlamento Europeo il 15 gennaio 2014; violazione dell’art. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea .
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