TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-09-28, n. 202109972

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-09-28, n. 202109972
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109972
Data del deposito : 28 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2021

N. 09972/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R P e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- Naccarato e Mario Serio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione di cui alla seduta dell’Assemblea Plenaria del C.S.M. del 12 novembre 2019, con la quale sono state poste in votazione le proposte per la copertura di tre posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo la cui vacanza è stata pubblicata con nota n. 4509 del 21 marzo 2019, recante l’approvazione della proposta alternativa ai fini della nomina dei dottori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-;

della deliberazione di coordinamento della motivazione finale del provvedimento di cui alla seduta della III Commissione CSM del 2 dicembre 2019;

del testo della deliberazione della III Commissione CSM del 18 dicembre 2019 di nomina dei tre sostituti presso la DNA e Antiterrorismo all’esito del coordinamento della motivazione finale del provvedimento ai sensi dell’art.38 del Regolamento Interno del CSM;

dell’approvazione della deliberazione di nomina dei sostituti presso la DNA e Antiterrorismo dottori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- secondo la motivazione coordinata ai sensi dell’art.38 del Regolamento Interno CSM, allo stato non ancora pubblicata e dunque non conosciuta sicché si esprime sin d’ora riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso;

del testo della deliberazione conclusiva di nomina dei sostituti presso la DNA e Antiterrorismo dottori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, allo stato non ancora conosciuta sicché si esprime, sin d’ora, riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso;

di tutti i verbali delle corrispondenti sedute e deliberazioni del CSM;

di tutte le proposte alternative formulate per la nomina dei suddetti sostituti, segnatamente di quelle presentate dai Consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-;

di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali,

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della deliberazione, già gravata con il ricorso principale, di nomina dei sostituti presso la DNA e Antiterrorismo dottori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- secondo la motivazione coordinata ai sensi dell’art.38 del Regolamento Interno CSM, all’esito della seduta dell’8 gennaio 2020, provvedimento comunicato al ricorrente con nota CSM prot. P 864/2020 del 16 gennaio 2020.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa F P in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dottor -OMISSIS- ha impugnato la delibera con cui il C.S.M., in data 12 novembre 2019, ha nominato per la copertura di tre posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i magistrati -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Il ricorrente ha esposto di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la nomina in questione, bandita il 21 marzo 2019;
dopo aver fissato preliminarmente i criteri generali di valutazione degli aspiranti con riferimento alle attitudini generiche e a quelle specifiche, ed avere esaminato le domande, la Terza commissione del CSM aveva deliberato di presentare al plenum due proposte: la proposta “A”, di maggioranza, in favore dei dottori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierno ricorrente, e la proposta “B” in favore dei dottori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
a tali proposte si erano aggiunte, tra le altre, quelle formulate dai Consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-/-OMISSIS-, entrambe discordanti dalla proposta di maggioranza, segnatamente la prima (-OMISSIS-) nella parte in cui recava la sostituzione del dott. -OMISSIS- al dott. -OMISSIS-, la seconda (-OMISSIS-/-OMISSIS-) laddove proponeva di attribuire al dott. -OMISSIS- un punteggio superiore (17 punti) anche con riferimento ai candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Durante la seduta plenaria del 12 novembre 2019 si era proceduto, in base all’art.38, comma 5, del Regolamento interno a votare mediante ballottaggio - in relazione a ciascuno dei tre posti messi a concorso – i candidati indicati come vincitori del concorso dalle proposte alternative;
nella prima votazione si era svolto il ballottaggio tra il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- ed era risultato vincitore il dottor -OMISSIS-;
nella seconda votazione si era proceduto al ballottaggio tra il dott. -OMISSIS-, il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- ed era risultato vincitore il dott. -OMISSIS-;
nella terza votazione si era svolto il ballottaggio tra il dott. -OMISSIS-, il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-;
tra i due candidati più votati – il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- - si era proceduto ad un ulteriore ballottaggio all’esito del quale era risultato vincitore il dottor -OMISSIS-.

In ossequio alle disposizioni regolamentari la Terza Commissione era stata poi chiamata nella seduta del 2 dicembre 2019 ad effettuare il coordinamento della motivazione della delibera, necessario in quanto, nel plenum del 12 novembre 2019, la proposta di maggioranza approvata in Commissione in favore dei dottori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- era stata approvata limitatamente ai primi due magistrati, mentre, a fronte delle sopraggiunte proposte alternative, nel ballottaggio tra il dottor -OMISSIS- e il dottor -OMISSIS- - proposto al plenum dal Consigliere -OMISSIS- e dai Consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS- - era risultato prevalente il dottor -OMISSIS-.

La Commissione provvedeva pertanto al coordinamento della motivazione, inserendo nella proposta originaria (proposta A) gli “emendamenti” formulati nella proposta approvata al plenum.

La motivazione coordinata prevedeva dunque la nomina a sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dei seguenti magistrati: il dott. -OMISSIS-, con punti 16;
il dott. -OMISSIS-, con punti 16;
il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, con punti 16;
nella corrispondente graduatoria, conformemente alle modifiche apportate alla proposta di maggioranza dal dott. -OMISSIS-, il dott. -OMISSIS- aveva ricevuto punti 14 in luogo dei 16 originari, invece ribaditi nella proposta -OMISSIS-/-OMISSIS-.

Nella motivazione della delibera si era dato conto che al ricorrente era stato riconosciuto il punteggio di 3 punti per la voce A (attitudini generiche), 5 punti per la voce A1 (attitudini specifiche), 0 per la A2, 0 in A3, 3 punti per la A4 e 3 punti per B (merito), per complessivi punti 14, mentre ai candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- erano stati attribuiti 3 punti per la A, 6 punti per la A1, 0 per la A2, 0 per la A3, 3 punti per la A4 e 4 punti per la B (merito), per complessivi punti 16.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 38 del Regolamento Interno. Eccesso di potere: sviamento – travisamento e carenza dei presupposti – motivazione insufficiente – carenza d’istruttoria – ingiustizia manifesta.

Al momento dell’ultima votazione erano stati posti in ballottaggio il dott. -OMISSIS- ed il dott. -OMISSIS-, senza ulteriori precisazioni, di tal che non era emerso chiaramente se, nel preferire il dott. -OMISSIS- al dott. -OMISSIS-, il Consiglio lo avesse fatto sulla base della proposta presentata dal Consigliere -OMISSIS- ovvero della proposta a firma dei Consiglieri -OMISSIS- ed -OMISSIS-, con le conseguenti differenze con riferimento al punteggio attribuito al dott. -OMISSIS- e alla relativa posizione in graduatoria. Infatti, nella proposta del Cons. -OMISSIS- il ricorrente aveva ricevuto complessivamente 14 punti (3 punti in A, 5 punti in A1, 0 in A2, 0 in A3, 3 punti in A4 e 3 punti in B), collocandosi nella graduatoria come dodicesimo, mentre nella proposta dei Consiglieri -OMISSIS- ed -OMISSIS- ne aveva riportati 16 (3 punti in A, 6 punti in A1, 0 in A2, 0 in A3, 3 punti in A4 e 4 in B, merito), collocandosi, così, al quarto posto della graduatoria.

Volendo dare rilievo al criterio cronologico, la proposta -OMISSIS- era stata presentata nel pomeriggio del giorno 16 ottobre 2019, mentre la proposta -OMISSIS-/-OMISSIS- era stata presentata nella mattinata del medesimo 16 ottobre 2019;
pur essendo stata detta ultima proposta sostituita da altra, sempre a firma dei Consiglieri -OMISSIS-/-OMISSIS-, del giorno 12 novembre 2019, tuttavia quest’ultima aveva valenza sostitutiva della precedente, sicché avrebbe dovuto essere messa in votazione come prima in ordine cronologico.

La votazione doveva pertanto ritenersi illegittima, in quanto afferente ad una proposta dal contenuto indefinito.

2. Errata attribuzione al dott. -OMISSIS- (in eccesso) e al dott. -OMISSIS- (in difetto) dei punteggi afferenti le attitudini specifiche di cui al criterio A1. Violazione ovvero errata e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza – travisamento e carenza dei presupposti – motivazione insufficiente – carenza d’istruttoria – ingiustizia manifesta.

In applicazione della diposizione di cui al comma 3 dell’art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dall’art. 10 comma 1 d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, i Criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione della procedura selettiva in esame statuivano, con riferimento al criterio A1, l’attribuzione fino ad un massimo di 6 punti ai profili dei candidati recanti: “…esperienza e le attitudini dimostrate dal magistrato nella trattazione di procedimenti connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente di tipo mafioso, camorristico, ‘ndranghetistico et similia) nonché, ai sensi dell’art. 103, comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in materia di criminalità terroristica…”.

L’attribuzione ai candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- del medesimo punteggio (5 punti) con riferimento al richiamato criterio A1 sarebbe illegittima, a causa della disparità dei profili posti in comparazione, giacché il ricorrente, nello svolgimento della propria attività di Sostituto addetto al Gruppo Antiterrorismo coordinato dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (nominato a seguito di procedura comparativa per titoli), aveva trattato anche numerosi procedimenti in materia di eversione sia interna che internazionale, mentre il dott. -OMISSIS- non presentava alcuna esperienza in tale ambito, con la conseguenza che avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore, data la presenza di un solo ambito di specializzazione (la criminalità mafiosa).

Sempre con riferimento alla valutazione delle specifiche esperienze e attitudini di cui al criterio A1, la Commissione aveva sottolineato la rilevanza della cooperazione giudiziaria internazionale, al punto di dedicarvi il campo 1.2.1. del documento di valutazione dei profili professionali dei magistrati concorrenti, ed anche in questo caso, mentre il ricorrente poteva vantare rapporti di collegamento con numerose autorità giudiziarie e di polizia straniere e la partecipazione a significative esperienze di cooperazione giudiziaria, il profilo del controinteressato non riportava indicazioni al riguardo.

Il Consiglio aveva poi fissato i criteri generali di valutazione degli aspiranti, precisando, con riferimento alle specifiche esperienze e attitudini (A1), che occorreva attribuire “punteggi differenziati (fino a 6 punti) in considerazione della tipologia, quantità e qualità delle esperienze maturate dai candidati in quanto significative ai fini del giudizio de quo”;
anche in relazione a tale aspetto l’esame comparato dei curricula dei candidati rivelava l’illegittimità del punteggio attribuito (5 punti) a fronte delle esperienze maturate dal ricorrente.

Quanto al campo 1.2.4., recante la rubrica “Attività culturali, didattiche o scientifiche (pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche) con riferimento anche alla criminalità organizzata e terroristica o della cooperazione internazionale;
conoscenza delle lingue”, il ricorrente era titolare, tra l’altro, dell’insegnamento in Diritto e Procedura Penale dell’Antimafia presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, nonché autore di numerose pubblicazioni scientifiche, sicché avrebbe dovuto riportare un punteggio superiore, anziché il medesimo punteggio del controinteressato.

3. Errata attribuzione al dott. -OMISSIS- di n. 3 punti con riferimento alle attitudini generiche di cui al criterio A. Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 72 Circ. CSM n. 13778/2014, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza – travisamento e carenza dei presupposti – motivazione insufficiente – carenza d’istruttoria – ingiustizia manifesta.

Con riferimento al parametro delle conoscenze informatiche, il profilo del dott. -OMISSIS- non recava l’indicazione dell’utilizzo di strumenti informatici e delle banche dati giudiziarie per lo svolgimento dell’attività d’indagine, mentre quello del dott. -OMISSIS-, cui allo stesso modo era stato assegnato per tale voce il massimo punteggio di 3 punti, evidenziava il possesso di tale requisito.

4. Errata attribuzione al dott. -OMISSIS- di n. 3 punti in luogo di n. 2 punti effettivamente spettanti con riferimento al criterio A4. Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 74 Circ. CSM n. 13778/2014, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: travisamento e carenza dei presupposti – carenza d’istruttoria - motivazione insufficiente – irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Il comma 3 dell’art. 74 della Circolare stabiliva che: “L'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3”;
al dott. -OMISSIS- erano stati assegnati 3 punti, mentre avrebbe dovuto conseguirne solo 2, attesa la carenza della permanenza quadriennale in DDA, poiché, pur avendo svolto le funzioni di sostituto presso la DDA dal 2.2.1998 al 19.2.2009, sarebbe dovuto in realtà scadere alla data del 1^ febbraio 2008, avendo maturato il periodo massimo di permanenza nella DDA di 10 anni.

Dato che la data del bando presupposto della presente procedura, dalla quale far dunque decorrere il termine a ritroso di 15 anni, era il 21 marzo 2019, il periodo rilevante si concludeva il 21 marzo 2004 e, da tale data alla data in cui avrebbe dovuto cessare il servizio, il 1^ febbraio 2008, non erano trascorsi 4 anni.

5. Errata attribuzione al dott. -OMISSIS- di n. 3 punti in luogo dei n. 4 punti effettivamente spettanti con riferimento al criterio B (merito). Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 75 Circ. CSM n. 13778/2014, dei criteri generali di valutazione degli aspiranti fissati preliminarmente dalla Commissione, dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: travisamento e carenza dei presupposti – carenza d’istruttoria - motivazione insufficiente – irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

L’art. 75 della Circolare prevedeva l’assegnazione di 3 punti per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale;
tale punteggio poteva essere aumentato fino a 4 nei casi di impegno per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi.

Nel profilo del ricorrente si rinvenivano tutti i presupposti indicati dall’art. 75 della Circolare ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo di 4 punti, mentre ne erano stati assegnati 3.

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e -OMISSIS- resistendo al ricorso.

Con motivi aggiunti con annessa istanza cautelare depositati il 9 marzo 2020 il ricorrente ha addotto ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi proposti con il ricorso principale.

Con decreto n. 1690 del 23 marzo 2020 il Presidente del T.a.r. ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

Alla camera di consiglio del 22 aprile 2020 la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

All’udienza del 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente deve darsi conto della disciplina di fonte primaria e secondaria applicabile alla procedura in esame e, segnatamente, di quanto stabilito dall'art. 103 del d.lgs. n. 159/2011, rubricato “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”, secondo il quale “Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto...”;
il comma 3 di tale disposizione prevede che “i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali”.

Nel dare attuazione alle disposizioni di legge la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 13778 del 24 luglio 2014, recante “Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”, ha ricompreso la nomina come sostituto procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nel generale sistema dei tramutamenti, prevedendo (agli artt. 74 e 75) precisi punteggi per le attitudini generali, per le attitudini specifiche e per il merito.

In particolare, secondo l’art. 74 (attitudini): “1. Le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3. 2. Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6. 3. L'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3. 4. L'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, consente di attribuire punti 1. 5. L'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi consente di attribuire punti 1. 6. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro”.

L’art. 75 (merito), prescrive: “1. L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale, consente di attribuire fino a punti 3. 2. Il punteggio di cui sopra può essere aumentato fino a 4 nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi”.

L’anzianità rileva solo in via residuale, come previsto dall’art. 103, comma 3 ult. parte del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali”, a parità dei coefficienti numerici complessivi per merito ed attitudini (art. 76 della Circolare).

Nel corso dell’audizione tenutasi il 23 luglio 2019 innanzi alla Terza Commissione, sono stati preliminarmente stabiliti i criteri generali di valutazione degli aspiranti, come di seguito specificati.

Quanto alle attitudini: per la particolare idoneità generica a svolgere le funzioni richieste, desumibile dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni e/o settori differenti di attività giudiziaria, che riveli il possesso di specifiche doti ed esperienze diverse nonché una formazione professionale articolata e che consenta di recuperare anche idoneità e capacità non maturate in uffici inquirenti, possono essere assegnati fino ad un massimo di punti 3 (lett. A della graduatoria allegata alla delibera del Consiglio);
la specifica esperienza ed attitudine concretamente dimostrata nelle indagini e nella trattazione dibattimentale di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata (specialmente di tipo mafioso) e terroristica - rilevante ai sensi dell’ art. 103, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - consente potenzialmente l’attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di punti 6 (lett. A1 della graduatoria);
per le funzioni svolte nelle Procure Generali presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione per almeno quattro anni negli ultimi quindici: punti 1 (lett. A2 della graduatoria);
per le funzioni requirenti svolte in posti direttivi o semidirettivi: punti 1 (lett. A3 della graduatoria);
per l’esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica per almeno quattro anni negli ultimi quindici punti 2;
tale punteggio è aumentato di un punto (fino a raggiungere 3 punti) se il candidato ha fatto parte - per quattro o più anni - di una DDA a seguito di assegnazione tramite concorso interno (lett. A4 della graduatoria).

Sono, inoltre, riconosciuti, se maturati, i punteggi previsti alla voce A2, corrispondente all’esercizio di funzioni requirenti nelle Procure Generali presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, ed alla voce A4, corrispondente all’esercizio di funzioni requirenti anche in uffici di primo grado, esercizio ritenuto ancor più qualificante ove effettuato nell’ambito delle Direzioni Distrettuali Antimafia;
tali punteggi sono riconosciuti solo ove le esperienze requirenti ad essi riconducibili siano state maturate per periodi significativi (almeno quattro anni) e non eccessivamente risalenti nel tempo (negli ultimi quindici anni).

Un ulteriore punteggio aggiuntivo è previsto per l’esercizio di funzioni requirenti direttive e semidirettive, quale indice di particolare e specifica capacità di coordinamento e direzione (A3).

Quanto al parametro del merito (B), il punteggio previsto in Circolare (sino a punti 3) è attribuito a fronte dell’impegno particolare dimostrato dai candidati, mentre la possibilità di riconoscere eccezionalmente il punteggio massimo previsto (sino a punti 4) è subordinata all’accertamento della circostanza che il magistrato sia stato onerato per periodi di tempo prolungati da compiti particolarmente complessi.

Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che, per effetto della deliberazione sulle due proposte mediante ballottaggio, dal verbale della seduta non si possa evincere quale delle due proposte alternative sia stata effettivamente approvata, se quella della “-OMISSIS---OMISSIS-” o quella “-OMISSIS-”.

La doglianza, così come prospettata, si palesa inammissibile, in quanto entrambe le proposte alternative avrebbero comunque visto il ricorrente soccombente rispetto al controinteressato: sebbene, infatti, la posizione in graduatoria del ricorrente sarebbe mutata a seconda della proposta assunta a base della votazione (in base alla proposta “ -OMISSIS-”, che gli attribuiva 14 punti, il ricorrente si sarebbe collocato al 12^ posto della graduatoria, mentre, per effetto della proposta “-OMISSIS- ed -OMISSIS-”, che gli attribuiva 16 punti, avrebbe raggiunto il quarto posto), in nessun caso comunque egli avrebbe potuto ottenere uno dei tre posti banditi.

Il motivo è comunque anche infondato, giacché dal testo della deliberazione di nomina dei tre sostituti presso la DNA, redatto all’esito del coordinamento della motivazione finale del provvedimento ai sensi dell’art. 38 R.I., nonché dal resoconto sommario della seduta plenaria dell’8 gennaio 2020, risulta che il Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione al ballottaggio tra il dott. -OMISSIS- ed il dott. -OMISSIS-, a fronte della presentazione delle due proposte alternative sopra indicate, ha proceduto a votare la proposta a firma del dott. -OMISSIS-, in quanto discussa al Plenum per prima.

La proposta alternativa dei consiglieri -OMISSIS---OMISSIS-, infatti, pur se inizialmente era stata presentata in un momento temporalmente anteriore, è stata poi modificata, con la conseguenza che la priorità è stata ritualmente assegnata alla proposta del cons. -OMISSIS-.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’attribuzione in suo favore del medesimo punteggio (5 punti) assegnato al controinteressato con riferimento al criterio A1, asseritamente illegittima in quanto il dott. -OMISSIS- non presentava alcuna esperienza nell’ambito dei reati di terrorismo ed eversione.

In merito deve innanzitutto rilevarsi che l’attribuzione del punteggio all’esito della valutazione del curriculum dei candidati costituisce espressione della discrezionalità dell’organo di autogoverno, sindacabile in questa sede solo a fronte del rilievo di sintomi di irragionevolezza, illogicità o travisamento.

Nella fattispecie la valutazione operata dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini dell’assegnazione del punteggio sub A1 si palesa scevra da criticità, come si evince dal fatto che la delibera dà conto dal fatto che il controinteressato ha maturato, nel corso della propria carriera, svoltasi presso gli uffici requirenti di Palermo e Caltanissetta, numerose esperienze di rilievo nel settore del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

L’attività svolta presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo dal 1998 al 2009, periodo nel quale il dott. -OMISSIS- ha trattato procedimenti complessi e delicati, portati avanti anche mediante l’utilizzazione processuale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l’attività prestata quale Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Procura di Caltanissetta, inserito nella Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito della quale ha collaborato con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento delle indagini che riguardano numerosi mandamenti mafiosi, occupandosi nel contempo, insieme ad altri colleghi, delle nuove indagini sulle stragi di Via d’Amelio e di C, nonché l’attività svolta quale sostituto Procuratore generale di Palermo a partire dall’11 febbraio 2015, sorreggono ampiamente l’attribuzione del punteggio di 5 punti, con riferimento al criterio A1.

In particolare, la delibera, nel ripercorrere il curriculum del dott. -OMISSIS-, ha menzionato i pareri espressi dal Consiglio Giudiziario di Palermo, che ha osservato che “ la rilevantissima attività espletata dal dott. -OMISSIS-, sia nella fase delle indagini preliminari sia in quella dibattimentale, manifesta le eccezionali doti di competenza ed esperienza da lui acquisite nei più diversi campi nei quali si esplica razione della procura presso il Tribunale di Palermo ”, rimarcando “ l’attitudine dimostrata dal dott. -OMISSIS- in settori di particolare rilievo nella repressione della criminalità organizzata, come quello della lotta all’accumulazione dei patrimoni illeciti e quello dell'accertamento dei rapporti tra l'associazione mafiosa e le più varie articolazioni del contesto sociale, economico ed istituzionale ”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha menzionato, altresì, le indagini svolte nell’ambito della D.D.A., riguardanti le infiltrazioni mafiose accertate nella “Calcestruzzi s.p.a.”, nota azienda nazionale operante anche a Riesi (CL), e in molte altre attività economiche del distretto e i contributi dati alle nuove indagini, relative alle stragi di via D’Amelio e di C, scaturite dalle dichiarazioni confessorie di Gaspare Spatuzza, foriere di ulteriori risvolti investigativi, rilevando che il Consiglio Giudiziario di Caltanissetta aveva ritenuto brillanti i risultati conseguiti dal dott. -OMISSIS- in tema di misure di prevenzione ordinarie e antimafia attraverso una resa “ eccezionale ”, sottolineando che il dott. -OMISSIS- “ doveva ritenersi uno dei magistrati che, negli ultimi 20 anni, ha più contribuito con indagini ad alto livello e di estrema complessità al contrasto della criminalità organizzata non solo nel nisseno ma anche nell’intera Sicilia ”.

Tali notazioni supportano efficacemente l’attribuzione di 5 punti con riferimento al criterio A1, concretizzando esperienze particolarmente significative nel settore del contrasto alla criminalità mafiosa, che giustificano, nel contesto di un apprezzamento complessivo del percorso professionale, l’assegnazione di un punteggio vicino al massimo.

Né può sostenersi che il punteggio dovesse essere inferiore, stante l’assenza di esperienze nel settore del terrorismo e della cooperazione internazionale, in quanto, sotto il primo profilo, il criterio in esame prevedeva, appunto, una considerazione globale delle “attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica”, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
peraltro, il dott. -OMISSIS- si è occupato delle indagini e dei processi relativi alle stragi di C e Via d’Amelio”, in cui sono stati commessi delitti caratterizzati dall’aggravante del terrorismo.

Le medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento alla cooperazione giudiziaria internazionale, tenuto conto del fatto che il controinteressato può vantare nel proprio curriculum esperienze di rogatorie internazionali anche su procedimenti complessi gestiti in collaborazione con le autorità giudiziarie statunitensi (per i collaboratori -OMISSIS- e -OMISSIS-), nonché in Sud Africa.

Infondata è, anche, la contestazione relativa alla asserita maggiore ampiezza delle esperienze risultanti dal curriculum del ricorrente, rispetto a quello del controinteressato, se si considerano gli aspetti salienti della carriera di quest’ultimo correttamente riportati nella motivazione della delibera, sopra citati.

Quanto, poi, all’indicatore “Attività culturali, didattiche o scientifiche (pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche) con riferimento anche alla criminalità organizzata e terroristica o della cooperazione internazionale;
conoscenza delle lingue”, deve evidenziarsi che, secondo l’art. 72 della circolare del 2014, l’esperienza didattica e scientifica rappresenta un indicatore “ulteriore” rispetto ai titoli professionali che sono al centro della valutazione, potendo rilevare unicamente «all’esito della valutazione favorevole dei titoli professionali» (comma 3), sicché l’eventuale minore esperienza didattica e scientifica non potrebbe comunque prevalere rispetto a quella ottenuta nello svolgimento delle funzioni assegnate.

Con una ulteriore doglianza contenuta nei motivi aggiunti e relativa al medesimo secondo motivo di ricorso (pag. 18 dei motivi aggiunti) il dottor -OMISSIS- ha poi dedotto che non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua conoscenza dell’istituto dell’art. 41 bis O.P., che difetterebbe nel curriculum del dott. -OMISSIS-.

Di contro, deve osservarsi che dall’analisi delle attività svolte da quest’ultimo, contenuta nella delibera, è evincibile come lo stesso abbia maturato un’approfondita esperienza in tema di misure di prevenzione e gestione di collaboratori di giustizia, utilizzandone in numerosissime occasioni le dichiarazioni al fine di pervenire a risultati dibattimentali di grande rilievo.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’errata attribuzione al dott. -OMISSIS- di n. 3 punti con riferimento alle attitudini generiche di cui al criterio A, con riferimento al parametro delle conoscenze informatiche che difetterebbero nel profilo del controinteressato.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la considerazione delle conoscenze informatiche, concernendo un aspetto senza dubbio di minore peso rispetto alla valutazione del profilo professionale che si esplica nell’esame delle attività svolte nella gestione delle indagini e dei procedimenti, non potrebbe comunque inficiare l’attribuzione del punteggio per le attitudini generiche;
in ogni caso, poi, le conoscenze informatiche del controinteressato sono comprovate dai pareri dei Consigli Giudiziari, che si sono espressi nelle varie valutazioni di professionalità acquisite nel corso della carriera.

Va quindi esaminato il quarto motivo, con il quale si è lamentata l’attribuzione al dott. -OMISSIS- di n. 3 punti, in luogo di n. 2 punti, con riferimento al criterio A4, ovvero all'esercizio, per almeno quattro anni, negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la DDA.

Il ricorrente ha sostenuto che l’attività prestata presso la DDA dal dott. -OMISSIS- non avrebbe potuto essere valutata poiché, pur avendo svolto le funzioni di sostituto presso la DDA dal 2.2.1998 al 19.2.2009, il periodo di applicazione a quest’ultima sarebbe dovuto in realtà scadere alla data del 1^ febbraio 2008, avendo maturato il periodo massimo di permanenza nella DDA di 10 anni, cosicché egli non potrebbe vantare i prescritti quattro anni di attività in DDA nel periodo di 15 anni a ritroso dalla data del bando.

Tale assunto è infondato.

Se così fosse, infatti, ne deriverebbe che la permanenza nell’incarico oltre la data formale di scadenza, dovuta a ragioni di ufficio e ai tempi tecnici dello svolgimento delle procedure di tramutamento e nomina ad altro incarico, andrebbe a vanificare l’esperienza acquisita, che non potrebbe essere computata nel curriculum ai fini delle successive nomine, con conseguenze affatto contrarie rispetto alla finalità di considerare gli aspetti della carriera più rilevanti rispetto al posto da ricoprire.

Avendo riguardo, invece, all’effettivo esercizio delle funzioni di Sostituto procuratore presso la DDA per tutto il periodo di permanenza (ossia fino al febbraio 2009), non sussistono dubbi in ordine alla spettanza del punteggio.

Peraltro, nella specie il dott. -OMISSIS- aveva ottenuto una deroga (v. pag. 23 o.d.g. dell’8 gennaio 2020, riguardo alla laboriosità, dove si legge: «Le esperienze, prima, presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per il periodo massimo consentito, con la concessione eccezionale del quarto biennio di proroga (secondo la precedente normativa regolamentare) e oggi presso quella di Caltanissetta da circa tre anni, fanno del dott. -OMISSIS- un magistrato altamente qualificato nelle investigazioni contro il crimine organizzato») e, successivamente al suo trasferimento a Caltanissetta, ha continuato a svolgere, da Procuratore Aggiunto, sempre funzioni di Sostituto di DDA.

Infondato è, infine, il quinto motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l’erronea attribuzione in suo favore di n. 3 punti in luogo di n. 4 punti effettivamente spettanti con riferimento al criterio B (merito).

Il punteggio previsto in Circolare per il parametro B (sino a punti 3) è riconosciuto a fronte dell’impegno particolare dimostrato dai candidati, mentre la possibilità di conseguire eccezionalmente il punteggio massimo previsto (sino a punti 4) è subordinata all’accertamento della circostanza che il magistrato sia stato onerato - per periodi di tempo prolungati e continuativi - di compiti particolarmente complessi ed impegnativi.

Tale scelta rientra nell’ambito delle valutazioni discrezionali del C.S.M., che ha quindi legittimamente compiuto un apprezzamento, ampiamente motivato ed ancorato ai criteri prefissati dal legislatore e dalla disciplina delle circolari in materia, scevro da sintomi di irragionevolezza che, come tale, non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale.

La delibera impugnata dà infatti conto del fatto che “ con riferimento alla voce “merito” è stato attribuito un punteggio pari a 3 punti a tutti coloro i quali abbiano dimostrato costantemente, nell’arco dell’intera carriera, una produttività e una laboriosità prive di cadute e sempre attestatesi su buoni livelli. Sotto tale aspetto risulta accertata per tutti i magistrati valutati una buona produttività idonea a giustificare, con le precisazioni contenute nei profili professionali di seguito riportati, l’attribuzione di punti 3 per il merito. Inoltre, ed in particolare, in capo ai dott.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- sono state riscontrate le condizioni per il riconoscimento del punteggio massimo di 4 per il merito che, ai sensi dell’art. 75 citato, concerne l’impegno del magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria ”.

Del resto, il ricorrente non ha nemmeno dedotto che il punteggio massimo di 4 non sarebbe, in ipotesi, spettato anche ai controinteressati, ove a lui attribuito, di tal che la censura si palesa anche, sotto tale profilo, inammissibile.

Il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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