TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-06-05, n. 201205059
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Testo completo
N. 05059/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2012, proposto da:
Raffaele Silvano Alampi, Maurizio Alisciani, Giuseppe Amarii, Maurizio Amendola, Rino Angelici, Francesco Angelini, Benvenuto Appiano, Giuseppe Aulisa, Davide Balletti, Elisabetta Balzi, Andrea Barbanti, Fabio Barbolini, Andrea Barchiesi, Claudio Bartolini, Giuseppe Bartolomeo, Roccodonato Becce, Dario Bellachioma, Enrico Benedetti, Manuela Tina Bergamo, Errico Bernabei, Luigi Berveglieri, Roberto Antonio Bianchi, Massimo Biondi, Simone Bocci, Gerardo Boccia, Massimo Bucci, Andrea Cabiddu, Massimiliano Cagnizzi, Celso Campazzi, Marcello Cappelletti, Vincenzo Capriati, Giovanni Carbone, Andrea Carboni, Giovanni Davide Carluccio, Giovanni Carucci, Remo Casciato, Nicola Casciato, Giuseppe Cassarino, Giuseppe Cattaneo, Cristiano Cerretini, Lucio Cersosimo, Francesco Giovanni Chiarelli, Natale Eduardo Cipparrone, Franco Cipriani, Diego Clementi, Giuseppe Porzio Cogliandro, Giovanni Colucci, Giacomo Corda, Evelina Cornelii, Silvano Corpetti, Paolo Corradetti, Roberto Costa, Filippo Crimi, Massimiliano Crincoli, Eugenio Cristallo, Mauro D'Andrea, Mauro D'Innocenzo, Gianni Dalla Vecchia, Salvatore Danieli, Luigi De Angelis, Antonio De Caprio, Renato De Rose, Marco Del Buono, Matteo Del Sala, Sandro Della Schiava, Lucio Di Bella, Andrea Di Cesare, Ercole Di Felice, Pino Di Franco, Michele Di Grazia, Bruno Di Marco, Dante Di Muzio, Raffaele Dibitetto, Fabrizio Donzelli, Sandro Ercolani, Antonio Esposito, Mauro Fabbri, Lino Fabi, Giovanni Falchetto, Filippo Fanfani, Marco Fazzini, Alessandro Ferri, Giuseppe Fidelibus, Lucio Fontana, Maurizio Forlenza, Giovanni Forte, Marco Fortunati, Pietro Frisa, Lamberto Fulgenzi, Giuseppe Fusaro, Luca Garibotto, Mauro Gasperini, Giuseppe Gentile, Gianfranco Gentile, Dimitri Gheno, Massimiliano Giancola, Mario Giannini, Marco Giannoni, Barbara Giannotti, Guido Gobbi, Luigi Graceffa, Salvatore Gravina, Alessandro Gremoli, Salvatore Massimo Guarnera, Giorgio Gubbiotti, Massimo Iobbi, Giuseppe Leandri, Massimiliano Leonardi, Pierpaolo Lo Muzio, Pierpaolo Macellari, Giovanni Maggio, Andrea Maiolatesi, Giuseppe Maldarizzi, Antonella Mancini, Giovanni Maradei, Gianluigi Marchese, Roberto Marchetti, Giuseppe Marcotrigiano, Raffaele Martino, Roberto Marzolo, Sandro Masci, Ermanno Massa, Alessandro Mastroianni, Giulio Matarrese, Claudio Medici, Renato Meoli, Antonino Merlino, Donato Mingrone, Germano Montagnani, Paolo Montagnoli, Tommaso Moretti, Natale Murrone, Maurizio Nanni, Giuseppe Napoli, Eugenio Netti, Lilia Orsingher, Riziero Orsini, Massimo Paladino, Guido Palazzini, Rocco Palese, Massimiliano Paolucci, Barbara Parazzini, Mauro Peirolo, Vincenzo Rosario Pellegrino, Marcello Pepe, Alda Percetti, Paolo Perlongo, Massimo Pescara, Angelo Petrarca, Francesco Petrucci, Gaetano Pisano, Mirko Pollacchi, Fabio Ponticelli, Giovanni Posa, Aurelio Putzu, Stefano Ravaioli, Valter Reali, Andrea Ernesto Reani, Antonio Regalbuto, Debora Rigoni, Ivan Rilli, Giuseppe Rivarosa, Massimo Rizzo, Antonio Rocco, Angelo Romanin, Roberto Romano, Giovanni Rosselli, Francesco Ruggirello, Vincenzo Ruscillo, Giovanni Salvi, Gerardo Scelsi, Luca Scialanga, Luca Scipioni, Mauro Serafini, Gabriele Serafini, Giuseppe Setteducati, Donato Sperduto, Federico Stentella, Massimiliano Stranieri, Giovanni Stravaganti, Erminia Tassi, Carlo Torelli, Davide Trevisan, Giovanna Trillini, Valentina Turisini, Dante Urli, Uliviero Vaccai, Denis Valente, Alfredo Vannoni, Giovanni Venditti, Lorenzo Viceconte, Alessandro Vignolo, Antonio Villani, Nicola Virgilio, Raffaele Viviani, Alberto Voccia, Francesco Zazzetta, rappresentati e difesi dall'avv. M A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Corpo Forestale dello Stato;
per l'annullamento
- del bando di concorso per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato approvato con decreto del Capo del medesimo Corpo del 23.11.2001 e pubblicato nella G.U. del 29.11.2011;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi, la determinazione di utilizzare il modello concorsuale e, laddove intervengano, l’indizione delle prove, l’approvazione della graduatoria finale e i provvedimenti di nomina dei vincitori
nonché per la condanna
- all’assunzione dei ricorrenti quali idonei del concorso bandito in data 20 dicembre 2004 tramite lo scorrimento della graduatoria approvata con provvedimento in data 10 novembre 2009;
- al risarcimento, per equivalente, del danno economico da essi subito per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti espongono di essere dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, risultati idonei nel concorso interno bandito in data 20 dicembre 2004 per la nomina di 182 vice ispettori.
Soggiungono, in particolare, che l’art. 34, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 87 del 2001 ha stabilito, in deroga alle previsioni di cui all’art. 15 d.lgs. n. 201 del 1995, un aumento della percentuale (dal 50% al 65%) per la copertura, mediante concorso interno, dei posti disponibili sino al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori e che in tale contesto normativo e in ragione di un’accertata carenza di organico pari a n. 279 posti, con decreto pubblicato in data 20 dicembre 2004, il Capo del Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato generale ha bandito, ai sensi dell’art. 17, co. 1, d.lgs. n. 201 del 1995, un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’assunzione di n. 182 ispettori, all’esito del quale hanno conseguito la predetta idoneità.
Di talché, hanno impugnato il bando di concorso per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, approvato con decreto del Capo del medesimo Corpo del 23 novembre 2011 e pubblicato nella G.U. del 29 novembre 2011, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165; 1, co. 346, l. 24 dicembre 2007, n. 244; 15, 16, 17 e 18 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201; 34 d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 87. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, 41 della Carta di Nizza e 6 TUE e 3, 10, 11, 97 e 117 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione; violazione del principio del legittimo affidamento.
In presenza di una graduatoria ancora valida di personale già risultato idoneo in un precedente concorso ed a fronte di una chiara opzione legislativa e giurisprudenziale nel senso dell’assoluto favor per l’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie ancora valide rispetto all’esperimento di lunghe e dispendiose procedure concorsuali, l’illegittimità della decisione di bandire un concorso pubblico per la copertura di 400 posti vacanti nel ruolo dei vice ispettori del Corpo forestale dello Stato sarebbe evidente.
L’amministrazione, nel bandire il concorso, avrebbe agito in contrasto con le norme in epigrafe nonché con l’interpretazione fornita, nell’esercizio del potere nomofilattico di cui all’art. 99 c.p.a., dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14 del 2011.
In linea generale, le amministrazioni pubbliche dovrebbero prioritariamente percorrere la strada dell’utilizzazione degli idonei anziché quella dell’indizione di nuove procedure concorsuali, più lente ed onerose.
Nel bando mancherebbe qualsiasi riferimento alla graduatoria ancora valida ed efficace e non vi sarebbe alcuna motivazione sulle ragioni per cui, in presenza di quest’ultima, sarebbe giustificata la diversa e più onerosa scelta di procedere alla copertura di 400 posti con concorso pubblico.
In definitiva, nella specie, non sussisterebbero ragioni