TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2017-05-02, n. 201700917
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/05/2017
N. 00917/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02463/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Ciavola C.F. CVLNNN59S25C351J e R S , con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Ciavola in Catania, viale Ionio, 87;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento n. 333-E/ROC 4486/1, prot. n. 1577/II datato 16.07.2008, spedito a mezzo lettera a/r il 17.07.2008, con il quale il Ministero dell’Interno ha negato che il periodo relativo alla permanenza del ricorrente nei ruoli del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la qualifica di operatore tributario, possa essere considerato utile ai fini della ricostruzione dell’attuale carriera;
- quanto ai motivi aggiunti notificati il 4.11.2008 e depositati in data 11.11.2008:
del decreto n. 333-B/13E.10.07 datato 17.09.2008, notificato il 26.09.2008, con il quale il Ministero dell’Interno ha escluso il ricorrente dal concorso interno, per titoli ed esami, a 268 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato;
- quanto ai motivi aggiunti notificati il 15 giugno 2010 e depositati il 5 luglio 2010:
del decreto del 25 febbraio 2010, notificato il 20 aprile 2010, con il quale ricorrente è stato promosso alla qualifica di collaboratore tecnico del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato a decorrere dal 1 marzo 2008.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza parziale n. 1847/2016;
Vista la documentazione trasmessa, in ottemperanza agli incombenti istruttori ivi indicati, nelle date del 13.9.2016 (da parte dell’Amm.ne) e del 28.10.2016 (da parte del ricorrente) ;
Ritenuto che, per quanto si evince da tale documentazione e dalla relazione dell’Amm.ne, quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di approvazione della graduatoria non risulta notificato al ricorrente ed è stato pubblicato sul bollettino del personale del Ministero dell’Interno e non sulla Gazzetta Ufficiale R.I.;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, si evince che, in esito alla procedura per il conseguimento della qualifica di collaboratore tecnico capo (promozione per merito assoluto), in astratto, il ricorrente avrebbe potuto conseguire la qualifica di collaboratore tecnico nell’anno 2005, di collaboratore tecnico capo nell’anno 2010 e di vice revisore tecnico nell’anno 2007;
Ritenuto che, per quanto riguarda sia il concorso a vice revisore che il gruppo di promozioni a collaboratore capo, l’approvazione delle relative graduatorie risulta successiva, rispettivamente, alla notifica del primo e del secondo dei ricorsi per motivi aggiunti, di guisa che, pure a non ritenere necessaria l’ impugnazione dei citati atti di approvazione delle graduatorie intervenute in corso di giudizio, devono essere qualificati come controinteressati sopravvenuti tutti i soggetti che verrebbero pregiudicati dall’inserimento retroattivo del ricorrente nelle varie graduatorie, in esito alla ricostruzione di carriera chiesta;
Ritenuto di condividere l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nell’ipotesi dei cd. controinteressati sopravvenuti, possa trovare applicazione l’art. 28, comma 3, c.p.a., il quale, in vista della “realizzazione della ragionevole durata del processo” (art. 2, comma 2, c.p.a.), facoltizza il giudice ad ordinare l’intervento del terzo anziché gravare il ricorrente dell’onere di impugnare i provvedimenti sopravvenuti in corso di giudizio con altro ricorso o con motivi aggiunti;
Ritenuto, in applicazione di tale principio, di ordinare l’intervento nel presente giudizio di tutti i soggetti che possano risultare pregiudicati dall’inserimento retroattivo del ricorrente nelle varie graduatorie, in esito alla ricostruzione di carriera chiesta;
A tal fine, l’Amm.ne resistente viene onerata comunicare al ricorrente, nel domicilio eletto per il giudizio, e di depositare in giudizio, entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, un elenco contenente i nominativi di tali soggetti e gli indirizzi;parte ricorrente dovrà, entro il successivo e perentorio termine di giorni 90, provvedere a notificare a detti soggetti copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della sentenza n. 1847/2016 nonché della presente ordinanza, depositando in giudizio gli atti notificati entro il perentorio termine di 30 giorni dal perfezionamento delle notifiche;
con salvezza della facoltà di chiedere l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ove ne ricorrano i presupposti;