TAR Catania, sez. V, sentenza breve 2024-07-17, n. 202402602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza breve 2024-07-17, n. 202402602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402602
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 02602/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01083/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

contro

Comune di -OMISSIS-, Consiglio comunale del Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato P M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- 24 maggio 2024, n. 25, avente ad oggetto la decadenza della sig.ra -OMISSIS-dalla carica di Consigliere Comunale;

- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- 24 maggio 2024, n. 27, avente ad oggetto la surroga dei « Consiglieri Comunali decaduti, Sigg.ri -OMISSIS- »;

- di ogni atto presupposto e/o connesso, compresi l'art. 16 Statuto comunale e l'art. 11 Regolamento comunale esercizio funzioni di Consigliere e sin d’ora delle deliberazioni da adottare da parte del Consiglio comunale di -OMISSIS- nella programmata seduta dell’8 giugno 2024;

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :

per l’annullamento

- delle deliberazioni del Consiglio comunale di -OMISSIS- 8 giugno 2024, nn. 29 e 30, con le quali sono stati dichiarati decaduti, rispettivamente, i Consiglieri -OMISSIS-;
e di ogni atto presupposto e/o connesso anche allo stato non conosciuto, in particolare le lettere di convocazione del Presidente del Consiglio comunale ai Consiglieri dichiarati decaduti e delle quali si è data notizia nel testo delle Deliberazioni nn. 29 e 30.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, eletta Consigliere comunale alle elezioni comunali del 28-29 maggio 2023 del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24 maggio 2024, avente ad oggetto la sua decadenza dalla carica per mancata partecipazione alle sedute consiliari del 28 giugno 2023, del 20 luglio 2023, del 21 ottobre 2023, dell’8 gennaio 2024, del 30 marzo 2024 e del 27 aprile 2024.



1.1. La deducente ha, altresì, impugnato la deliberazione di surroga n. 27, di pari data, nonché lo statuto vigente (all’art. 16) e il regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni del Consigliere comunale (all’art. 11) nella parte in cui prevedono la decadenza dei Consiglieri comunali;
ha impugnato, infine, le “ deliberazioni da adottare da parte del Consiglio comunale di -OMISSIS- nella programmata seduta dell’8 giugno 2024 ”.



1.2. La ricorrente, premesso di essere Consigliere di minoranza e di avere svolto un’intensa attività politica in contrasto con quella del Sindaco e della sua maggioranza, ha esposto in fatto che:

a) il Presidente del Consiglio comunale dava avvio al procedimento di decadenza dei Consiglieri comunali di minoranza, ai sensi dell’art. 16 dello statuto comunale;

b) il Segretario comunale, con nota 10 maggio 2024, integrava la comunicazione di avvio del Presidente del Consiglio;

c) la ricorrente riscontrava l’avvio del procedimento con due note del 14 maggio 2024, nelle quali giustificava le assenze contestatele;

d) in particolare, con la seconda nota giustificava le assenze in questione nei seguenti termini: motivi di salute, con relativo certificato medico, per l’adunanza del 28 giugno 2023;
motivi di salute anche per l’adunanza del 20 luglio 2023;
illegittima convocazione del Consiglio alla data del 21 ottobre 2023, con allegata nota del 23 ottobre 2023;
motivi di lavoro per la seduta dell’8 gennaio 2024;
ragioni politiche per le sedute del 30 marzo 2024 e del 27 aprile 2024, giusta nota del 29 marzo 2024;

e) sempre in data 14 maggio 2024, i Consiglieri di minoranza inviavano una richiesta di parere al Segretario comunale, al Prefetto di Catania e all’Assessorato regionale autonomie locali, contestando il procedimento a loro carico e chiedendo di conoscere “ i principi normativi applicabili al caso di specie ”;

f) con nota del 22 maggio 2024, l’Assessorato riscontava la detta istanza, invitando l’ente a conformare lo statuto comunale alle disposizioni secondo il quadro normativo richiamato e ad adeguare l’attività degli organi comunali alle rituali procedure con particolare riferimento alla costante giurisprudenza riguardante la fattispecie in questione (attenendosi a criteri di restrittività e garantistici);

g) il Presidente del Consiglio comunale convocava la seduta del 24 maggio 2024, durante la quale i Consiglieri comunali di minoranza, tra cui la ricorrente, venivano dichiarati decaduti, procedendosi, nella medesima seduta, alla surroga.



1.3. Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha proposto ricorso introduttivo, articolando le seguenti censure:

I) con il primo motivo del ricorso introduttivo:

- gli atti impugnati sarebbero stati assunti in violazione di legge, di statuto e di regolamento (art. 43 t.u.e.l.;
art. 173 d.p.r.s. n. 6/1955, approvato con l.r. Sicilia n. 16/1963;
art. 16 Statuto comunale;
art. 11 Regolamento comunale per l’esercizio delle funzioni di Consigliere;
art. 97 Cost.), in quanto la decadenza non sarebbe da ricondurre a pretese assenze (invero tutte giustificate), ma a ragioni di “discriminazione politica”, come si evincerebbe dagli interventi dei Consiglieri comunali al riguardo;
ogni valutazione da parte del Consiglio comunale sulle attitudini del Consigliere, sulla qualità del suo impegno o sul modo in cui esercita il suo ruolo (ciò che sarebbe avvenuto nel caso di specie) non solo sarebbe superflua, ma vizierebbe l’intero procedimento;

- non sussisterebbero affatto tre assenze ingiustificate nel corso del 2023 o tre assenze ingiustificate consecutive secondo le previsioni dello statuto e del regolamento, avendo proceduto la ricorrente a fornire giustificazioni su ciascuna assenza;

- le deliberazioni impugnate sarebbero viziate, oltre che per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e per assoluta assenza di motivazione;

- detti vizi si rifletterebbero sulla deliberazione di surroga (n. 27/2024);

II) con il secondo motivo del ricorso introduttivo:

- illegittima, per contrasto con l’art. 43 tuel, sarebbe la previsione dell’art. 16 dello statuto del Comune di -OMISSIS- in cui si dispone che il Consiglio comunale pronunzi la decadenza « nell’esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze », in quanto in netto contrasto con l’art. 43 tuel;

- affette, sotto tale profilo, da illegittimità derivata, sarebbero le deliberazioni consiliari n. 25 e 27 del 2024;

III) con il terzo motivo del ricorso introduttivo:

- le deliberazioni consiliari impugnate sarebbero state adottate da un Consiglio comunale non pienamente costituito, in violazione di legge;

- in particolare, la procedura seguita dal Comune non sarebbe corretta in quanto, a seguito della dichiarazione di decadenza individuale a carico di un Consigliere, si sarebbe dovuto procedere alla sua surroga sempre a titolo individuale, mentre nel caso di specie la surroga sarebbe stata fatta impersonalmente e collettivamente con la deliberazione n. 27, in violazione dell’art. 43 tuel, dell’art. 173 del d.p.r.s. n. 5/1955, dell’art. 16 Statuto comunale e dell’art. 11 Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Consigliere comunale;

IV) con il quarto motivo del ricorso introduttivo:

- la previsione statutaria che sanziona con la decadenza l’assenza del Consigliere comunale “ che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell’anno solare” non avrebbe alcun fondamento normativo in Sicilia (violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.p.r.s. n. 6/1955, approvato con l.r. Sicilia n. 16/1963, e della l.r. Sicilia n. 48/1991);

- ne deriverebbe l’illegittimità derivata, anche per tale motivo, delle deliberazioni impugnate;

V) con il quinto motivo del ricorso introduttivo:

- parte ricorrente chiede che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 d.lgs. n. 257/2000 e dell’art. 173 decreto del Presidente Regione Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, come approvato dalla l.r. 15 marzo 1963, n. 16, per contrasto con gli artt. 1, 3, 51 e 97 Cost.;
le questioni problematiche riguarderebbero: a) l’idoneità dello statuto comunale a prevedere le fattispecie di decadenza;
b) il soggetto che può/deve dichiarare la decadenza del Consigliere assente, e quindi valutare le cause di giustificazione.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli effetti, anche con ordine monocratico.

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