TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202300583
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 00583/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
- del decreto prot. 684 del 2.2.2023 (CSP 4.2.10 Prot. Arma 45/1/2022), notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Potenza ha fatto divieto alla ricorrente “di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti”;
- di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, inclusi ove occorra la nota della Prefettura prot. 82559 del 24.10.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; le note prot. 45/2-2/2022 del 15.10.2022 e prot. 45/2-3/2022 del 18.1.2023 del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 12/4/2023, è stato impugnato il provvedimento di pubblica sicurezza indicato in epigrafe, recante il divieto assoluto – carico della deducente - di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materiali esplodenti, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), adottato, su proposta del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-, a seguito dell’adozione nei confronti della stessa di un decreto penale di condanna per detenzione abusiva di 95 munizioni (art. 697 cod. pen.) e per omessa denuncia di trasferimento d’arma (artt. 38, co. 5, e 17 T.U.L.P.S.).
1.1. L’impugnazione è affidata a censure deducenti:
- l’irrilevanza degli elementi da cui l’Amministrazione ha desunto l’inaffidabilità della deducente e, comunque, il difetto di motivazione in ordine a detti elementi;
- l’illegittimità del divieto ove riferibile, non soltanto all’ordinaria licenza di porto d’armi, ma anche a quella (di cui la deducente è anche titolare) per la collezione di armi artistiche, rare o antiche (composta da 37 fucili, 35 pistole, 1 baionetta e 2 pugnali), considerato che tale licenza è regolata da autonoma disciplina (cfr. art. 31 e ss. T.U.L.P.S., a mente della quale la stessa ha carattere permanente) e, come tale, richiede