TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202300583
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Pubblicato il 12/10/2023
N. 00583/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
- del decreto prot. 684 del 2.2.2023 (CSP 4.2.10 Prot. Arma 45/1/2022), notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Potenza ha fatto divieto alla ricorrente “di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti”;
- di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, inclusi ove occorra la nota della Prefettura prot. 82559 del 24.10.2022 di comunicazione di avvio del procedimento;le note prot. 45/2-2/2022 del 15.10.2022 e prot. 45/2-3/2022 del 18.1.2023 del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 12/4/2023, è stato impugnato il provvedimento di pubblica sicurezza indicato in epigrafe, recante il divieto assoluto – carico della deducente - di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materiali esplodenti, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), adottato, su proposta del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-, a seguito dell’adozione nei confronti della stessa di un decreto penale di condanna per detenzione abusiva di 95 munizioni (art. 697 cod. pen.) e per omessa denuncia di trasferimento d’arma (artt. 38, co. 5, e 17 T.U.L.P.S.).
1.1. L’impugnazione è affidata a censure deducenti:
- l’irrilevanza degli elementi da cui l’Amministrazione ha desunto l’inaffidabilità della deducente e, comunque, il difetto di motivazione in ordine a detti elementi;
- l’illegittimità del divieto ove riferibile, non soltanto all’ordinaria licenza di porto d’armi, ma anche a quella (di cui la deducente è anche titolare) per la collezione di armi artistiche, rare o antiche (composta da 37 fucili, 35 pistole, 1 baionetta e 2 pugnali), considerato che tale licenza è regolata da autonoma disciplina (cfr. art. 31 e ss. T.U.L.P.S., a mente della quale la stessa ha carattere permanente) e, come tale, richiede un’espressa revoca (in specie non disposta). Sotto altro profilo, il divieto sub iudice sarebbe illogico e sproporzionato nella parte in cui omette di considerare che la contestata inaffidabilità della deducente è maturata in relazione a contestazioni afferenti al non corretto esercizio della licenza ordinaria di porto d’armi, senza alcuna connessione con la tenuta della collezione di armi antiche, artistiche o rare;
- in ogni caso, sempre relativamente alla suddetta collezione, il divieto sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la distruzione di tutte le armi detenute (ove non cedute o disattivate), in contrasto con l’art. 32, co. 9 e 10, della L. n. 110/1975 (secondo cui “ Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio ”;“ Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio ”).
2. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Potenza, instando per il rigetto dell’impugnazione.
3. Con ordinanza n. 62 del 10/5/2023 è stata respinta l’incidentale domanda cautelare. In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2461 del 16/6/2023, ha disposto l’individuazione, da parte dell’Amministrazione, delle più opportune modalità di custodia e conservazione della collezione della ricorrente nelle more della definizione del merito.
4. All’udienza pubblica del 4/10/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Quanto al primo motivo, va anzitutto evidenziato - in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia - che il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, irrogato ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente, a tal scopo, che il soggetto non dia affidamento riguardo alla possibilità di non abusarne sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 11/6/2018, n. 3502). Si è anche condivisibilmente osservato che, in materia di armi, compito dell'Amministrazione, da esercitare con ampia discrezionalità, è quello di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Ciò posto, deve ritenersi che l’impugnato divieto si fonda su fidefacenti acclaramenti fattuali, cristallizzati nella condanna penale – la detenzione abusiva di 95 munizioni e l’omessa denuncia di trasferimento d’arma – che, del tutto ragionevolmente, giustificano lo sfavorevole giudizio prognostico sull’affidabilità dell’interessata, rappresentando, contrariamente a quanto opinato nel gravame, elementi di obiettiva rilevanza e ictu oculi sufficienti a motivare l’avversata determinazione, stante anche la loro diretta attinenza con la materia delle armi.
5.2. Neanche il secondo motivo di ricorso è persuasivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 30 del TULPS, " per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona ". Talché, ritiene il Collegio, anche in coerenza con la ratio di tutela dell'incolumità pubblica sottesa alla misura, che il concetto di arma la cui detenzione è vietata non può dirsi limitata alle comuni armi da sparo, come nelle tesi ricorsuali, ma è riferibile anche alle armi rare e antiche, nella misura in cui le stesse siano potenzialmente funzionanti ed astrattamente idonee ad un uso offensivo (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 18/4/2019, n. 104);d’altra parte, non vi è alcuna dimostrazione in atti dell’assoluta preclusione di tale potenzialità relativamente alle armi che costituiscono la collezione per cui è causa, non potendosi comunque escludere che le stesse, anche all'esito di un intervento di ripristino, possano tornare a sparare e, dunque, costituire fonte di pericolo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26/10/2022, n. 1031).
Né, ai fini del vaglio di legittimità del divieto, rileva l’ulteriore circostanza della mancata adozione (allo stato), da parte dell’Amministrazione, di una revoca espressa della specifica licenza per la collezione di armi artistiche, rare o antiche, tenuto conto che - conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, i cui principi sono applicabili de plano anche al rapporto tra il divieto e la revoca della licenza di collezione di armi, come desumibile per implicitum da Consiglio di Stato, sez. III, 28/12/2022, n. 11437 - è l'autorizzazione alla detenzione di armi a costituire il presupposto necessario della licenza di porto d'armi e non il contrario.
5.3. Parimenti infondato è il terzo motivo, tenuto conto che le prescrizioni relative alla sorte della collezione non afferiscono allo scrutinio di validità del divieto (la cui legittimità va verificata in ragione dell’esame dei presupposti fondanti il giudizio inferenziale di inaffidabilità e della ragionevolezza di tale inferenza), ma solo a quello della sua corretta esecuzione, essendo evidente che l’Amministrazione, prima di disporre l’eventuale distruzione delle armi antiche, è onerata al compimento delle verifiche prescritte dall’art. 32, co. 9 e 10, della L. n. 110/1975 (disposizione che, comunque, non esclude la possibilità di addivenire alla distruzione della collezione in difetto di interesse storico e artistico e previo consenso di un esperto ministeriale).
6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.