TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-01-22, n. 202401222
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 01222/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10905/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10905 del 2023, proposto da
Easystudy s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati L G, N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione e lo sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati D G, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della deliberazione di non ammissione alle agevolazioni previste dalla misura “Brevetti+”, adottata in data 9.5.2023 da Invitalia S.p.A. e comunicata in data 10.5.2023; della comunicazione dei motivi ostativi e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia S.p.A. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Easystudy s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione di non ammissione alle agevolazioni previste dalla misura “Brevetti+”, adottata in data 9.5.2023 da Invitalia S.p.A. e comunicata in data 10.5.2023; della comunicazione dei motivi ostativi e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
La ricorrente ha esposto di essere una startup, nata nel novembre del 2016, per la realizzazione di un innovativo sistema di studio della legge da parte di studenti e professionisti: obiettivo perseguito mediante una preventiva analisi sulle abitudini di studio dei giuristi e che si è consolidato nell’aver registrato in data 21.1.2020 un brevetto (dal titolo “ sistema elettronico di aggiornamento e studio di codici normativi ”) basato su una app ed una penna digitale per trasferire i dati di interesse anche su piattaforme digitali e, in tal modo, ottenere i vantaggi derivanti dall’aggiornamento in tempo reale dei sistemi online; ha precisato che il programmato servizio sarebbe in parte gratuito ed in parte a pagamento mediante abbonamento; che ad oggi esisterebbe “ già un prodotto funzionante a disposizione degli utenti su piattaforma iOS per iPad ”, ma che l’esigenza operativa consisterebbe nell’estensione dell’utilizzo del prodotto con le caratteristiche “ brevettate in “multipiattaforma”, anche su device non Apple, studiando la fattibilità di una compatibilità trasversale su tutti i device e sistemi di appunti e commenti presi dall’utente, curando in modo particolare la manutenibilità e quindi scegliendo il giusto equilibrio tra sviluppo nativo e cross-platform ” (cfr. pag. 2); che, in sostanza, l’obiettivo sarebbe stato quello di ridurre “ drasticamente l’acquisto dei codici normativi in formato cartaceo, a beneficio anche dell’impatto ambientale. Difatti, nonostante l’avvento degli ebook, nel panorama giuridico la prassi è di utilizzare ancora i codici normativi in formato cartaceo; sotto tale profilo, è bene precisare che prima che il servizio in oggetto venisse brevettato, la società ricorrente aveva investito numerose risorse al fine di comprendere – con ricerche e studi analitici il perché la maggioranza dei professionisti del “mondo giuridico” ancora utilizzasse libri di carta, laddove il “digitale”, anche in tale settore, potrebbe agilmente sostituirsi e superare l’esperienza esclusiva del cartaceo ” (cfr. pag. 3).
La ricorrente ha, pertanto, presentato domanda di partecipazione al bando indetto dal Ministero dello sviluppo economico e attuato da Invitalia S.p.A. (c.d. “misura Brevetti+”), finalizzato a finanziare micro, piccole e medie imprese mediante una “ dotazione di 30 milioni di euro (di cui 10 milioni di risorse PNRR); inoltre, una quota pari al 40% delle risorse finanziarie derivanti dal PNRR, pari a 4 milioni di euro, è stata destinata alle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ” (cfr. pag. 4).
Nell’ambito dell’istruttoria sulla domanda della ricorrente, quest’ultima è stata convocata per un colloquio in data 14.2.2023, vertente su vari profili dell’iniziativa (“ descrizione della società, creata per lo sviluppo del brevetto oggetto del piano, e approfondimento del brevetto stesso oggetto di valorizzazione, utilizzato per la realizzazione dell’app per I-pad chiamata “LEXUP”; strategia di valorizzazione brevettuale ”), nel corso del quale la ricorrente ha dichiarato di “ avere attualmente circa 1.800 utenti e che la stessa è stata utilizzata per diverse lezioni del prof. Alessandro Sura presso l’Università Sapienza di Roma, e che dal semestre in partenza verrà utilizzata anche da altri professori; la proponente ha sviluppato una versione web (in beta, ancora non definitiva) e vuole sviluppare l’app anche per tutti i device Android per raggiungere la parte restante degli studenti/professionisti del settore”; ha, inoltre, specificato i servizi e i fornitori prescelti nonché i risultati attesi, evidenziando, altresì, che avrebbe utilizzato “mezzi propri e ulteriori risorse da round di investimento in chiusura ” (cfr. pag. 7).
Il diniego di ammissione è stato, tuttavia, motivato su alcuni, precisi, rilievi, anticipati in apposito preavviso.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 2, 4, 6 e 8 del bando, del principio di imparzialità e buon andamento, nonché l’eccesso di potere per sviamento; travisamento dei fatti; difetto d’istruttoria e motivazione; illogicità e contraddittorietà.
La ricorrente ha sottolineato che la propria domanda sarebbe stata conforme ai criteri di valutazione previsti dall’art. 8 del bando (credibilità della strategia di valorizzazione economica; correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza rispetto al progetto; coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti: congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori).
Ha, quindi, richiamato il contenuto delle osservazioni presentate a seguito della trasmissione del preavviso di diniego, soffermandosi sul “ dettagliato documento ” in cui avrebbe indicato i “ risultati economici derivanti dall’adozione della strategia di valorizzazione brevettuale ” oltre ad alcuni allegati tecnici afferenti all’analisi di mercato, dei profili di concorrenza, i punti di