TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202403180

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-09-26, n. 202403180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403180
Data del deposito : 26 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2024

N. 03180/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00773/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2021, proposto da -OMISSIS- (n.q. di erede di -OMISSIS-), rappresentata e difesa dall’avvocato V G, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



contro

il Comune Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S e G C, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento amministrativo (prot. -OMISSIS-) del 16/02/2021, emesso dal Comune di Acireale, anticipato a mezzo pec nei confronti dello scrivente legale in data 16.02.2021 e notificato nei confronti del ricorrente in data 01/03/2021 con cui veniva revocata in autotutela la concessione edilizia, provv. -OMISSIS-, rilasciata dal Comune resistente in data 10.08.2012, nei confronti del sig. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali al medesimo, ivi compreso la comunicazione di avvio di revoca del procedimento, con nota prot. -OMISSIS- del 10.11.2012 ed il conseguente procedimento amministrativo attivato

e per la condanna

del Comune intimato al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto degli atti impugnati e della condotta amministrativa illegittima ed arbitraria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Acireale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore il dott. C C all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 1° luglio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7 giugno 2021 e depositato il successivo 13 maggio 2021, -OMISSIS- ha esposto:

- di essere proprietario dell’immobile sito in Acireale, Via -OMISSIS-, iscritto al NCEU al f-OMISSIS-, part-OMISSIS-, sub. 1, ctg. A/4, per il quale – ai fini della parziale demolizione e ricostruzione – veniva rilasciata una concessione edilizia con provvedimento del 19/05/2011 (c.e. -OMISSIS-), che, tuttavia, decadeva perché i lavori non venivano iniziati entro i termini di legge;

- di avere presentato una nuova domanda di rilascio concessione edilizia, con note del 19/06/2012 (prot. -OMISSIS-) e 31/07/2012 (prot -OMISSIS-), rilasciata dal Comune di Acireale, ai sensi della L.R. n. 17/94 (c.e. -OMISSIS- del 10 agosto 2012) e avente ad oggetto “ Demolizione parziale e ricostruzione, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 2/2002, di edificio per civile abitazione e bottega commerciale in Via -OMISSIS- – Fraz. Pozzillo in terreno compreso nella zona destinata dal vigente strumento urbanistico a Z.T.O. “A2 ”.

- che con DDS n. 2819 del 17 ottobre 2012 venivano concessi i benefici normativi di cui all’art. 33 L.R. 6/2009 (Bando Pubblico 2015 Regione Siciliana), a seguito dei quali la Unicredit spa approvava la proposta di finanziamento avanzata dal ricorrente, allo scopo di realizzare la ristrutturazione edilizia autorizzata;

- che, tuttavia, in data 17 settembre 2013, il cantiere edilizio veniva sottoposto a sequestro da parte della Polizia Municipale di Acireale perché veniva contestato al ricorrente il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Il procedimento penale che ne scaturiva si concludeva con sentenza di assoluzione con formula piena, datata 7 giugno 2018;

- che nelle more del procedimento penale, il ricorrente inoltrava all’Assessorato Infrastrutture e mobilità- Regione Siciliana nota prot. -OMISSIS- del 7 dicembre 2018, con la quale, rendendo note le vicende giudiziarie incorse durante l’esecuzione dei lavori di recupero, avanzava istanza per la proroga del termine per il completamento dei lavori una volta ottenuto il dissequestro del cantiere. Tale missiva veniva riscontrata dalla Regione Siciliana, con nota prot. -OMISSIS- del 10 gennaio 2019, con la quale veniva manifestata la ritenuta ammissibilità della richiesta di proroga dei termini originariamente concessi, previa comunicazione da parte dell’Unicredit spa delle date relative alla erogazione dei finanziamenti;

- che, con provvedimento depositato il 15 ottobre 2019, il Tribunale autorizzava il dissequestro dell’immobile e la restituzione dello stesso all’avente diritto. Tuttavia, tra la data del disposto sequestro (17 settembre 2013) e quella del dissequestro dell’immobile (20 novembre 2019) spiravano i termini di validità della concessione edilizia -OMISSIS-;

- di avere richiesto – al fine di procedere con l’esecuzione dei lavori in conformità alla detta concessione – più volte al Comune (istanze prot. -OMISSIS- del 26/11/2019; -OMISSIS- del 4/06/2020 e istanza notificata il 19 – 23 settembre 2020) la proroga della concessione edilizia rilasciata, dato che il ritardo nell’esecuzione dei lavori non poteva essere imputabile al ricorrente ma all’avvenuto sequestro;

- di avere proposto, avverso il silenzio serbato dal Comune di Acireale, ricorso iscritto al n. 1497/2020 R.G., definito con sentenza del 28 gennaio 2021 n. 262/2021, con la quale il Ta.r. per la Sicilia, Catania dichiarava la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all’intervenuta interruzione del silenzio ad opera del Comune di Acireale, che asseriva di aver inoltrato comunicazione di avvio di procedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia, seppur “dopo la notifica del ricorso e dopo la scadenza del termine a provvedere”;

- in data 17 novembre 2020, veniva notificata al ricorrente la nota prot. -OMISSIS- del 10.11.2020, di avvio del procedimento di revoca della concessione edilizia -OMISSIS- per il venir meno delle condizioni alle quali era stata rilasciata, in particolare: “ attesa la totale demolizione dell’edificio originario e [atteso n.d.r.] che la concessione era stata rilasciata con prescrizioni speciali, tra le quali “intervento di restauro e risanamento conservativo, mentre è stato accertato un intervento classificato di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi