TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2012-02-09, n. 201200260

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2012-02-09, n. 201200260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200260
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00018/2012 REG.RIC.

N. 00260/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2012, proposto dalla CO.VI.MAR. sc.a r.l. con sede a Ventimiglia in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati professori L e G A, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Corsica 21/20;



contro

Agenzia delle Dogane in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;



per l'annullamento

della nota 13.12.2011, n. 13596/RU dell’area gestione tributi dell’ufficio dogane di Imperia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e di Agenzia Dogane Imperia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che :

COVIMAR scarl si ritiene lesa dalla nota 13.12.2011, n. 13596/RU dell’area gestione tributi dell’ufficio dogane di Imperia, per cui ha notificato l’atto 5.1.2012, depositato il 10.1.2012, con cui denuncia:

violazione e falsa applicazione dei principi introdotti dalla direttiva 2008/118/CE, ed in particolare degli artt. 17, par. 2 e 36 par. 3, violazione e falsa applicazione del d.lvo 26.10.1995, n. 504 novellato dal d.lvo 29.3.2010, n. 48, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità grave e manifesta, eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento;

violazione e falsa applicazione dell’art. 36 par. 3 della direttiva 2008/118/CE;

eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento, violazione del principio dell’affidamento;

violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere e violazione del principio dell’affidamento;

è formulata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’unione europea;

è proposta la domanda cautelare;

con decreto 10.1.2012, n. 2 il presidente del tribunale amministrativo ha sospeso interinalmente l’esecuzione del provvedimento impugnato;

l’agenzia delle dogane si è costituita in giudizio con memoria chiedendo respingersi il ricorso, ed ha depositato una difesa con documenti;


il collegio stima di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;

è impugnato un atto con cui l’agenzia delle dogane ha revocato all’interessata l’autorizzazione in forza della quale la società operava nel settore dell’importazione intracomunitaria del gas petrolifero liquefatto (GPL), svolgendo la mansione intermediaria del disbrigo delle pratiche doganali comportate dal trasporto del prodotto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi