TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-05-02, n. 202302634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-05-02, n. 202302634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302634
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 02634/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05980/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato E M Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n.16;



contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;



per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Giustizia- dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prot. n. 0321889 del 3/10/2016, recante il rigetto della istanza di avanzamento di carriera nella qualifica di ispettore superiore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 febbraio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, con qualifica di "Ispettore Capo" in qualità di -OMISSIS-, impugnano il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prot. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la loro istanza di avanzamento di carriera nella qualifica di "Ispettore Superiore".

2. Tale provvedimento è stato adottato in quanto l’amministrazione ha ritenuto che le disposizioni per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore vigenti al momento della proposizione della domanda da parte dei ricorrenti fossero contenute nell'art. 30 bis del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ai sensi del quale detta promozione si consegue nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo; per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esami.

3. I ricorrenti deducono la illegittimità di tale atto in quanto per il personale appartenente alla Banda Musicale esiste una disciplina del rapporto di lavoro speciale, contenuto nel richiamato DPR 276/06 e che assume chiaramente valore derogatorio rispetto alle disposizioni che in generale regolano il rapporto di lavoro per il personale appartenente alla polizia penitenziaria.

In particolare, l'art. 18, comma I, del D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276 prevede che "Ai fini della progressione in carriera, del trattamento economico e dello stato giuridico, nei confronti degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella F allegata".

Detta tabella F prevederebbe espressamente e testualmente una progressione di carriera esclusivamente per anzianità del personale del Corpo penitenziaria appartenente alla Banda Musicale che, nello specifico, per quello che riguarda il passaggio a Ispettore Superiore,

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