TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400286
Data del deposito : 21 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2024

N. 00286/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00862/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2009, proposto da
Cantori S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Pgiorgio Parisella, M C, con domicilio eletto presso lo studio M C in Ancona, viale della Vittoria n.27;



contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avvocato V S, con domicilio eletto presso lo studio Ancona Ufficio Legale I.N.P.S. in Ancona, piazza Cavour, 21 e dagli avvocati A C, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Ancona, Avvocatura Inps via S. Martino 23;



nei confronti

N B, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- provvedimento con il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede provinciale di Ancona, ha rigettato la domanda di integrazione salariale avanzata da CANTORI S.p.A. in data 28 maggio 2009, come da comunicazione datata 4 agosto 2009, rif. 031574394/03000001/10000001, notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 10.8.2009, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

In data 28 maggio 2009 la ricorrente Cantori SpA (produzione mobili) presentava una domanda recante data 25 maggio 2009 di integrazione salariale ordinaria per il periodo (13 settimane) dal 4 maggio 2009 al 1 agosto 2009, motivata con una temporanea ed imprevedibile contrazione dei carichi di lavoro. Allegava quindi il verbale di consultazione sindacale ex art 5 legge 164/1975.

Dopo un’articolata indagine l’INPS respingeva l’istanza, concludendo che Cantori SpA aveva esternalizzato alcune fasi di lavorazione cioè carteggiatura e verniciatura fondo legno, carteggiatura ferro, imballaggio ed inscatolamento, applicazione foglia, pulizie cicliche capannone industriale mediante appalto alla Cooperativa L' Idea Lavoro sin dal 18 ottobre 2007, che lavorava nello stesso capannone di Cantori SpA figurando comodataria di porzione di esso. Ne conseguiva il provvedimento di diniego di integrazione salariale (per difetto di causa integrabile) del 4 agosto 2009, relativo al periodo 4 maggio-4 luglio 2009.

Il provvedimento è impugnato con due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce eccesso di potere per difetto d’istruttoria.

Parte ricorrente afferma di avere esternalizzato alcune lavorazioni dal 18 ottobre 20007 al primo trimestre del 2009. Tale risalente esternalizzazione sarebbe l’elemento ostativo alla concessione dell'intervento ordinario della cassa integrazione guadagni individuato dall’INPS. Ma ciò sarebbe sostenibile solo se tale misura organizzativa sia essa stessa causa del denunziato calo di attività, con conseguente imputabilità della sospensione all'imprenditore ed esclusione della tutela ex art. 1, legge n. 164 del 1975.

Con il secondo motivo si deduce l’insufficienza e la perplessità della motivazione, affermando che la stessa sarebbe stereotipata e non consentirebbe di comprendere le ragioni del rigetto.

Con ordinanza n. 607 del 2009 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, considerato che il diniego di concessione del beneficio per cui è causa è idoneo a cagionare alla società ricorrente un danno grave ed irreparabile (anche in considerazione del particolare momento di crisi economica) e ritenuto pertanto, in accoglimento della domanda, di condannare l’I.N.P.S. ad accordare alla ditta il beneficio in parola, limitatamente al periodo in contestazione. La concessione della misura cautelare è stata però subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso deve essere accolto nei limiti che seguono.

1.Il provvedimento è motivato con la circostanza che: “ in base alle risultanze ispettive, o in base alle risultanze degli atti in possesso di questa Sede, la situazione lavorativa denunciata non corrisponde a quella di fatto verificatasi”. Inoltre, per la prima settimana (4/9 maggio), viene riportato che, in base alle risultanze ispettive, risulta che la ditta ha posto in COG le proprie maestranze contemporaneamente a richieste di manodopera esterna e ad ore di straordinari effettuate sempre durante il periodo di CIG.

1.1 La motivazione si basa sull’ispezione condotta da INPS e dal Ministero del Lavoro e

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