TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-10-28, n. 202111063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-10-28, n. 202111063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111063
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 11063/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05501/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5501 del 2021, proposto da
Linde Medicale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L B, F M, N A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L B in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9;

contro

ASL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sico Società Italiana Carburo Ossigeno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri, Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sapio Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vivisol S.r.l., Medicair Centro S.r.l., Medigas Italia S.r.l. Società Unipersonale, Respiraire S.r.l., Nippon Gases Pharma S.r.l., Domolife S.r.l. non costituiti in giudizio;
Vitalaire Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Brunetti in Roma, via Xxiv Maggio 43;

per l'annullamento

dell'aggiudicazione disposta dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito, anche “ASL RM 1”) con determina n. 534 del 20 aprile 2021 (comunicata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto l'aggiudicazione della “gara ponte”, a procedura aperta, per l'affidamento tramite accordo quadro del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per le esigenze della ASL Roma 1, limitatamente ai lotti n. 1, 2 e 4, con i relativi verbali di gara ivi allegati ed analiticamente di seguito indicati;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti concernenti la suddetta procedura ed i provvedimenti costituenti la lex specialis di gara, limitatamente ai lotti n. 1, 2 e 4, e in particolare, la deliberazione di indizione del Direttore Generale dell'ASL RM 1 n. 341 del 16 aprile 2020, nonché occorrendo tutti gli altri atti approvati con la predetta delibera ed allegati alla stessa, nonché ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposti, conseguente o comunque connesso, il bando di gara, con particolare, ma non esclusivo riferimento a:

- bando GUCE del 17 aprile 2020;

- bando GURI del 17 aprile 2020;

- disciplinare di gara;

- capitolato tecnico;

- schema di accordo quadro;

- chiarimenti resi nel corso della procedura di gara (di seguito i “Chiarimenti";

- verbali di gara e rispettivi allegati, con particolare riferimento ai verbali dal n. 4 al n. 22 comprensivi delle schede di valutazione delle offerte tecniche, limitatamente ai lotti 1, 2 e 4;

nonché per la declaratoria

dell'inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto dalla ASL RM 1 per l'affidamento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio limitatamente ai lotti 1, 2 e 4, nonché per la condanna della ASL RM 1 alla rinnovazione – da parte di una diversa Commissione – delle operazioni di gara a partire dalla impugnata valutazione delle offerte tecniche, limitatamente ai lotti 1, 2 e 4, o comunque alla riedizione integrale della procedura selettiva, limitatamente ai medesimi lotti 1, 2 e 4;
ovvero, in subordine, in caso di eventuale impossibilità a disporre la rinnovazione delle operazioni di gara o la riedizione della procedura selettiva, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l'illegittima pretermissione dallo svolgimento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio limitatamente ai lotti 1, 2 e 4, unitamente al risarcimento del relativo danno curriculare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Regione Lazio e di Sico Società Italiana Carburo Ossigeno Spa e di Sapio Life S.r.l. e di Vitalaire Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Viene impugnata la deliberazione del Direttore Generale 20 aprile 2021 n. 534, avente a oggetto “Aggiudicazione della “gara ponte” a procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per le esigenze della ASL Roma 1”, per quanto concerne i lotti 1, 2 e 4, nonché la deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Roma 1 n. 341 del 16 aprile 2020, di indizione della gara.

Con deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Roma 1 n. 341 del 16 aprile 2020 è stata indetta la “gara ponte” a procedura aperta, articolata in quattro lotti, per l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per le esigenze dell’ASL Roma 1, per l’importo complessivo presunto biennale di €. 14.995.842,50, salvo rinnovo di 12 mesi per un importo di €. 7.497.921,25 e contestuale proroga tecnica del contratto vigente con spesa prevista di €. 2.250.000,00.

Nelle more della celebrazione della gara, il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare è stato gestito in regime di proroga degli Accordi Quadro stipulati a seguito della procedura indetta con deliberazione n. 136/2015 della ex ASL Roma E (ora assorbita nella ASL Roma 1), che ha previsto di affidare il servizio mediante accordo quadro con più operatori.

In particolare la procedura, definita “accordo quadro per l’accreditamento dei fornitori ai fini dell’affidamento quadriennale del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare”, ha dato la possibilità, tramite mera presentazione di istanza di partecipazione, a tutti gli operatori interessati, di accedere alla fornitura del servizio oggetto di gara.

Successivamente a questa sorta di generalizzato accreditamento, e della conclusione degli accordi quadro con i soggetti accreditati, la scelta dell’operatore nella fase di attuazione dell’accordo quadro è stata demandata, sulla base del capitolato tecnico della gara del 2015, alla decisione dei medici specialisti prescrittori, “al fine di garantire migliore compatibilità tra il presidio individuato e le caratteristiche clinico assistenziali del soggetto sottoposto a ventilazione assistita”.

Gli operatori accreditati per tutti i lotti della procedura del 2015 stavano effettuando il servizio di fornitura in noleggio e manutenzione di apparecchiature e fornitura dei relativi materiali di consumo, oltre servizi aggiuntivi, a canone giornaliero per singolo utente fissato dall’Azienda, a seconda della tipologia di attrezzatura richiesta.

L’ASL ha utilizzato lo strumento della “gara ponte” per affidare il servizio di ventiloterapia domiciliare, in quanto il Decreto del Commissario ad Acta in materia di pianificazione biennale degli acquisti in materia sanitaria della Regione Lazio n. U00255 del 04/07/2019, vigente al momento dell’avvio della procedura contestata, annoverava il suddetto servizio tra quelli per i quali è stata programmata una gara centralizzata per l’annualità 2020, riprogrammata poi per l’annualità 2021 con DCA n. 61/2020.

Come chiarito nella deliberazione, di indizione della gara, n. 341/2020, “…tenuto conto della durata media delle procedure centralizzate e stante l’imminente scadenza del contratto attualmente riguardante il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare, al fine di garantire la continuità del servizio e di evitare il protrarsi, oltre i termini con tale provvedimento previsti, del regime di proroga contrattuale”, “si rende necessario l’avvio di una procedura di gara ponte… indetta per un periodo di 24 mesi”, con “introduzione di una clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso in cui, in vigenza del contratto derivante dalla presente procedura di gara, risulti non più procrastinabile l’adesione alla iniziativa centralizzata nel frattempo attivata”.

Sulla GURI del 25 maggio 2020 è stato quindi pubblicato il bando di gara.

La Società Italiana Carburo Ossigeno Spa - SICO, che ha partecipato a tutti e quattro i lotti, si è aggiudicata i lotti 1, 2 e 4, risultando accreditata anche nell’accordo quadro multi operatore di cui al terzo lotto.

Per l’offerta tecnica era previsto un punteggio massimo di 80 punti, e per l’offerta economica di 20 punti, per un totale di 100.

La SICO otteneva 99,82 punti per il lotto 1, 98,06 per il lotto 2, e 95,94 per il lotto 4.

Le graduatorie di cui al verbale n. 20 venivano confermate anche all’esito della verifica dell’anomalia delle offerte risultate prime nelle graduatorie, che quindi venivano dichiarate aggiudicatarie con l’impugnata delibera del Direttore Generale n. 534 del 20 aprile 2021.

Con ordinanza n. 3413 del 17.06.2021 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 12.10.2021, e ordinando all’ASL di depositare “tutti gli atti della procedura di gara in contestazione ancora non depositati, con particolare riferimento all’offerta completa delle controinteressate intimate”.

L’ASL ha depositato la documentazione il 28.06.2021.

All’udienza del 12.10.2021 la causa è stata posta in decisione.

1.1) Col 1° motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18.2 del disciplinare, che ha stabilito che “la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare C(a)pi definito attraverso la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie”, sulla base dei criteri di preferenza ivi previsti.

E “per la determinazione del coefficiente C(a)i, in relazione a ciascun criterio, la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare C(a)pi corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario…”.

Quindi, precisa la ricorrente, “il confronto a coppie è operato da ciascun commissario singolarmente;
e non, quindi, dalla Commissione collegialmente”.

Mentre invece “dalla lettura dei verbali relativi alle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche si evince che il confronto a coppie è stato svolto non dai singoli commissari individualmente ed autonomamente, ma dalla Commissione collegialmente. Nel primo, il n. 5, si legge che “La Commissione si riunisce per l’analisi delle offerte tecniche pervenute” e che “La Commissione avvia quindi i lavori analizzando le offerte presentate dalle ditte…”. Nel successivo, n. 6, si legge che “La Commissione prosegue i lavori continuando ad analizzare le offerte presentate dalle ditte…” e “la Commissione è in grado … di procedere alla attribuzione dei punteggi relativi ai criteri…come da schede in allegato”. Lo stesso avviene in tutti i verbali seguenti, dove si dà atto che “La Commissione prosegue i lavori procedendo alla attribuzione dei punteggi…” e che “La Commissione procede al calcolo del punteggio tecnico totale 13 dei partecipanti…sommando i punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente in relazione ad ogni criterio””.

Pertanto, conclude la ricorrente, “le offerte tecniche, dunque, sono state integralmente valutate dalla Commissione collegialmente, senza che vi sia stato il prescritto confronto a coppie svolto singolarmente da ciascun commissario;
ciò, in aperta violazione della richiamata normativa e del Disciplinare” (a tal fine, invoca Cons. St., sez. V, 04.12.2017 n. 5693).

1.2) E “soprattutto, come dimostrano le “schede in allegato”, nelle quali sono riportate le tabelle con i coefficienti numerici, le preferenze dei tre componenti della Commissione sono tutte assolutamente identiche!”.

E per tale censura invoca Cons. St., sez. III, 5.11.2018 n. 6439.

Il Collegio ritiene le censure infondate, perché dalla circostanza che dai verbali in questione a essere citata è “la Commissione”, e non i singoli commissari, non può evincersi che la valutazione sia stata collegiale, anziché, come previsto, dei singoli commissari;
d’altra parte, il Collegio non rinviene motivo per discostarsi dal condivisibile orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali;
mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (cfr. Cons. St., sez. V, 14/02/2018 n. 952, che richiama Id., Sez. III, 13.10.2017 n. 4772, e Sez. V, 08.09.2015 n. 4209 e Sez. IV, 16.02.2012 n. 810).

Cioè, secondo la ricorrente, l’illegittimità del giudizio espresso dai commissari sarebbe legata alla mera circostanza di fatto che sui progetti essi avrebbero espresso “il medesimo giudizio di preferenza”.

Quanto al fatto che i giudizi dei commissari siano uguali, è veramente illogico sostenere che solo una valutazione differenziata avrebbe potuto essere considerata normale. Se non altro, perché ciò significherebbe limitare la discrezionalità dei singoli commissari.

Per cui il Collegio condivide l’orientamento secondo cui l’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuito dai vari commissari non costituisce “sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, non essendo oltretutto prevista la segretezza delle valutazioni espresse dai singoli commissari nell’ambito di detto collegio” (Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014 n. 1428;
Id., 11 agosto 2017 n. 3994).

1.3) Inoltre, la ricorrente censura la “genericità dei criteri discrezionali dettati dal Disciplinare all’art. 18.1, tutti meramente declinati in termini di “efficacia”, “esaustività”, “adeguatezza” e “concretezza” dell’offerta tecnica presentata, senza tuttavia alcun sotto-criterio a fornire parametri di valutazione maggiormente stringenti”.

Per cui, precisa la ricorrente, “tale genericità, pertanto, nell’impianto della lex specialis, avrebbe imposto una puntuale e specifica valutazione da parte di ogni singolo commissario, chiamato ad esprimere – individualmente ed autonomamente – preferenze ampiamente discrezionali che, tuttavia, avrebbero trovato un limite nelle preferenze – altrettanto individuali ed autonome – degli altri membri della Commissione (come effettivamente previsto dal Disciplinare in conformità alla Linee Guida ANAC). Alla prova dei fatti, invece, tale ampia discrezionalità è rimasta priva dell’argine garantito dal metodo del confronto a coppie, sfociando quindi nel mero arbitrio della Commissione”.

E “nell’assegnazione di punteggi unicamente numerici”, “le preferenze espresse in termini esclusivamente numerici dalla Commissione di gara non solo, come si è visto, sono frutto di una illegittima attuazione del confronto a coppie;
ma, in quanto rese al di fuori della metodologia stabilita dalla legge e dalla lex specialis, appaiono del tutto sprovviste della necessaria motivazione a sostegno, risultando impossibile ricostruire - si insiste – il percorso logico che ha condotto all’assegnazione dei punteggi tecnici”.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la sentenza di questa Sezione n. 10556 del 16.10.2020, emessa, su ricorso di Vitalaire Italia s.p.a., sulla stessa gara in esame, che ha confutato analogo motivo di ricorso, confermata anche su tale aspetto da Cons. St., sez. III, 15.03.2021 n. 2238.

1.4) E ancora, la ricorrente lamenta il fatto che “nei verbali di gara sono riportati risultati di calcoli matematici senza che sia fornita ad i concorrenti la formula utilizzata che sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo in una situazione tanto caotica) non rispondente a quella stabilita nella lex specialis di gara;
si tratta in particolare delle tabelle che si trovano riportate nella parte destra dei singoli verbali attraverso le quali si comprende che viene effettuato il calcolo di un coefficiente da applicare ai risultati del confronto a coppie (peraltro svolto collegialmente), senza però rendere disponibile la formula matematica”.

La censura è strumentale, perché gli elementi della formula in questione, ben nota da tempo, sono specificamente indicati all’art. 18.2 del disciplinare di gara, relativo al “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”.

2) Col 2° motivo, la ricorrente fa valere “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 del Disciplinare di Gara”, per “carenza di istruttoria”, “difetto di motivazione”, e “genericità dei criteri di valutazione previsti nel Disciplinare, perché, nonostante all’art. 18.1, criteri 1 e 2, il Disciplinare prevedesse, con riferimento alla “Gamma modelli di apparecchiature offerti”, che sarebbe stata “valutata la tipologia e numero di modelli offerti con caratteristiche tecniche, funzionali e fisiche diverse tra loro”, “tale scrematura (dei modelli “ripetitivi”) non sembra essere stata effettuata dai commissari – rectius, dalla Commissione – nelle valutazioni di preferenza laddove, in ultima analisi, sembrano premiate le ditte concorrenti in ragione della mera ampiezza quantitativa della gamma presentata in gara (mero numero degli apparecchi presentati)”.

Il motivo è innanzitutto inammissibile per carenza di interesse, perché la ricorrente, che si esprime peraltro in termini dubitativi, non ha dimostrato in nessun modo come l’accoglimento di tale censura la porterebbe a superare la prova di resistenza.

Vitalaire ha anche sollevato eccezione di “inammissibilità del ricorso per essere stato con lo stesso introdotta, mediante il secondo motivo di ricorso, la critica cumulativa delle distinte valutazioni effettuate, separatamente per ciascun lotto, in relazione alle offerte presentate nei lotti 1,2 e 4 oggetto dell’impugnazione cumulativa avversaria. In altri termini, Linde non si è limitata a far valere vizi invalidanti, comuni a tutti i lotti, ma ha anche contestato la valutazione tecnico discrezionale distintamente svolta dalla Commissione sulle offerte presentate nei singoli lotti”.

L'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. i), d.lgs. 18.04.2016 n. 50, prevede che “nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.

Come precisato in giurisprudenza, tale disposizione ha codificato un orientamento ormai consolidato, per il quale il ricorso cumulativo per l’annullamento di diverse aggiudicazioni, relative a distinti lotti di una procedura di gara originata da un unico bando, è ammissibile solo a condizione che ricorrano i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure (cfr. Cons. St., sez. III, 30/12/2020 n. 8539).

E secondo il Collegio ha ragione Vitalaire ad affermare che “la circostanza che con il secondo motivo di ricorso Linde contesti il “difetto d’istruttoria” in capo alla Commissione in sede di applicazione, nelle valutazioni afferenti ai diversi lotti, dei criteri di valutazione 1 e 2, aventi ad oggetto la “Gamma modelli di apparecchiature offerti”, ed evidenzi singoli errori nelle valutazioni svolte in relazione a diverse offerte afferenti a diversi lotti, conferma l’inammissibilità…della censura così svolta”.

In ogni caso, il motivo è anche infondato, perché il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio all’attività valutativa della Commissione di gara, in quanto la valutazione delle offerte, nonché l'attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo;
le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a.;
e ciò fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, che in questo caso il Collegio non ravvisa (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 05/08/2020 n. 4945).

3) Col 3° motivo, viene fatta valere la “falsa applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 del D.P.C.M. 12.01.2017, per violazione del principio della prevalenza della prescrizione terapeutica”, ed “eccesso di potere per illogicità”, con riferimento “alla illogicità della scelta della Stazione Appaltante di procedere ai suddetti affidamenti nel quadro di una “gara ponte” della durata di due anni”.

In particolare, “l’illogicità che si contesta consiste nell’imporre a tutti i pazienti interessati un – non necessario ai fini terapeutici – cambio di apparecchiatura per soli 24 mesi ovvero per il – minor (stante la previsione della clausola risolutiva espressa degli accordi quadro che verranno sottoscritti per i richiamati Lotti 1, 2 e 4) – tempo occorrente per l’avvio della procedura centralizzata regionale. Quanto sopra, in aperta violazione del fondamentale principio della prevalenza della prescrizione terapeutica stabilita dal medico curante del singolo paziente che presuppone l’esistenza di più apparecchi – e, quindi, relativi fornitori – tra i quali poter scegliere in ragione della stretta idoneità alla cura del paziente”.

Come già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 11304 del 03.11.2020, emessa sul ricorso proposto dalla Vivisol s.r.l. sulla stessa gara ora in esame, tale censura è inammissibile per difetto di interesse, perché “la legittimazione processuale della ricorrente è delimitata dalla paventata lesione della sua sfera giuridica e segnatamente dal pregiudizio economico da essa lamentato quale operatore economico del settore in relazione alla contestata procedura di gara, con la conseguenza che essa non è titolata ad esprimere valutazioni in merito alla compromissione della continuità terapeutica dei servizi erogati, alla lesione della libertà prescrittiva del medico e al pregiudizio della salute degli assistiti”.

In conclusione, il ricorso, va rigettato, in quanto infondato.

Il 26.05.2021 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum la Sapio Life srl, dichiarando di condividere “le censure che la ricorrente muove nel proprio ricorso”.

Tale atto di intervento va dichiarato inammissibile, in quanto proposto con atto non notificato, in violazione dell’art. 50, comma 2, cpa.

Va accolta l’istanza della Regione Lazio di estromissione del giudizio, per carenza di legittimazione passiva, in quanto i provvedimenti impugnati attengono a una gara indetta dall’ASL Roma 1, Ente diverso e autonomo dalla Regione.

Le spese tra ricorrente da una parte, e ASL Roma 1, SICO e Vitalaire Italia dall’altra, seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

Mentre tra Sapio Life (che si è costituita solo per chiedere il rigetto del ricorso) e le altre parti possono essere compensate, visto il deposito, da parte della prima, di atto di mero stile, e l’assenza di difese delle altre parti.

Per le stesse ragioni, possono essere compensate anche con la Regione.

A conclusione dell’esame del ricorso, non può essere sottaciuta la circostanza che, con delibera del 7 ottobre 2015 l’AGCM aveva avviato – ai sensi dell’art. 14 della L. n. 287/90 – un’istruttoria nei confronti, tra le altre, delle società Medicair Italia s.r.l., Sapio Life s.r.l., Vivisol s.r.l., Vitalaire Italia spa, per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 2 della L. 287/90 o dell’art. 101 del TFUE, nell’ambito di procedure per l’affidamento dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare nonché di fornitura di ossigeno e di altri gas medicali, espletate da (o per conto di) Aziende Sanitarie Locali.

Con provvedimento del 21.12.2016 (depositato dall’ASL il 04.09.2020) l’AGCM ha deciso:

“b) che le società Linde, Medicair Italia, Medigas, Sapio, Vitalaire e Vivisol hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nella concertazione delle strategie in occasione delle quattro gare bandite tra il 2012 e il 2014 da o per conto di ASL Milano 1 per la fornitura del servizio di VTD a favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza di tale ASL;

c) che le società Linde, Medicair Centro, Sapio, Vitalaire e Vivisol hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nella concertazione delle proprie strategie commerciali in occasione della gara bandita già nel 2010 da

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