TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-11-15, n. 201101711

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-11-15, n. 201101711
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101711
Data del deposito : 15 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01490/2010 REG.RIC.

N. 01711/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01490/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2010, proposto da KPMG s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti G T e L A, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. M D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 43;

nei confronti di

Deloitte &
Touche s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F S, A R e Luigi Pe, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 120;

per l'annullamento

della determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali della Regione Puglia n. 171 del 29 luglio 2010, di aggiudicazione definitiva in favore della Deloitte &
Touche s.p.a. della gara per l’affidamento dei “ Servizi di assistenza tecnica e supporto alle attività connesse all’applicazione dei Regolamenti CE 1083/06 e 1828/06, dell’autorità di audit del Programma Operativo Regionale Puglia Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE ”;

per quanto di interesse, dei verbali del 28 maggio 2010 e del 29 giugno 2010 della commissione di gara del bando e dell’avviso di gara;

di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Deloitte &
Touche s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. S P e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore (per delega di G T e L A), M D C e Laura Gentili (per delega di F S);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 31 marzo 2010, la Regione Puglia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di assistenza tecnica e supporto ai controlli da svolgersi ai sensi dei Regolamenti CE n. 1083 del 2006 e n. 1828 del 2006, in relazione al “ Programma Operativo Regionale Puglia – Obiettivo Convergenza 2007/2013 FESR e FSE ”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di importo a base di gara pari ad euro 3.300.000.

La KPMG s.p.a., seconda classificata con il punteggio complessivo di 70,40 p., chiede l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata Deloitte &
Touche s.p.a., prima classificata con il punteggio complessivo di 81,62 p., e deduce a tal fine motivi così rubricati:

1) violazione del bando di gara e dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006: in sede di offerta, l’aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare l’assenza di precedenti penali a carico della sig.ra P A, consigliere d’amministrazione fino al 31 maggio 2008;

2) violazione del bando di gara e dell’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006: l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dal paragrafo 6.2. del disciplinare di gara, ossia l’aver svolto almeno quattro incarichi di controllo di secondo livello, ai sensi del Regolamento CE n. 1083 del 2006, riferiti a programmi comunitari la cui spesa complessiva non sia inferiore ad euro 1.000.000.000;

3) violazione del disciplinare di gara, violazione dell’allegato 2 al capitolato tecnico ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed irrazionalità: l’aggiudicataria avrebbe ottenuto, per il parametro relativo all’organizzazione del lavoro, un punteggio di 6,4 (buono) sovrastimato e non giustificato, pur avendo offerto un numero di giornate di lavoro inferiore a quello offerto dalla ricorrente ed addirittura insufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio;

4) sotto diverso profilo, violazione del disciplinare di gara, violazione dell’allegato 2 al capitolato tecnico ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed irrazionalità: anche per il parametro relativo ai servizi aggiuntivi offerti, la commissione di gara avrebbe assegnato all’aggiudicataria un punteggio di 12 (buono) non giustificato, in quanto afferente a prestazioni essenziali, già richieste dal disciplinare di gara.

La ricorrente chiede inoltre che sia dichiarata l’inefficacia del contratto d’appalto, stipulato tra le parti il 24 settembre 2010, e che l’Amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per equivalente.

Si sono costituite la Regione Puglia e Deloitte &
Touche s.p.a., replicando a tutte le censure e chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 19 ottobre 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

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