TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-06-27, n. 201201292

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-06-27, n. 201201292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201292
Data del deposito : 27 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01697/2011 REG.RIC.

N. 01292/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01697/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2011, proposto da:
FO.VI. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G B C, B I e R G R, con domicilio eletto presso R G R, in Bari, via Putignani, 168;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to T T. C, con domicilio eletto presso T T. C, in Bari, Avvocatura regionale Puglia, Lung. N. Sauro 31;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento contenuto nella nota I luglio 2011 protocollo n. Puglia/AOO-159/01/07/2011/0008468U, con il quale il Dirigente della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti, Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha rigettato l'istanza presentata dalla FO.VI. s.r.l. per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, localizzato in Castellaneta (TA), potenza elettrica nominale 19,00 MWe;

- e ove occorra, la lettera x) del punto 2.2. e il punto 3.3 del documento “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili” approvato con

DGR

30 dicembre 2010 n. 3029;

- di tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Paolo Amovilli;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti G B C, R G R e T Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente che in data 23 luglio 2010 ha presentato alla Regione Puglia istanza volta all’ottenimento di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, localizzato in Castellaneta (TA) con potenza elettrica nominale 19,00 MWe.

Con nota del 20 settembre 2010, il Dirigente regionale Settore Industria ed Industria Energetica ha chiesto l’integrazione della documentazione allegata alla suddetta istanza, fornita il 23 settembre.

La ricorrente indi ha sollecitato la Regione a convocare la conferenza di servizi prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Nel frattempo, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione 30 dicembre 2010 n. 3029, contenente le linee guida regionali sul procedimento unico in oggetto, l’Amministrazione - sul presupposto della applicabilità di tali linee guida, secondo le disposizioni transitorie, anche al procedimento de quo - ha chiesto alla ricorrente di riproporre la domanda mediante il sistema informatizzato.

La ricorrente, il 15 febbraio 2011, ha provveduto a tale incombente.

Avendo riscontrato carenze documentali non sanate dalla nota inviata dalla ricorrente il 30 marzo 2011, la Regione con atto del 1 luglio 2011 ne ha rigettato l’istanza, riscontrando la non conformità sia della dichiarazione resa da istituto bancario relativa alla disponibilità finanziaria, sia degli “strati informativi”.

La ricorrente impugna il suesposto provvedimento di diniego, unitamente alle presupposte disposizioni della deliberazione G.R. 3029/2010 ritenute lesive, deducendo le seguenti censure, così riassumibili:

I. violazione e falsa applicazione del punto 14.4 del documento allegato al D.M. 10 settembre 2010 e punto 7.2 del documento allegato alla

DGR

3029/2010, violazione dell’ art. 12 del D.Lgs. 387/2003, violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull’Amministrazione pubblica, eccesso di potere: risultando il procedimento già avviato dal 9 ottobre 2010, eventuali carenze documentali avrebbero potuto esser contestate solo in sede di conferenza di servizi;
anche volendo ritenere il procedimento non avviato, non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione alla fattispecie della

DGR

3029/2010, essendo il progetto già corredato sia della soluzione di connessione che dei pareri ambientali prescritti;

II. violazione e falsa applicazione del punto 3.5 del documento allegato alla

DGR

3029/2010, punto 14.4 del documento allegato al

DM

10 settembre 2010;
eccesso di potere: ove mai si ritenesse applicabile la suddetta

DGR

3029/2010, il termine per l’eventuale dichiarazione di improcedibilità sarebbe già spirato, con conseguente illegittimità dell’impugnato rigetto;

III. violazione e falsa applicazione del punto 3.5 del documento allegato alla

DGR

3029/2010;
punto 14.4 del documento allegato al D.M. 10 settembre 2010, violazione dell’art. 4 della L.R. 31/2008, eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, violazione dei principi generali in materia di buon andamento e lealtà: in base alle linee guida statali di cui al D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, vincolanti per la Regione, le eventuali carenze formali nella documentazione allegata all’istanza determinerebbero semmai la mera sospensione, non già il rigetto;
inoltre, sarebbe del tutto illegittima la pretesa di imporre a pena di improcedibilità l’utilizzo di un determinato programma informatico per il salvataggio dei files , così come la dichiarazione resa da istituto bancario, prevista dalla L.R. 31/2008 per la sola convocazione della conferenza di servizi.

Si è costituita la Regione Puglia, evidenziando in sintesi:

- preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per mancata rituale impugnazione del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi