TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2011-02-03, n. 201100132
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N. 00132/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00026/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2011, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23;
contro
Provincia di Taranto, n.c.;
nei confronti di
Società Galli Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A R S, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera, determinazione o comunque dell'atto amministrativo della Provincia di Taranto - 8° Settore - Servizio Trasporti, con il quale si determina l'attribuzione di punteggio relativamente alle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l’aggregato territoriale n. 2 (Castellaneta - Ginosa Marina di Ginosa - Laterza);
di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o consequenziale, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Galli Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 2 febbraio 2011 il Referendario dott.ssa S D M e uditi per le parti gli avv.ti R. Fiore e M. Piccinno, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. A. R. Semeraro;
Considerato:
- che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare sorretto dal fumus boni iuris, atteso che il criterio corretto per poter individuare se la società di capitali è a prevalente partecipazione femminile sembra essere quello indicato nell’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 215/1992;
- che detta disposizione, ancorchè riferita all’elargizione di benefici di carattere economico ed ancorchè abrogata, in parte qua, dall’art. 57 del d.lgs. n. 198/2006, sembra contenere un principio di portata generale a cui è possibile fare riferimento al fine di valutare se la partecipazione femminile nelle società abbia carattere prevalente;
- che, peraltro, una diversa interpretazione, da un lato, tradirebbe lo spirito della previsione del criterio di cui all’art. 5, punto 3, del bando, che è quello di favorire l’occupazione femminile e ciò per espressa ammissione della stessa Provincia (cfr. nota PTA/2010/0072014/P del 25.11.2010), dall’altro, non terrebbe conto della reale partecipazione delle donne nella compagine sociale, la cui misura può essere valutata solo in relazione alla percentuale delle quote societarie detenute ed alla rappresentanza nell’organo di amministrazione;
Ritenuto, altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile prospettato in ricorso;