TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-08, n. 201400485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-08, n. 201400485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400485
Data del deposito : 8 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00701/2004 REG.RIC.

N. 00485/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00701/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2004, proposto da:
Soc. Tenimenti Angelini S.p.A. (Già Soc. Isea S.p.A.), rappresentata e difesa dagli avv.ti A G e S A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Pieve Torina, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C T in Ancona, via Augusto Elia, 11;

Provincia di Macerata, n.c.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
A G e S G, rappresentati e difesi dall'avv. A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

- del decreto di occupazione d'urgenza di beni immobili di proprietà della ricorrente adottato dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Pieve Torina in data 10 maggio 2004, prot. n. 3024;

- dell’avviso di immissione in possesso dell’11 maggio 2004 prot. n. 3089;

- della deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 23 gennaio 2003 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue del capoluogo;

- del piano particellare di esproprio allegato al progetto;

- della deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 9 agosto 2002 di approvazione del progetto definitivo;

- della deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 5 luglio 2002 di approvazione del progetto preliminare;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 553 del 3 dicembre 2002 con cui è stato espresso parere favorevole alla variante parziale al PRG del Comune di Pieve Torina;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Torina;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente (già società I.S.E.A. s.p.a.) è proprietaria di taluni lotti di terreno nel Comune di Pieve Torina che sono stati oggetto di una procedura di occupazione di urgenza per la realizzazione di un impianto di raccolta e depurazione di acque reflue;
detta procedura è iniziata nel giugno del 2002 con l’invio, all’interessata, dell’avviso di avvio del procedimento relativo all’approvazione del progetto preliminare, seguito dall’avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo. Entrambi i progetti sono stati successivamente approvati.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 23 gennaio 2003 il Comune ha poi approvato il progetto esecutivo dei lavori, determinando, altresì, di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla loro realizzazione.

Infine, con provvedimento prot. n. 3024 del 10 maggio 2004, il responsabile dell’area tecnica dell’Ente ha emesso il decreto di occupazione di urgenza delle aree interessate, sulla base del quale, con nota prot. 3089 dell’11 maggio 2004, ha comunicato alla società l’avviso di immissione in possesso negli immobili di sua proprietà per il 16 giugno successivo.

Di qui il presente ricorso con cui la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando i seguenti motivi di illegittimità:

1) violazione dell’art. 1 della legge n. 1/1978 in relazione all’art. 10 della legge n. 865/1971 e all’art. 7 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere;
sostiene la ricorrente che l’Amministrazione, sebbene abbia provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di occupazione di urgenza, avrebbe invece omesso le formalità di cui all’art. 10 della legge n. 865/1971;

2) difetto di istruttoria, omesso sopralluogo preliminare, illogicità manifesta, violazione delle prescrizioni in materia di scelta del sito poste dalla delibera del Ministero della sanità 4 febbraio 1977, eccesso di potere, difetto di motivazione;
il Comune, cioè, avrebbe mancato di effettuare un sopralluogo preventivo e quindi ogni valutazione in ordine alla compatibilità dell’impianto con la tipologia dell’area e delle attività su essa insistenti;

3) violazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 1/1978 e degli artt. 17 e 26 della legge regionale n. 34/1992;
incompatibilità della localizzazione dell’opera pubblica con la destinazione urbanistica dell’area, eccesso di potere;
ciò in quanto i progetti non sarebbero stati approvati dalla Provincia di Macerata, la quale avrebbe espresso solo un parere favorevole di conformità alla variante parziale al vigente PRG.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pieve Torina;
quest’ultimo, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per essere stato proposto tardivamente rispetto al momento in cui parte ricorrente ha ricevuto le comunicazioni di avvio dei procedimenti relativi all’approvazione dei progetti preliminare e definitivo dell’opera, momento nel quale la stessa sarebbe stata messa nelle condizioni di conoscere il progetto e gli ulteriori provvedimenti adottati dall’ente e preordinati all’occupazione.

Con atto di intervento depositato in data 30 settembre 2009 sono intervenuti ad adiuvandum i sig.ri A G e S G, in qualità di proprietari di talune particelle interessate dalla procedura di occupazione de qua per averle acquistate dalla società ricorrente nelle more del giudizio e, precisamente, in data 3 agosto 2006.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione, nei termini, dei provvedimenti presupposti con cui il Comune di Pieve Torina ha approvato il progetto preliminare in variante al PRG di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 23 del 23 gennaio 2002, prot. n. 193/URB, nonché il progetto definitivo dell’opera da realizzarsi, dichiarando, contestualmente, la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori.

Trattasi delle deliberazioni di consiglio comunale n. 24 del 5 luglio 2002 e di giunta comunale n. 107 del 9 agosto 2002, entrambe precedute da una comunicazione di avvio del procedimento all’interessata (cfr. note prot. 3559 del 1° giugno 2002 e prot. 4532 del 9 luglio 2002), contenenti anche l’invito ad accedere all’Ufficio Tecnico per la visione e l’estrazione di copia degli atti di interesse, nonché per eventualmente presentare osservazioni rispetto al procedimento avviato.

Rispetto a tale invito, la ricorrente ha inviato, tramite raccomandata a/r, richiesta di accesso agli estratti planimetrici per l’individuazione del sito oggetto dell’esproprio, chiedendo che la documentazione fosse inviata dall’Ente presso la sede della società in Falconara Marittima (cfr. note del 26.7.2002 e del 2.9.2002);
con successiva missiva datata 7 ottobre 2002 essa ha poi formalmente dichiarato la propria opposizione alla procedura espropriativa, pur ribadendo di non conoscere con esattezza le aree oggetto dell’intervento e asserendo il mancato riscontro, da parte del Comune, della propria istanza di accesso.

Non risulta, tuttavia, che la società abbia effettivamente partecipato ai procedimenti amministrativi ai quali è stata regolarmente invitata, né che abbia mai impugnato i provvedimenti adottati all’esito dei medesimi (in particolare, approvazione dei progetti preliminare e definitivo contenenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera);
e neppure, a fronte del mancato riscontro dell’istanza di accesso avanzata al Comune, la ricorrente ha mai gravato il silenzio dell’Amministrazione.

Ne consegue che essa non può in questa sede dolersi dell’irragionevolezza della scelta localizzativa posta in essere dal Comune né dell’illegittimità dei procedimenti che hanno condotto all’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo e all’approvazione della variante parziale al PRG, trattandosi di vizi che la ricorrente avrebbe potuto e dovuto sollevare con l’impugnazione degli atti conclusivi, presupposti di quelli in questa sede gravati.

Donde la manifesta inammissibilità del ricorso avverso l’atto di occupazione di urgenza dei terreni interessati dall’esecuzione dei lavori, fondato sull’asserita irragionevolezza ed inutilità dell’opera, ove non risulti impugnato il provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell’opera stessa ed apposto il vincolo preordinato all’espropriazione;
analogamente, è inammissibile l’impugnazione del verbale di immissione in possesso laddove, come nel caso di specie, parte ricorrente non ne prospetti autonomi vizi di legittimità.

E neppure può valere ad evitare tale declaratoria di inammissibilità il fatto che la società abbia formalmente proposto istanza di accesso agli atti del procedimento di esproprio e si sia opposta ad esso, atteso che anche in tal caso, pur a fronte del silenzio dell’Amministrazione, non è seguita alcuna impugnazione.

III. In conclusione, il ricorso, per le ragioni innanzi evidenziate, va dichiarato inammissibile.

IV. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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