TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-25, n. 202400709
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2024
N. 00709/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del decreto n. 263405-2024/12411/DS01 adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia - in data 01.03.2024, notificato in data 12.03.2024, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione della destituzione dal servizio;
- della deliberazione adottata dal Consiglio Centrale di Disciplina in data 14 febbraio 2024, trasmessa in data 29.03.2024, con la quale veniva proposto al Capo del Dipartimento di irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 91 del 23 maggio 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2024 e depositato il 21 aprile 2024, -OMISSIS-, Ass. capo della Polizia Penitenziaria in servizio dal 2.07.2013 presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, ha impugnato il decreto del Capo del D.A.P. indicato in epigrafe, emesso il 1°.03.2024, con il quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, nonché la sottesa deliberazione adottata dal Consiglio Centrale di Disciplina il 14.02.2024.
1.1. In punto di fatto, il ricorrente espone di essere stato destinatario, in data 27.02.2014, di un’ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Messina per l’imputazione di cui all’art. 319 c.p., venendogli contestato di avere accettato, ai fini del compimento di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, consistente nell’introduzione di un involucro contenente sostanza stupefacente all’interno del carcere di Messina Gazzi, ove all’epoca prestava servizio come guardia penitenziaria, la promessa di € 100,00 a titolo di corrispettivo.
1.2. L’ordinanza cautelare faceva seguito ad un’articolata attività investigativa condotta nei confronti di numerosi soggetti ritenuti partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio, uno dei quali si trovava all’epoca ristretto presso l’anzidetta casa circondariale, nella cui sala colloqui veniva pertanto autorizzata l’esecuzione di intercettazioni ambientali.
Proprio da una delle conversazioni intrattenute dall’indagato con la moglie in data 11.08.2010 si apprendeva che quest’ultima avrebbe dovuto procurare al marito della sostanza stupefacente, occultandola in un pacchetto di sigarette da lasciare, con all’interno una banconota da € 100,00, sulla ruota dell’auto di loro proprietà che avrebbe dovuto essere parcheggiata l’indomani (il 12.08.2010) di fronte all’ingresso dell’istituto alle ore 15,00.
Veniva, pertanto, predisposto uno specifico servizio d’osservazione coinvolgendo nelle operazioni, d’intesa col direttore dell’Istituto carcerario, anche un agente penitenziario ivi in servizio, così da potere riconoscere nell’immediatezza il dipendente ‘infedele’ incaricato del ‘recupero’ dello stupefacente e del suo ingresso all’interno del carcere.
Sennonché, in orario pressappoco corrispondente (ore. 15:40) a quello indicato nella conversazione esso ricorrente usciva nel piazzale in questione per fare una passeggiata e fumare una sigaretta, aggirandosi tra le autovetture ivi parcheggiate, venendo pertanto riconosciuto dal collega cooperante con la polizia giudiziaria.
1.3. Nell’immediatezza dei fatti, nondimeno, non veniva assunta in sede penale alcuna iniziativa di natura cautelare né, tanto meno, analoghe determinazioni venivano prese dall’Amministrazione penitenziaria, pur portata a conoscenza dell’accaduto, continuando, pertanto, egli a prestare servizio con le medesime mansioni nell’anzidetta Casa circondariale.
1.4. Soltanto a distanza di 4 anni il G.i.p. procedente emetteva l’ordinanza cautelare con cui ne veniva disposta la restrizione agli arresti domiciliari, a cui faceva seguito il decreto del D.A.P. del 28.02.2014 di sospensione obbligatoria dal servizio ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 449/1992, poi mantenuta, dopo la revoca della misura coercitiva, in via facoltativa ai sensi del co. 2 della medesima disposizione con provvedimento del 23.09.2014, prorogato da ultimo con decreto del 3.07.2019.
1.5. Quindi, in data 12.07.2019 riceveva la notifica dell’atto di contestazione degli addebiti per le infrazioni di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 449/1992, a cui replicava con la trasmissione di rituali osservazioni difensive.
1.6. Nondimeno, stante la pendenza del procedimento penale, il procedimento disciplinare veniva sospeso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 449/1992.
1.7. In data 9.05.2023 l’Amministrazione penitenziaria acquisiva conoscenza formale della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dalla Corte d’Appello di Messina, di conferma della sentenza di primo grado (n. -OMISSIS-) con la quale il Tribunale di Messina lo aveva prosciolto per estinzione del reato per intervenuta prescrizione (e che egli stesso aveva appellato al fine di ottenere l’assoluzione nel merito).
1.8. Quindi, in data 24.05.2023, l’Amministrazione procedente riassumeva il procedimento disciplinare, confermando gli addebiti di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 449/92 sul rilievo della “ piena adeguatezza della motivazione del Tribunale posta a base della declaratoria di prescrizione, per l’inesistenza di evidenze circa l’innocenza dell’imputato”, risultando la “ circostanza sull’accordo corruttivo … sufficientemente delineata dall'intercettazione e corroborata dalla successiva videoripresa ”.
1.9. Con osservazioni ritualmente trasmesse, corredate da documentazione, egli contestava la prospettazione disciplinare, evidenziando, in specie, come la Corte d’Appello avesse propriamente dato atto della sussistenza delle condizioni per la sua assoluzione nel merito, quanto meno ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.a., salvo, poi, ritenere contraddittoriamente comprovato l’accordo corruttivo sulla sola base della conversazione intercorsa tra il detenuto e la moglie, che tuttavia non avrebbe fornito alcun elemento utile per l’individuazione del dipendente incaricato del recupero dello stupefacente e della sua introduzione all’interno del carcere. Sicché la sua identificazione quale esecutore dell’incarico criminoso sarebbe stata desunta dalla sola circostanza dello ‘strano giro’ fatto intorno alle 15.40 all’esterno del carcere nei pressi delle autovetture parcheggiate nel piazzale antistante, senza tuttavia considerarsi che il veicolo ove avrebbe dovuto essere riposto lo stupefacente, puntualmente indicato nella conversazione e facilmente riconoscibile per via del colore e di un fanalino rotto, nell’ora stabilita non si trovava in quel luogo e, per di più, che tale assenza era chiaramente rilevabile dall’interno della struttura carceraria, non avendo perciò alcun senso cercare nei pressi delle altre autovetture ivi parcheggiate. E, allo stesso modo, senza tenersi conto delle sue precarie condizioni di salute, tali da richiedergli frequenti sortite all’aperto per camminare e per fumare, nonché dello specifico turno di servizio svolto in quel giorno, incompatibile con l’ipotizzata consegna del pacchetto al detenuto.
1.10. Nonostante le rilevate criticità, il funzionario istruttore concludeva nella relazione finale trasmessa al Consiglio di Disciplina ritenendo sussistenti le infrazioni disciplinari contestate, seppur con convincimento “non assoluto”.
1.11. All’esito della seduta del 9.09.2023 il Collegio disciplinare disponeva un’integrazione istruttoria, ordinando, in particolare, l’acquisizione del video relativo al servizio di osservazione nonché l’audizione del ‘collega’ che aveva partecipato