TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202304271
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Pubblicato il 13/03/2023
N. 04271/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09297/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9297 del 2020, proposto da
Alpha Trading S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C E R, F P F, R V, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Flaminia 189;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'invito al pagamento, prot. n. 0020228/RU/PEC del 22.10.2020 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Dt Ii - Liguria Piemonte E Valle D'Aosta Ufficio delle Dogane di Alessandria Sezione Tributi Antifrode e Controlli, avente ad oggetto “Oli minerali – prodotti energetici. Avviso di pagamento n. 2020/A/27451 a carico di ALPHA TRADING SPA, partita IVA 11879090154 codice ditta ALO00112D con sede legale in piazza della Repubblica n. 26 – 20124 MILANO (MI) e deposito fiscale in via Genova n. 22 – 15050 Carbonara Scrivia (AL) relativo al Processo verbale di constatazione prot. n. A/23950 del 15/09/2020”, con il quale l'Agenzia ha invitato la ricorrete al pagamento della somma di € 84.436,80, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento o dal perfezionamento della notificazione del presente atto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato la medesima al pagamento della somma di € 84.436,80, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento o dal perfezionamento della notificazione dell’invito.
Atteso che, con nota del 30 dicembre 2022, la ricorrente ha rilevato che, nelle more della definizione del giudizio, l’Agenzia resistente ha annullato in autotutela l’avviso di pagamento oggetto del presente giudizio e che, pertanto, è venuto meno l’interesse a coltivare il presente ricorso avendo ottenuto in sede amministrativa il bene della vita atteso.
Ritenuto, alla luce di quanto dedotto in giudizio, di dover dichiarare, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere tra le parti in quanto la parte ricorrente ha ottenuto l’utilità che aveva determinato la proposizione del gravame (la revoca dell’avviso di pagamento), con la conseguenza che alcun effetto utile potrebbe derivarle dall’eventuale accoglimento nel merito del ricorso.
Ritenuto che sussistano, comunque, giusti motivi, in ragione delle modalità di risoluzione della controversia, per compensare integralmente le spese di lite tra parti.