TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300724
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Pubblicato il 08/05/2023
N. 00724/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2022, proposto da
Green Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F E L e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso F E L, in Bari, via Amendola n. 166/5;
Dirigente dell'Area n. 3 - Ufficio SUAP del Comune di San Giovanni Rotondo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente dell'Area 3 - Ufficio SUAP del Comune di San Giovanni Rotondo n. 36274 del 13.08.2022, con cui l'amministrazione comunale non ha assentito l'intervento progettato dalla ricorrente ed ha ordinato alla Green Solutions S.r.l., ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011, di non realizzare l'impianto di produzione e distribuzione di biometano proposto con l'istanza del 19.7.2022;
- di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori l'avv. F P, per il ricorrente, e gli avvocati F E L e M L, per il Comune di San Giovanni Rotondo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.10.2022 e depositato in data 17.10.2022, la società Green Solutions S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere proprietaria di un suolo, situato in agro del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), in località “Farano”, individuato in catasto alle p.lle nn. 150 e 351 del fg. n. 138, individuato in zona “ E1 – Agricola Normale ” dalle N.T.A. del vigente P.R.G.
Con istanza in data prot. n. 11641 del 21.04.2020, la ricorrente, in qualità di mandataria di un costituendo R.T.I., aveva presentato al Comune di San Giovanni Rotondo una proposta di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 d.lgs. 50/2016 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici urbani (FORSU) finalizzato alla produzione di biometano e compostaggio finale, situato in agro del medesimo Comune.
La suddetta proposta aveva ricevuto parere negativo dell’A.G.E.R. Puglia, la quale, con nota prot. n. 2013 del 24.02.2021 del Direttore generale e del Responsabile di Area Tecnica, aveva rilevato che nell’agro di Foggia esisteva già un impianto avente la medesima finalità e che, di conseguenza, il progetto della ricorrente avrebbe rappresentato un surplus rispetto al fabbisogno della zona.
Inoltre, anche l’Aeronautica Militare, con nota n. 19503 del 23.11.2020 a firma del Comandante del 32° Stormo, aveva manifestato perplessità in merito al progetto in parola, in ragione della possibile interferenza sulla sicurezza delle attività svolte presso il vicino aeroporto militare di Amendola, posto che tale sito di smaltimento rifiuti avrebbe potuto fungere “ da “polo attrattivo” della fauna volatile (c.d. aviofauna), mettendo in serio pericolo la sicurezza dei propri velivoli in volo, nelle due fasi di decollo e atterraggio ”.
Di conseguenza, il Comune di San Giovanni Rotondo arrestava la procedura di project financing .
Successivamente, con istanza del 19.07.2022, la ricorrente attivava presso il Comune di San Giovanni Rotondo la procedura autorizzativa semplificata di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 al fine di ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione di un “ complesso impiantistico ecosostenibile per la produzione e distribuzione di biometano di 499 smc/h tramite la digestione anaerobica della f.o.r.s.u. e compostaggio finale ”.
Il progetto presentato dalla ricorrente consisteva nella “ realizzazione di una linea di digestione anaerobica dei rifiuti a matrice organica e di compostaggio, provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata alla produzione di biometano e di compost di alta qualità ”, ed era composto dalle seguenti fasi:
“ 1. ricevimento dei rifiuti organici;
2. pretrattamenti / separazione materiali indesiderati dalla frazione organica;
3. digestione anaerobica della frazione organica con produzione di biogas;
4. depurazione del biogas (Upgrading) con doppio stadio PSA per l’ottenimento di biometano
puro;
5. distribuzione del biometano con collegamento diretto ad una stazione di servizio adiacente;
6. stoccaggio con impianto di liquefazione del biometano prodotto;
7. compostaggio aerobico del digestato ”.
Tuttavia, il Comune di San Giovanni Rotondo, con il provvedimento del dirigente dell’Area 3 - Ufficio SUAP n. 36274 del 13.08.2022, esprimeva il diniego alla P.A.S. richiesta dalla società Green Solutions S.r.l. e le ordinava, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011, di non realizzare l’impianto di produzione e distribuzione di biometano proposto, in quanto, in via principale, trattandosi di “ impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) finalizzato all’ottenimento di compost e di biogas, successivamente da trasformare in biometano ” era stato ritenuto “ non conforme e non compatibile allo strumento urbanistico ”.
In via subordinata, l’Amministrazione rilevava le seguenti criticità “ 1) L’impianto, per quanto dichiarato dal proponente a pagina 7) della relazione generale, e cioè lo svolgimento dell’attività R1, con quantitativo di rifiuti in ingresso pari a 50.000,00 t/anno, cioè circa 200 t/giorno lavorativo, ricade nella fattispecie di competenza regionale di cui alla lett.n) dell’allegato 3 alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.:
“n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” Quindi in relazione all’attività primaria svolta vi sarebbe anche un difetto di competenza derivante dal D.Lgs. n.152/2006.
2) Come visto nelle premesse e per quanto già agli atti comunali, in virtù della proposta di Project Financing, risultano essere presenti il “riscontro non favorevole” di A.G.E.R. Puglia e la nota interlocutoria dell’Aeronautica Militare per il vicino aeroporto militare “Amendola”.
3) Il progetto, in via meramente subordinata, è anche carente di tutti gli elaborati inerenti alla parte “edilizia” dell’intervento e cioè planimetrie, prospetti, sezioni, profili longitudinali e trasversali del lotto.
4) Il progetto è comunque carente dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri enti ”.
Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti provvedimentali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, articolando i seguenti motivi di gravame:
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1 LETT. B), E 12, DEL D.LGS. n. 387/2003 (E S.M.I);VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 BIS DEL D.L. n. 77/2021 (convertito nella Legge n. 108 del 29.7.2021);VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 184 BIS E 184 TER DEL D.LGS. n. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 6 DEL D.LGS. n. 28/2011;