TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-19, n. 201200618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-19, n. 201200618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200618
Data del deposito : 19 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06821/1985 REG.RIC.

N. 00618/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06821/1985 REG.RIC.

N. 07214/1986 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

I) sul ricorso n. 6821 del 1985, proposto da CH LI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Funari e Elvira Schilirò, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, piazza Acilia n. 4;



contro

la U.S.L. VT 5, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Bellini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Orazio n. 3;



nei confronti di

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio

II) sul ricorso n. 7214 del 1986, proposto da CH LI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Funari e Elvira Schilirò, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, piazza Acilia n. 4;



contro

la U.S.L. VT 5, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio



nei confronti di

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituitasi in giudizio



per l'annullamento

I) quanto al ricorso n. 6821/1985:

- del silenzio rifiuto opposto dalla U.S.L. VT 5 all’istanza diffida inoltrata dalla ricorrente in data 19 aprile 1985 tendente ad ottenere il riconoscimento delle funzioni superiori svolte presso la Divisione di Pediatria ed i relativi conguagli di retribuzione;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;.

II) quanto al ricorso n. 7214/1986:

- della delibera n. 133/127 del 18 aprile 1986 di diniego del richiesto inquadramento nella posizione funzionale di Aiuto pediatra ex lege n. 207/1985, comunicata alla ricorrente con nota del 2 settembre 1986;

- della delibera n. 199 del 28 aprile 1986, di richiesta di deroga per la copertura del posto di Aiuto pediatra;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. VT 5, relativamente al ricorso n. 6821/1985;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Espone preliminarmente la ricorrente di essere dipendente della US.L. VT 5 con la qualifica di Assistente pediatra di ruolo, addetta alla Divisione di Pediatria dal 5 febbraio 1980.

Nel sottolineare come la dotazione organica della predetta unità contempli la presenza di un posto di Primario e di uno di Aiuto, rileva parte ricorrente come, in ragione della mancata copertura delle relative posizioni, le funzioni primaziali siano state dalla stessa disimpegnate dalla data sopra indicata con carattere di continuità.

I) A fronte della richiesta di riconoscimento delle disimpegnate mansioni superiori, la U.S.L. VT 5 osservava un contegno omissivo, avverso il quale l’interessata insorge con il ricorso n. 6821/1985 deducendo i seguenti argomenti di censura:

I.1) Eccesso di potere. Violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Contraddittorietà.

Richiama in primo luogo parte ricorrente i generali principi in ordine all’obbligo, in capo all’Amministrazione, di provvedere con motivata determinazione a fronte di istanze nei confronti di quest’ultima proposte da propri dipendenti.

I.2) Violazione dell’art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in relazione all’art. 7 del D.R.P. 128/1969

Pur in presenza del divieto di assegnazione a funzioni superiori, sostiene la ricorrente l’obbligatorietà che assisterebbe il riconoscimento di queste ultime ai fini retributivi.

I.3) Violazione dell’art. 45 ANUL 1979 e dell’art. 46 del D.P.R. 348/1983. Violazione dell’art. 36 della Costituzione.

Rivendica conseguentemente parte ricorrente il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori a fini retributivi, con riveniente liquidazione delle somme a tale titolo spettanti con riferimento alla retribuzione della funzione primaziale; altrimenti sostenendo la formazione, in capo alla resistente U.S.L., di un ingiustificato arricchimento.

II) Con successivo ricorso n. 7214 del 1986, la dott.ssa CH ha contestato il mancato inquadramento nella posizione di Aiuto, di cui agli

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