TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-09-08, n. 202211699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-09-08, n. 202211699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211699
Data del deposito : 8 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2022

N. 11699/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01701/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pissta Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Legnano, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell'ANAC prot. in uscita n. 0001841 del 12.01.2022, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione della ricorrente nel casellario informatico dell'Autorità, con pubblicazione dal 13.01.2022;

- ove occorra e per quanto lesiva della nota prot. 85389 del 29.11.2021 con la quale l'Autorità ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento di annotazione sul casellario informatico;

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto consequenziale e connesso, anche non conosciuto, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti e di azione per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni ingiustamente arrecati alla ricorrente per effetto dell'adozione dell'illegittimo provvedimento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pissta Group S.r.l. il 31/3/2022:

1) della nota PEC del 2.03.2022;
2) del provvedimento

ANAC

Prot. Uscita N.0015487 del 02/03/2022 allegato alla nota pec del 02.03.2022 con il quale l'AUTORITA' comunicava l'inserimento (con pubblicazione dal 03.03.2022) nel Casellario informatico degli operatori economici della seguente annotazione integrativa “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare presentata dalla società PISSTA GROUP SRL – C.F. 0184652067 – per l'annullamento, previo sospensione dell'efficacia del provvedimento dell'ANAC avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione della ricorrente nel Casellario informatico dell'Autorità pubblicata in data 13.01.2022 e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati….”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con ricorso introduttivo la società Pissta Group srl ha impugnato il provvedimento dell'ANAC prot. n.0001841 del 12.01.2022, avente ad oggetto la comunicazione dell'annotazione della stessa nel Casellario informatico dell'Autorità, con pubblicazione dal 13.01.2022, nonché per quanto lesiva la nota prot. 85389 del 29.11.2021 con la quale l'Autorità ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione sul detto Casellario informatico.

Secondo la ricorrente la predetta annotazione sarebbe derivata dalla segnalazione per fatti non inerenti alla procedura indetta dall’Ente, ma per fatti precedenti e comunicati dall’operatore alla stessa Stazione Appaltante.

1.1.La società ha premesso in fatto di aver partecipato ad una procedura indetta da C.U.C. tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore per la “ Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze”, relativa ai tratti stradali in gestione al Comune di Legnano e di aver notiziato, nel corso della procedura, con massima trasparenza, la S.A. rilevando alcuni eventi professionali che l’hanno interessata quali: i) la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Arezzo, ii) la revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Quartu Sant’Elena, iii) la revoca dell’aggiudicazione disposta dall’Aggregazione dei Comuni ACI 12. In particolare ha allegato articolata documentazione anche riguardo alla vicenda con il coinvolgimento del Comune di Arezzo, ivi compreso l’inserimento dell’annotazione nel Casellario con finalità di pubblicazione notizia assunta dalla stessa ANAC.

Con nota del 22.09.2021 a firma del Dirigente della C.U.C. sono stati chiesti chiarimenti alla ricorrente nonché l’acquisizione di “….documentazione aggiornata relativa al ricorso presentato al Tribunale di Arezzo avverso il Comune di Arezzo”. Nonostante la società in sede di gara non avesse fatto alcuna menzione sul “contenzioso” insorto tra la stessa e il Comune di Arezzo, la richiesta di chiarimenti è stata evasa con comunicazione degli eventi intervenuti e della circostanza riguardo all’abbandono delle parti del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale civile di Arezzo.

Con comunicazione del 4.10.2021, il RUP ha escluso la società dalla procedura rilevando, tra l’altro, che le violazioni sarebbero state commesse nell’arco temporale (triennio) delineato dalle linee guida n. 6 e riferite a contratti aventi il medesimo oggetto di quello da affidare, con reiterazione altresì dei comportamenti sanzionati ed ha inviato anche il verbale con oscurate le parti riguardanti le posizioni degli altri concorrenti.

La società con nota del 27.10.2021, prendendo atto del provvedimento di esclusione, ha censurato la decisione della stazione appaltante nella parte relativa alla previsione che “ L’esclusione verrà comunicata all’Anac per quanto di competenza ”, non ravvisando alcun presupposto fattuale e giuridico idoneo o conferente con gli obblighi comunicativi cui sono tenute le stazioni appaltanti.

A seguito di istanza di accesso, la società ha riferito di aver potuto verificare le posizioni degli altri concorrenti ammessi con riserva, oggetto di verifiche per fattispecie non difformi rispetto a quelle della stessa.

Con messaggio del 26.10.2021 il Dirigente della C.U.C. ha inviato il modulo “A” concernente la 1) Segnalazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall’art. 213, comma 13, del nuovo codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti generali o per giustificare l’anomalia delle offerte o nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2) Comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all’esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

La società ha inviato memoria ai sensi dell’art. 14 del regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), rilevando l’inconferenza e la illegittimità della segnalazione rispetto a quanto previsto dalla normativa ed ha chiesto l’audizione.

Con nota 12.01.2022 l’ANAC ha annunciato l’inserimento nel casellario informatico, sezione “B”, della seguente annotazione: “ La Stazione Appaltante (S.A) CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (CUC) tra i comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore ente capofila Comune di Legnano — c.f.: 00807960158 – con nota prot. n. 0058901 - 29/10/2021, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n. 78403, ha segnalato che, con provvedimento del 30.09.2021, ha provveduto all'esclusione dalla gara avente ad oggetto la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente mediante pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, dell'Operatore Economico PISSTA GROUP SRL - C.F. 01846520672, per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell’o.e. e per significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto”.

2. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016, artt. 8 e 18 Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - Violazione e falsa applicazione della delibera ANAC n. 1386 del 21.12.2016 – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta: non sussisterebbero i presupposti per la compilazione del modulo “A” da parte della S.A. perché sarebbe innegabile il non aver reso da parte della società, nella procedura di gara indetta dalla C.U.C., alcuna dichiarazione falsa e di non aver prodotto alcuna falsa documentazione. Riguardo all’esecuzione di precedenti contratti, l’unico dato utile e coerente sarebbe la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Arezzo, ma tale provvedimento sarebbe già stato analizzato dall’ANAC tanto da condurre all’iscrizione di una apposita annotazione informativa, ma non interdittiva. Riguardo poi alle vicende che hanno condotto alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione (provvedimento adottato dal Comune di Quartu Sant’Elena e provvedimento adottato dall’ACI 12) parte ricorrente ha rilevato che sarebbero revoche estranee all’esecuzione del contratto relativamente alle quali né il Comune sardo né l’Aggregazione lombarda avrebbero segnalato la vicenda all’ANAC.

2) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 80, comma 5 e 12 e 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016, artt. 8 18 Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - Violazione e falsa applicazione della delibera ANAC n. 1386 del 21.12.2016 e delle Linee Guida n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16/11/2016 - Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta: la C.U.C. avrebbe dovuto avviare il procedimento di annotazione se la ricorrente avesse rilasciato false o fuorvianti dichiarazioni, o in caso di precedenti risoluzioni contrattuali non note all’Autorità. Nel caso di specie nessuna delle predette condizioni si sarebbe concretizzata. Sarebbe incomprensibile il fatto che, in prima istanza, la C.U.C. abbia richiesto informazioni sul procedimento civile avverso il provvedimento adottato dal Comune di Arezzo (fatto che essendosi concluso con l’abbandono del giudizio non sarebbe stato menzionato dalla ricorrente), salvo poi escludere l’operatore in relazione a tutti i fatti indicati (ivi compresi i provvedimenti del Comune Quartu Sant’Elena e di ACI 12). Le revoche disposte dal Comune di Quartu Sant’Elena e dall’Aggregazione ACI 12, non essendo state oggetto di iscrizione all’ANAC, resterebbero perimetrate come fatti nell’ambito di quelle stesse procedure, con preclusione di ulteriori autonome valutazioni tali da rendere la duplicazione degli effetti sanzionatori connessi alle stesse revoche ovvero la produzione di effetti a strascichi nelle successive gare. Certamente la società avrebbe il dovere di informare le stazioni appaltanti dei provvedimenti di revoca così come ha fatto con la C.U.C. La vicenda di Arezzo invece sarebbe stata già posta al vaglio dell’Autorità che avrebbe condotto ad apposita annotazione. Le tre vicende partecipate dall’operatore economico alle stazioni appaltanti per evitare la esclusione dalle procedure non potrebbero invece condurre a nuovi procedimenti di annotazione.

3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016;
art. 2, 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90, art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della delibera ANAC n. 1386 del 21.12.2016 – Difetto ovvero carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta:
l’Autorità non avrebbe debitamente motivato in ordine alle ragioni giustificative dell’annotazione con riferimento all’utilità della notizia e alla sola veridicità dei fatti di cui all’informazione, con riferimento alle deduzioni difensive spiegate nel corso del procedimento per dimostrare l’assoluta inconferenza della segnalazione. Il provvedimento sarebbe carente dell’approfondimento delle ragioni di utilità della notizia segnalata dalla stazione appaltante alla luce delle circostanze allegate dall’operatore in sede procedimentale.

Pertanto la ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.

3.Si è costituita in giudizio l’ANAC in resistenza e si è opposta al gravame rilevando la correttezza del comportamento dell’Autorità nel procedimento, avendo provveduto, previa istruttoria, nel rispetto di un proprio dovere istituzionale, in quanto nella specie per i due casi di revoca di aggiudicazione il potere di accertare la sussistenza e la gravità delle condotte idonee a ledere l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico spetterebbe esclusivamente alla stazione appaltante. L’Autorità, pur se tenuta ad una attenta valutazione delle segnalazioni da parte delle S.A., non potrebbe sostituirsi alla valutazione di queste ultime prima, e del giudice, poi.

4.Con ordinanza n. 1295 del 2022 è stata accolta la domanda cautelare, con conseguente sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

5.Con atto recante motivi aggiunti la società ha impugnato la nota PEC del 2.03.2022 nonché il provvedimento

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