TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-09, n. 202100852

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-12-09, n. 202100852
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100852
Data del deposito : 9 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2021

N. 00852/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00408/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso datato -OMISSIS-adottato dalla Questura di -OMISSIS- e per la condanna dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione richiesta a mezzo pec;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. A seguito del provvedimento di ammonimento emanato nei suoi confronti dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, la ricorrente ha fatto richiesta di accesso alla relativa documentazione, che gli è stato negato con il diniego in epigrafe.

Con il presente ricorso si impugna detto atto di diniego e se ne deduce l’illegittimità per violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, contenenti la disciplina in materia di accesso, per violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché per carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e per difetto di istruttoria.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere al ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

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