TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-06-05, n. 200900434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-06-05, n. 200900434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 200900434
Data del deposito : 5 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00609/2008 REG.RIC.

N. 00434/2009 REG.SEN.

N. 00609/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 609 del 2008, proposto da:
Union Beton Spa, rappresentato e difeso dall'avv. O C, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Provincia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'G D D, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione della Provincia di Udine dd.

2.10.2008 e della deliberazione della Giunta Prov.le di Udine dd. 21.7.2008, della deliberazione dd. 1.9.2008, nonchè dei provvedimenti DPGR dd. 11.8.2005 e D.P.G.R. 18.11.2005..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 609/08, la società UNION BETON s.p.a., ha chiesto l’annullamento:

- della determinazione dirigenziale del Dirigente d’Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2008/5766 del 2 ottobre 2008, avente per oggetto il provvedimento di chiusura della discarica di seconda categoria, tipo A, sita nel Comune di Gonars, loc. Chiapponat, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2003;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 150 del 21.07.2008;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 187 del 1.09.2008;

- del D.P.G.R. 11 agosto 2005, n. 266/Pres. come modificato dal D.P.G.R. 18 novembre 2005, n. 409/Pres., laddove:

- impone la presentazione delle garanzie finanziarie adeguate entro 30 giorni dalla approvazione o mancata approvazione del Piano di adeguamento (art. 1, comma 11 ter);

- non distingue le garanzie da prestare fra discariche adeguate e non adeguate (art. 4) ;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati.

Va premesso che la ricorrente, cioè la società Union Beton s.p.a., gestisce una discarica di 2^ categoria di tipo “A” nel Comune di Gonars (UD), in località Chiapponat, costituita da due lotti, la cui autorizzazione è stata più volte rinnovata, da ultimo fino al 2 marzo 2006;
in base all’art. 17, comma 3 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) la società presentava, in data 26 settembre 2003, il piano di adeguamento alla nuova normativa.

In data 27 giugno 2005 la Provincia comunicava alla società Union Beton che sussistevano carenze documentali e delle criticità in ordine al piano di adeguamento presentato;
conseguentemente, la società otteneva in data 30 giugno 2005 la sospensione del procedimento.

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, la Provincia in data 17 agosto 2005 ed in data 12 settembre 2005 chiedeva ulteriori chiarimenti alla società;
in data 4 settembre 2006, la Provincia chiedeva alla società di eseguire la procedura di monitoraggio prevista dall’art. 4, comma 12 della L.R. n.15/2005, al fine di consentire all’ARPA di esprimere il proprio parere.

In data 4 giugno 2007 la società comunicava l’intenzione di rinunciare alla coltivazione del secondo lotto e di chiudere il primo lotto ancora attivo secondo il progetto originario, in assenza dei piezometri di monitoraggio.

La Provincia, in data 7 novembre 2007 chiedeva la presentazione di una variante, oltre alla trasmissione del piano di adeguamento per il lotto ancora attivo.

La Provincia in data 25 febbraio 2006 rigettava l’istanza presentata dalla società volta a ottenere il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della discarica, in attesa della conclusione dell’iter di valutazione del piano di adeguamento.

La Giunta provinciale in data 21 luglio 2008 ed in data 1° settembre 2008 introduceva delle previsioni regolamentari per la chiusura delle discariche provinciali (DGP 150/2008 e DGP 187/2008), in base alle quali veniva disposta, in data 2 ottobre 2008, la chiusura della discarica in oggetto;
tra le prescrizioni provinciali figurava anche la prestazione di una garanzia finanziarie trentennale.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti tre mezzi:

1. Incompetenza – Violazione di legge (Art. 23 Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30) – Violazione di legge (Art. 97 Costituzione) – Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e lesione della par condicio.

La ricorrente denuncia una situazione di conflitto di interessi in cui si troverebbe la Provincia di Udine, sull’assunto che, mentre esercita funzioni amministrative in materia di rifiuti, è socio di maggioranza della Società EXE s.p.a., società partecipata da enti pubblici (tra cui, per l’appunto, la Provincia): questo conflitto di interessi – malgrado che l’art. 23, comma 1 bis della L.R. n. 30/1987 attribuisca alla Regione il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per le società partecipate dalle province - permarrebbe, in quanto la Provincia sarebbe influenzata dall’obbligo di massimizzare i profitti della propria società partecipata, anche a scapito degli interessi dei terzi concorrenti.

In particolare, circa la valutazione dei piani di adeguamento delle discariche, la società ricorrente avrebbe avuto, in spregio ai precetti costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, un trattamento deteriore da parte della Provincia rispetto a quello che sarebbe stato accordato alla società Exe s.p.a., partecipata dalla Provincia.

2. Carenza di motivazione e/o falsa applicazione del D.L. 8.4.2008, n. 59 – Illegittimità derivata – Contraddittorietà della motivazione – Violazione della L. 244/2007, sull’assunto che il termine del 1°.10.2008 fissato dalla Provincia per la cessazione del conferimento dei rifiuti sarebbe violativo dell’art. 6 del D.L. n. 59 dell’8.4.2008, convertito in L. n. 101 del 6.6.2008, che riguarda esclusivamente le discariche di rifiuti pericolosi e le altre discariche autorizzate dopo il 16.7.2001 e fino al 23.3.2003: la discarica UNION BETON era stata autorizzata precedentemente al 16.7.2001.

3. Mancanza di presupposti – Travisamento – Falsa applicazione di legge (D. Lgs. 36/2003 e DPGR n. 0266/Pres.) – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione dei principi generali in materia di prestazione di garanzie di legge nel nostro ordinamento

La ricorrente lamenta l’illegittimità della gravata determinazione provinciale n. 5733/2008 - lett. e) punto 3), nonché, quale atto presupposto, l’illegittimità del decreto del Presidente della Regione 0266/2005 e smi, recante disposizioni sulla prestazione delle garanzie finanziarie per le discariche, nella misura in cui impone la presentazione delle suddette garanzie, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003, sia alle discariche nuove sia a quelle esistenti e sia alle discariche adeguate che a quelle il cui piano di adeguamento non è stato approvato (come nel caso di specie): in base all’art. 3, comma 1 ter del

DPGR

266/Pres. (come modificato dal

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