TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-09-05, n. 202402373
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Testo completo
Pubblicato il 05/09/2024
N. 02373/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02500/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, L G, M M e M S, con domicilio eletto presso lo Studio legale Greco-Muscardini in Milano, Piazzale Lavater, n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-UTG prot. -OMISSIS- del 30 ottobre 2023 di reiezione della richiesta di aggiornamento del provvedimento interdittivo del 2016, già confermato con provvedimento in data 11 marzo 2019;
di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso il preavviso di diniego in data 4 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società -OMISSIS-, odierna ricorrente, opera nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi e servizi legati all’energia.
Con provvedimento del 27 aprile 2016, la Prefettura di -OMISSIS-ha applicato nei confronti di questa società una interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale provvedimento è stato emesso in quanto, dalla sentenza n. -OMISSIS- del 29 giugno 2015 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, è emerso che un amministratore nonché socio della società stessa (sig. -OMISSIS-) si era rivolto ad esponenti della ‘ndrangheta per ottenere il recupero di un credito sociale ed aveva prospettato a questi soggetti la possibilità di una loro assunzione nell’azienda, facendo così risultare un quadro indiziario sintomatico di un collegamento fra la -OMISSIS- e la criminalità organizzata.
La stessa -OMISSIS-, in data 10 marzo 2017, ha presentato una prima istanza di aggiornamento del provvedimento di interdittiva ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella quale si dava conto delle misure di self-cleaning nel frattempo adottate: a) dimissione del sig. -OMISSIS-da ogni incarico sociale e operativo nella società oltre che dismissione di tutte le sue partecipazioni societarie; b) nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, composto dal socio fondatore, sig. -OMISSIS-, e dal sig. -OMISSIS-; c) conferimento di apposito incarico a consulenti legali per rafforzare il modello organizzativo esistente ed implementare un codice di condotta antimafia; d) revisione del modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, estendendone l’applicazione anche ai reati di criminalità organizzata e rendendone collegiale l’organismo di vigilanza; f) adozione del codice di condotta antimafia pubblicato sul sito della società.
Con provvedimento dell’11 marzo 2019, la Prefettura di -OMISSIS-ha respinto l’istanza confermando l’interdittiva del 27 aprile 2016.
Questo provvedimento è stato impugnato dalla -OMISSIS- Il ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 280 dell’8 gennaio 2021 che ha riformato in sede di appello la sentenza di accoglimento emessa in primo grado da questo T.A.R.
Successivamente, e precisamente in data 23 luglio 2021 e in data 4 luglio 2023, la società ha inoltrato altre istanze di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, nelle quali si sono messe in rilievo le ulteriori misure di self-cleanig adottate: a) conferma dell’estraneità del sig. -OMISSIS- alla gestione societaria; b) inserimento nell’Organismo di Vigilanza di una figura di altissimo profilo istituzionale, il dr. -OMISSIS-, già vicario del Questore di -OMISSIS-e Questore delle Province di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; c) avvenuta definizione e formalizzazione di un dettagliato organigramma delle funzioni e dei rapporti con terzi; d) radicale modifica del modello di governance, attraverso la costituzione di un consiglio di amministrazione di tre membri, totalmente indipendente, costituito da manager esperti, autorevoli e idonei altresì a costituire figure di “garanzia”, ancor più idonei ad assicurare una gestione autonoma e non condizionabile in alcun modo; e) attribuzione al consiglio di amministrazione di poteri sostanziali e non condizionati dalla proprietà; f) attribuzione anche ai due consiglieri di amministrazione (diversi dal presidente) di deleghe sostanziali, rispettivamente in relazione agli affari legali e rapporti con le istituzioni e la pubblica amministrazione e in materia di controllo e gestione del personale, con assegnazione di appositi poteri di spesa; f) rinnovamento dell'organismo di vigilanza mediante la nomina di due nuovi membri esterni (fra i quali il dr.-OMISSIS-, figura di altissimo profilo istituzionale, già Questore di -OMISSIS-) esperti della materia nonché delle complesse normative sulla sicurezza e sull’ambiente, al quale sono state delegate le decisioni in ordine al controllo di legalità e sul rispetto del modello organizzativo; h) conferimento dell’incarico ad una società di revisione ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
Anche tali istanze sono state respinte dal Prefetto di -OMISSIS-con provvedimento del 30 ottobre 2023.
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 9 luglio 2024.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente – dopo aver evidenziato che alla base della decisione assunta dall’Amministrazione vi è la considerazione secondo la quale le misure di self-cleaning nel tempo adottate sarebbero irrilevanti in quanto la proprietà delle quote sociali della -OMISSIS- è comunque rimasta in capo ai familiari del sig. -OMISSIS- – sostiene che, con il provvedimento impugnato, si sarebbe sostanzialmente imposta la vendita coattiva delle suddette quote, unico rimedio che consentirebbe di addivenire alla revoca dell’interdittiva. Viene pertanto dedotta la violazione delle norme costituzionali (artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost.) e convenzionali (art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU) che tutelano, anche nei confronti dell’autorità pubblica, il diritto di proprietà e il diritto di libera iniziativa economica. La parte richiama anche i principi espressi in materia dal Consiglio di Stato, in base ai quali le interdittive antimafia non possono fondarsi sulla mera sussistenza di legami familiari (anche stretti) con il soggetto malavitoso, non potendosi ammettere che l’eventuale attività pregiudizievole posta in essere da