TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-29, n. 201709993

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-29, n. 201709993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709993
Data del deposito : 29 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2017

N. 09993/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13846/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32;



contro

OA - ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, piazza San Bernardo, 101;



per l'annullamento, previa sospensione,

della delibera/provvedimento sanzionatorio emessa dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OA) il 27.10.2016, con la quale è stata irrogata alla ricorrente la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 17.11.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OA - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS-, costituita il 15.3.2005 e iscritta nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, con autorizzazione ad operare dal 30.3.2013, svolge attività specializzata nella distribuzione del prodotto A.2 "Cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento" per conto dell'intermediaria -OMISSIS- in regime di “monomandato”. Essa opera in stretto rapporto con il -OMISSIS-, del quale detiene il 40% del capitale sociale.

L'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OA) ha avviato in data 24.2.2015, ai sensi dell'art. 128 - undecies, comma 4, del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (TU), un’ispezione nei confronti della medesima società, finalizzata a verificare il corretto svolgimento dell'attività di agenzia nel rispetto della normativa di riferimento, con particolare riguardo a una possibile violazione del principio del “monomandato” di cui all'art. 128-quater, comma 4, del TU, nonché allo svolgimento irregolare dell'attività di segnalazione con conseguente esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia da parte del Consorzio.

In data 14.3.2015 l'OA comunicava alla società l'avvio nei suoi confronti della procedura sanzionatoria sulla base delle seguenti contestazioni:

a) violazione dell'art. 128-quater, comma 4, del TU. , ossia del principio del cd. "mono-mandato", avendo la società ricorrente scientemente consentito ai propri dipendenti e collaboratori di distribuire, all'occorrenza, lo stesso prodotto finanziario ("A.2" - cessione del quinto e delegazioni di pagamento) oggetto del mandato ricevuto dal proprio intermediario preponente (-OMISSIS-), per conto e nell'interesse degli altri intermediari che avevano conferito i mandati alle altre società di agenzia in attività finanziaria aderenti al -OMISSIS-;

-violazione dell’art. 128-octies, comma 2, del TU , secondo cui i collaboratori di agenti in attività finanziaria non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti;

b) violazione dell'art. 128-novies, comma 1, del TU , per non aver la società assicurato e verificato che i propri dipendenti e collaboratori, di cui si avvaleva per il contatto con il pubblico, avessero rispettato le norme loro applicabili;

c) violazione dell'art. 128-novies, comma 1, del TU , per essersi la società ricorrente avvalsa anche di soggetti che erano stati segnalati all'OA come collaboratori da altre società iscritte negli elenchi tenuti dallo stesso, al fine di ricevere, contro riconoscimento di provvigioni, richieste di finanziamenti raccolte dai medesimi;

d) violazione dell'art. 128-octies, comma 2, del TU , con riferimento all'utilizzo anche di collaboratori delle altre società di agenzia in attività finanziaria consorziate, quale violazione di carattere strutturale, nonché di collaboratori di società di agenzia in attività finanziaria esterne a detto circuito ovvero di società di mediazione creditizia;

e) violazione di norme legislative e amministrative che regolano l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria, tra cui il summenzionato art. 128-novies, comma 1, del TU , con riferimento all'attività cosiddetta di segnalazione, per essersi la società ricorrente avvalsa di soggetti non iscritti negli elenchi tenuti dall'OA, né segnalati da iscritti come loro collaboratori, al fine di ricevere, contro riconoscimento di provvigioni, richieste di finanziamenti raccolte dai medesimi, in violazione della riserva di tale attività agli iscritti in apposito elenco, in contrasto con l'art. 128-sexies, comma 2, del TU, come delineato nella Nota del Ministero Economia e Finanze del 21.12.2012 (Prot. DT 100578) e nella Comunicazione OA n. 1 del 2.7.2013;

f) violazione dell'art. 17, comma 4-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , per essersi la società avvalsa di due collaboratori che erano, al contempo, collaboratori di società di intermediazione assicurativa;

g) violazione dell' art.128-undecies, comma 4, del TU , in combinato disposto con l'art. 128-quinquies, comma 1, lett. c) [secondo periodo] del TU, con l'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n 141/2010 e con l'art. 14 del Regolamento Interno OA, per aver la società ostacolato i poteri di vigilanza dell'Organismo, avendo omesso di comunicare allo stesso, sia all'atto della richiesta di iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria sia nel prosieguo, l'esistenza di soggetti che su di essa esercitavano una influenza dominante attraverso vie indirette;

h) aver ostacolato, con reiterata determinazione, i poteri di vigilanza riconosciuti all'OA dall'art. 128-undecies, comma 4, del TU, non avendo la società ottemperato all'obbligo di comunicare i dati richiesti dal gruppo ispettivo dell'OA, con specifico riferimento all'elenco dei finanziamenti intermediati, concessi o respinti dal preponente intermediario -OMISSIS- nel secondo trimestre 2014 e nel primo trimestre 2015;

i) violazione del combinato disposto dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 141/2010 e dell'art. 30, commi 1 e 3, del Regolamento Interno dell'OA , per non aver la -OMISSIS- indicato il luogo di conservazione della documentazione societaria, le modalità di archiviazione e della relativa rendicontazione;

j) violazione dell'art. 128-novies, comma 1, del TU , per aver la società omesso di verificare che i propri dipendenti e collaboratori, compreso il collaboratore Amministratore unico -OMISSIS-, avessero e mantenessero nel tempo il requisito dell'onorabilità;

k) violazione dell'art. 128-novies, comma 1, del TU e dell'art. 128-quinquies, comma 2, del TU e dell'art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 141/2010, come attuato dalla Circolare OA n. 6/2012, art. 2, commi 2 e 4 , per aver la società omesso di verificare che i propri dipendenti e collaboratori ottemperassero all'obbligo di frequentare i dovuti corsi di aggiornamento professionale, compreso il collaboratore Amministratore unico -OMISSIS-, il quale risultava non avervi ottemperato;

l) violazione del combinato disposto dell'art. 128-quater, comma 1, del TU e dell'art. 17, comma 2, lett. b), alinea 8) ed art. 30, commi 1 e 2, del Regolamento Interno OA , per aver la Società omesso di comunicare, all'atto della comunicazione di variazione dell'intermediario preponente, l'esatto oggetto del mandato ricevuto dall'intermediario -OMISSIS-, avendo indicato anche il prodotto finanziario "A.10 credito personale", non oggetto di detto mandato.

In esito alle ulteriori fasi procedimentali, e di alcune attività “di riorganizzazione” poste in essere dalla società nel frattempo (in particolare il passaggio di n. 68 collaboratori alla -OMISSIS-), l’OA con il provvedimento del 27.10.2016 ha irrogato alla ricorrente la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 17.11.2016, sulla base delle seguenti motivazioni:

- “ i correttivi al modello organizzativo menzionati da controparte risultano attuati proprio dal Consorzio e non v'è traccia dell'effettiva rimozione sotto il profilo non meramente formale ma anche dal punto di vista sostanziale, delle criticità riscontrate in sede ispettiva. I predetti correttivi sono peraltro stati posti in essere soltanto dopo l'avvio della procedura sanzionatoria, a conferma della fondatezza delle contestazioni elevate ”;

- “ il nuovo assetto presentato non concerne esclusivamente gli aspetti organizzativi propri di un'attività consortile, essendo invece presentate anche soluzioni a tematiche strettamente connesse all'attività di una agenzia in attività finanziaria ”;

- “ l'offerta di servizi gestiti direttamente dal Consorzio continua a rappresentare, anche sotto il profilo formale e contrattuale, una porzione preponderante delle attività di competenza delle consorziate ”;

- “ le deduzioni presentate dalla Società non risultano idonee a superare le considerazioni svolte all'esito dell'attività ispettiva né quelle formulate dopo la presentazione delle prime controdeduzioni depositate dalla Società immediatamente dopo la notifica dell'atto di contestazione ”.

Detto provvedimento è stato impugnato nella presente sede dalla società -OMISSIS-, la quale ha

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi