TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-01-23, n. 201400831
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Testo completo
N. 00831/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 463 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R C, rappresentata e difesa dagli avv. T B, M A B e P I con domicilio eletto presso suo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Lima, 7;
contro
Sviluppo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Piero D’Amelio e G C S, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
per l'annullamento della deliberazione prot. n. 52403/Spo_Del, in data 4 novembre 2004, comunicata alla ricorrente con nota A/R del 15 novembre 2004 ed avente ad oggetto “Cavaliere Rosa – prot. n. 1004487 – D.lgs. n. 185/2000 Titolo II – Misura lavoro autonomo – deliberazione di non accoglibilità alle agevolazioni” e di tutti gli altri atti precedenti, connessi, conseguenti ed esecutivi nonché per il risarcimento del danno cagionato alla ricorrente in virtù della predetta deliberazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, della deliberazione prot. n. 52403/Spo_Del, datata 4 novembre 2004, avente ad oggetto “ Cavaliere Rosa – prot. n. 1004487 – D.lgs. n. 185/2000 Titolo II – Misura lavoro autonomo – deliberazione di non accoglibilità alle agevolazioni ”.
Con l’atto di gravame la ricorrente ha dedotto che, con nota inviata alla società resistente in data 30 marzo 2004, ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni per il lavoro autonomo di cui al Titolo II del D.lgs n. 185/2000 di talché, con l’impugnato provvedimento, il responsabile per il sostegno alle Politiche Occupazionali della società resistente ha disposto che “ la domanda di ammissione alle agevolazioni non è accoglibile, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 185/2000, per mancanza dello stato di non occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, in quanto il