TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2021-04-22, n. 202102381
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Pubblicato il 22/04/2021
N. 02381/2021 REG.PROV.CAU.
N. 02584/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2021, proposto da M B, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto adottato dal Ministero dell’Interno in data 23.10.2020 e notificato all’interessato in data 18.01.2020 con il quale veniva respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana distinta al N. K10/586113;
nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’istanza cautelare non risulta corredata dalla allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile;
che, attesa la natura del provvedimento impugnato, non risulta neanche ravvisabile il presupposto del periculum in mora;