TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2021-04-22, n. 202102381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2021-04-22, n. 202102381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102381
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 02584/2021 REG.RIC.

N. 02381/2021 REG.PROV.CAU.

N. 02584/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2021, proposto da M B, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto adottato dal Ministero dell’Interno in data 23.10.2020 e notificato all’interessato in data 18.01.2020 con il quale veniva respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana distinta al N. K10/586113;

nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’istanza cautelare non risulta corredata dalla allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile;

che, attesa la natura del provvedimento impugnato, non risulta neanche ravvisabile il presupposto del periculum in mora;

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