TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202300710
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Pubblicato il 14/07/2023
N. 00710/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da J K, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lucca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza disposte in favore del richiedente asilo di cui al protocollo di uscita n. 0028649 del 23 maggio 2022, notificato in pari data a mezzo pec.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa K P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. J K, cittadino ghanese richiedente la protezione internazionale, era stato ammesso a fruire delle misure di accoglienza di cui al D. Lgs. 142/2015, e veniva perciò ospitato nella struttura sita in Massarosa (Lu), Loc. Pian del Quercione, gestita dalla “Misericordia di Camaiore e Lido”.
Con decreto della Prefettura di Lucca del 23 maggio 2022 il signor K era sottoposto alla revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera ‘d’ D. Lgs. 142/2015, in quanto « sta prestando attività lavorativa dal 2020 », e « sono state prodotte in data 12 maggio 2022 osservazioni che non consentono di superare le ostatività rappresentate ».
In particolare, nelle citate osservazioni il cittadino ghanese aveva evidenziato all’Amministrazione di aver lavorato dapprima per due mesi, dal 6 ottobre al 30 novembre 2020, alle dipendenze di un’azienda agricola, e poi dal 18 giugno 2021 al 30 aprile 2022 come lavapiatti in un ristorante, mentre all’epoca dell’avvio del procedimento di revoca era ormai disoccupato.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor K impugnava il suddetto decreto di revoca chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
I) « Illegittimità dell’atto per violazione di legge, in particolare dell’art. 23, co. 1, lett. d) e dell’art. 17, co. 2, 3 e 4, Direttiva 33/2013/UE », con cui si evidenziava che, come comunicato tramite le memorie difensive endoprocedimentali, il Sig. K aveva effettivamente svolto attività lavorativa, ma solo per alcuni mesi, e che, al momento della notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza (6 maggio 2022), il richiedente si trovava privo di lavoro e di mezzi di sostentamento che gli consentissero di stipulare un contratto di locazione per ottenere la disponibilità di un’abitazione, e di provvedere ai propri fabbisogni primari;
II) « Illegittimità dell’atto per violazione di legge, in particolare dell’art. 20, co. 5, Direttiva 33/2013/UE », ove si poneva in rilievo la circostanza che il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza veniva emesso quando il Sig. K si trovava nuovamente inoccupato, in violazione della normativa europea che prevede, all’art. 20, comma 5 della Direttiva 33/2013/UE, che gli Stati membri debbano garantire un tenore di vita dignitoso ai soggetti richiedenti la protezione internazionale;
III) « Illegittimità dell’atto per eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti » per l’omessa considerazione delle memorie endoprocedimentali, nelle quali il ricorrente evidenziava chiaramente le circostanze di fatto sopra descritte.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso con memoria di mero stile dell’Avvocatura erariale.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 7 settembre 2022, era accolta con ordinanza della Sezione n. 503/2022.
In vista della trattazione nel merito le parti non depositavano nuove memorie né documentazione aggiuntiva.
All’udienza pubblica del 20 giugno 2023 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso risulti fondato, nei termini di seguito esposti.
5.1. La disciplina fondamentale della fattispecie oggetto del giudizio si rinviene nella Direttiva UE 33/2013. In particolare, i considerando nn. 7, 25 e 35 della direttiva 2013/33 stabiliscono quanto segue: « (7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva [2003/9] al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ("richiedenti"). (...) (25) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. (...) (35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta [dei diritti fondamentali] e deve essere attuata di conseguenza ».
Ai sensi dell'articolo 1, la direttiva 2013/33 ha lo scopo di stabilire norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri. L'articolo 2, intitolato « Definizioni », prevede invece quanto segue: « Ai fini della presente direttiva si intende per: f) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;g) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere ». L'articolo 17 della direttiva, intitolato « Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria », ai paragrafi da 1 a 4 dispone che: « 1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.