TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-06-01, n. 202002128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-06-01, n. 202002128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202002128
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 02128/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05177/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2016, proposto da
O P, rappresentata e difesa dagli avvocati S G P, R S, C R, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Arena in Napoli, via A. D'Isernia, 38;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

nei confronti

Lysa Laurenzano;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola di primo e secondo grado ambito disciplinare AD04;

- del provvedimento di non ammissione alla graduatoria di merito per il concorso titoli ed esami predisposto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'Organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, ambito Disciplinare ADO4 (classi di concorso Al2- A22);

- del verbale di inidoneità/insufficienza, nonché del punteggio 18/40 della prova orale, sostenuta in data 18 agosto 2016, innanzi alla I Commissione nominata per il concorso di cui innanzi, attribuito alla ricorrente, dott.ssa Petraroli Ornella;

- dei precedenti decreti di nomina della Commissione e/o di sostituzione di componenti della stessa Commissione esaminatrice;

- di ogni verbale, anche non conosciuto, della Commissione esaminatrice adozione della griglia di valutazione e degli indicatori;

- del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso Al2 — A2,2 per la quale è stata presentata istanza di partecipazione;

- di ogni altro atto sotteso, connesso preordinato e conseguente, e in ogni caso il DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 e il bando per il concorso in oggetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha contestato la legittimità della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola di primo e secondo grado, ambito disciplinare AD04, oltre agli ulteriori atti meglio precisati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Ha dedotto a fondamento del gravame articolati motivi, lamentando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

2. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, contestando le avverse richieste e instando per la reiezione del gravame.

3. Respinta l’istanza cautelare, all’udienza pubblica straordinaria del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

4.1 Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha riferito di non aver più interesse alla pronuncia giurisdizionale, essendo risultata vincitrice di diverso concorso nella scuola con immissione in ruolo.

4.2 Ciò posto, il Collegio, sulla base della suddetta dichiarazione di parte, non può che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, una declaratoria in conformità ( ex multis Cons. di Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551).

5. In ragione della peculiarità in fatto della vicenda e dell’esito della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

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