TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2009-11-23, n. 200901329
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N. 01329/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 02173/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2009, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. A Maria Cipolla, con domicilio eletto presso A Maria Cipolla in Milano, via Visconti di Modrone, 8/6;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;Commissione Esami di Avvocati 2008 Presso Le Corti D'Appello di Milano e Roma;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio/verbale di non ammissione del ricorrente alla prova orale (verbale n. 19 della XV Sottocommissione della Corte d'Appello di Roma del 5 giugno 2009) per l'abilitazione alla professione di avvocato, reso noto in data 26 giugno 2009, nella parte in cui attribuisce alle prove scritte del ricorrente un punteggio insufficiente, pari complessivamente a 82 punti;nonchè di tutti gli atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti i contrasti giurisprudenziali anche recenti sulla questione relativa alla sufficienza del punteggio numerico, con conseguenti profili di fondatezza della censura formulata sul punto nel ricorso e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21, comma 8, della legge 1971 n. 1034;