TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2009-11-23, n. 200901329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2009-11-23, n. 200901329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200901329
Data del deposito : 23 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02173/2009 REG.RIC.

N. 01329/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 02173/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2009, proposto da:

S P, rappresentato e difeso dall'avv. A Maria Cipolla, con domicilio eletto presso A Maria Cipolla in Milano, via Visconti di Modrone, 8/6;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Esami di Avvocati 2008 Presso Le Corti D'Appello di Milano e Roma;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio/verbale di non ammissione del ricorrente alla prova orale (verbale n. 19 della XV Sottocommissione della Corte d'Appello di Roma del 5 giugno 2009) per l'abilitazione alla professione di avvocato, reso noto in data 26 giugno 2009, nella parte in cui attribuisce alle prove scritte del ricorrente un punteggio insufficiente, pari complessivamente a 82 punti;
nonchè di tutti gli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i contrasti giurisprudenziali anche recenti sulla questione relativa alla sufficienza del punteggio numerico, con conseguenti profili di fondatezza della censura formulata sul punto nel ricorso e ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21, comma 8, della legge 1971 n. 1034;

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