TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202408504
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Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 08504/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04064/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4064 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P S e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Malta, 2 int. 2/A;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Marittima di Genova e Direzione di Commissariato M.M. La Spezia, non costituite in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione del premio – da liquidarsi al momento del collocamento a riposo – di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 42/2000, pari ad euro 24.789,93=, oltre accessori di legge dalla data della domanda e sino all’effettivo soddisfo ed al maggior danno ai sensi dell’art. 167, comma 3 del D.Lgs. n. 174/2016;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate, per quanto di competenza, alla corresponsione del predetto premio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Ufficiale pilota collocato a riposo per raggiungimento dell’età prevista per la cessazione dal servizio, esponeva di aver chiesto all’amministrazione di appartenenza, con domanda presentata in data 30 agosto 2019, di essere ammesso a percepire la restante parte del premio di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, nella misura pari a euro 24.789,93, corrispondente al 50% dell’importo spettante, a sua volta pari a euro 49.579,86, determinato dalla differenza tra l’importo complessivo del premio, pari a euro 65.073,57, e quanto già percepito per il primo biennio di ferma volontaria, pari a euro 15.493,71 (cfr. docc. 1 e 2 della produzione di parte ricorrente).
1.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Marittima di Genova (“ Mit-DM Genova ”), con decreto n. -OMISSIS-, dopo aver preso atto che il ricorrente aveva già percepito in quota parte detto premio relativamente alla prima ferma biennale, esitava positivamente la suddetta domanda, disponendo la corresponsione della restante somma di euro 24.789,93 (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
Detto decreto veniva notificato al ricorrente in data 9 settembre 2019 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente) e inoltrato alla Direzione di Commissariato della Marina Militare di La Spezia con il foglio n. -OMISSIS-dell’11 settembre 2019 (cfr. doc. 8 della produzione del Ministero resistente).
1.2. Successivamente la Direzione di Commissariato della Marina Militare di La Spezia – 1° Reparto Amministrativo – Nucleo Stipendi – Assegni fissi (“ DCMM La Spezia ”), con il foglio n. -OMISSIS-del 2 ottobre 2019 respingeva la domanda avanzata dal ricorrente (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
1.2.1. Più in particolare, la DCMM La Spezia riteneva di non poter accogliere la domanda del ricorrente per assenza dei presupposti per il pagamento del premio richiesto, in ragione della intervenuta abrogazione della legge n. 42/2000 ad opera del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “codice dell’ordinamento militare” (“ c.o.m. ”), nonché di quella dell’art. 2261 c.o.m., che aveva sostanzialmente mutuato i contenuti dell’art. 1 della legge n. 42/2000, ad opera dell’art. 1, comma 261 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
La DCMM La Spezia, quindi, riteneva che il decreto n. -OMISSIS-del Mit-DM Genova non potesse produrre alcun effetto in quanto basato su una normativa non più in vigore.
1.3. Il ricorrente, in riscontro alla comunicazione del foglio n. -OMISSIS- della DCMM La Spezia e segnatamente in data 29 ottobre 2019, formulava le proprie osservazioni, chiedendo un riesame dell’istanza e la corresponsione del premio richiesto (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).
1.3.1. In particolare, con dette osservazioni il ricorrente contestava la ricostruzione normativa operata dalla DCMM La Spezia atteso che l’abrogazione tanto dell’art. 1 della legge n. 42/2000, quanto dell’art. 2261 c.o.m., sarebbe intervenuta successivamente al maturare dei requisiti prescritti per la corresponsione del premio richiesto – peraltro, in parte già percepito –.
1.4. La DCMM La Spezia, con il foglio n. -OMISSIS-del 12 novembre 2019 (che non risulta comunicato al ricorrente), controdeduceva alle osservazioni formulate dal ricorrente e confermava la propria decisione di rigetto dell’istanza (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).
Più in dettaglio, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, veniva evidenziato che l’art. 1, comma 1, della legge n. 42/2000 stabiliva, quali requisiti per essere ammessi a contrarre le cinque rafferme di durata biennale, l’aver ultimato la ferma obbligatoria, l’aver maturato almeno sedici anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età. Nel caso di specie, il ricorrente aveva sì contratto le prime due ferme biennali, ma non aveva potuto richiedere le altre tre avendo, nelle more, compiuto i quarantacinque anni di età.
Oltretutto, veniva evidenziato che la mera sottoscrizione delle prime due ferme e la percezione dei relativi premi non era di per sé suscettibile di far sorgere il diritto al pagamento della restante parte del premio al momento della cessazione dal servizio.
1.5. Il Mit – Direzione Marittima della Liguria, con nota prot. n. -OMISSIS-del 14 novembre 2019, richiedeva un parere sulla vicenda in questione alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (cfr. doc. 13 della produzione del Ministero resistente).
1.5.1. L’Avvocatura erariale rendeva il richiesto parere in data 26 novembre 2019, confermando la correttezza del rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente, ancorché sulla scorta di una valutazione espressamente definita come inevitabilmente instabile, vista “ la particolare stratificazione progressiva degli interventi del legislatore in subiecta materia, l’assenza di norme di diritto intertemporale e la carenza di interventi giurisprudenziali in materia ” (cfr. doc. 14 della produzione del Ministero resistente).
1.6. Il Mit – Direzione Marittima della Liguria, preso atto del parere reso dall’Avvocatura erariale, con decreto n. -OMISSIS-del 28 novembre 2019 disponeva, ai sensi dell’art. 21- novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’annullamento in autotutela del decreto n. -OMISSIS- (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente).
Tale decreto, unitamente al parere dell’Avvocatura erariale, veniva notificato al ricorrente in data 2 dicembre 2019, come risulta dall’atto di notifica restituito alla Direzione Marittima di Genova dal Comando Base Aeromobili di Sarzana con la nota n. -OMISSIS-del 3 dicembre 2019 (cfr. doc. 16 della produzione del Ministero resistente).
1.7. Il ricorrente esperiva dinanzi alla Corte dei conti la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione del premio di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 42/2000, con conseguente richiesta di condanna dell’amministrazione al suo effettivo pagamento.
1.7.1. La Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei conti, con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, ritenendo che il premio richiesto non avesse natura pensionistica e, dunque, non rientrasse nella materia del trattamento di quiescenza per la quale sussiste la competenza giurisdizionale della Corte.
1.8. Il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria il quale, con ordinanza n. -OMISSIS-, declinava la propria competenza individuando il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio quale Territoriale competente a conoscere della presente controversia.
1.9. Il ricorrente, quindi, mediante atto di riassunzione notificato e