TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-07-12, n. 201701759
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Pubblicato il 12/07/2017
N. 01759/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01541/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2015, proposto da:
Hotel Costa Azzurra di S B &C. S.n.c., Gefim S.r.l., Le Tre Terre Soc. Coop., Baia Taormina Costruzioni S.p.A., F.G. Immobiliare S.r.l. e Ingino Golf S.a.s., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dall’Avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Graziella Di Stefano, in Catania, Via M.R. Imbriani 228;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti di
Sviluppo Taormina Etna S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento n. 0049546-29.9.2014 in data 29 settembre 2014 del commissario “ad acta” insediato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese;b) dell’allegata Relazione del commissario “ad acta” n. 0138278/2014 in data 9 ottobre 2014;c) del verbale dell’incontro in data 16 settembre 2014 tenuto dal commissario “ad acta” presso il sopra indicato Ministero.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame le società ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento n. 0049546-29.9.2014 in data 29 settembre 2014 del commissario “ad acta” insediato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese;b) l’allegata Relazione del commissario “ad acta” n. 0138278/2014 in data 9 ottobre 2014;c) il verbale dell’incontro in data 16 settembre 2014 tenuto dal commissario “ad acta” presso il sopra indicato Ministero.
In sintesi, nel ricorso si espone in punto di fatto quanto segue: a) le ricorrenti sono state ammesse a finanziamento nell’ambito del Patto Territoriale dell’Alcantara e le stesse hanno sottoscritto un’accettazione incondizionata del contributo in forma ridotta;b) in relazione a tale Patto, l’art. 3 del decreto ministeriale n. 2209/2004 aveva previsto l’integrazione della copertura finanziaria nel limite massimo della ulteriore occorrenza pari ad € 10.972.682,28 a valere sulle risorse che si fossero rese disponibili da eventuali definanziamenti e/o dal reperimento di ulteriori risorse a valere sull’art. 61, comma 9, della legge finanziaria del 2003;c) il successivo art. 2 del decreto ministeriale n. 3115/2004 ha, invece, previsto la copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali per l’ulteriore occorrenza di € 4.955.354,40 anche tramite risorse derivanti da rinunce, revoche totali o parziali ed economie a vario titolo che si fossero realizzate nell’ambito dello stesso Patto;c) in senso analogo si è espresso il Ministero delle Attività Produttive con la nota n. 1235973 del 17 agosto 2004;d) con nota n. 395/TA del 9 giugno 2009, il soggetto attuatore, Sviluppo Taormina Etna s.p.a., ha specificato, in particolare, che le economie realizzate nell’ambito dello stesso Patto eccedevano notevolmente l’importo necessario per la copertura finanziaria dell’ulteriore occorrenza pari ad € 2.934.568,05, dando atto che era stata avanzata istanza di rimodulazione (con apertura a nuove istanze) per un importo di € 8.009.000,00 a fronte di una disponibilità finanziaria di € 13.039.000,00, con la conseguenza che, al netto della ritenuta del 20% non rimodulabile, residuava una quota di € 3.039.000,00 per la copertura delle iniziative imprenditoriali già in corso;e) con la citata nota n. 395/TA del 9 giugno 2009 il soggetto attuatore ha, quindi, chiesto al Ministero di provvedere all’emissione di un decreto aggiuntivo per integrare la copertura finanziaria del Patto Territoriale e, con successiva nota n. 169/TA del 23 febbraio 2010, ribadita con nota n. 277/RA del 16 luglio 2010, ha precisato che le occorrenze finanziarie risultavano pari ad € 2.056.208,99, da ripartire fra trentuno iniziative “in itinere”;f) a seguito di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 16 aprile 2013 (con cui le ricorrenti hanno sollecitata la corresponsione dell’ulteriore quota di finanziamento rispetto a quella erogata in forma ridotta) e di sentenza di questo Tribunale avverso il silenzio del Ministero dello Sviluppo Economico, il commissario “ad acta” ha emesso il provvedimento negativo in questa sede impugnato, fondato sul presupposto che, ai sensi dell’art.