TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901943
Data del deposito : 22 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01221/2008 REG.RIC.

N. 01943/2009 REG.SEN.

N. 01221/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dussmann Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti D C, A E ed E R, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro

Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti V A P e S M, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pizzoli, 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. 3/4020 del 17 luglio 2008, con il quale il seggio di gara ha stabilito di escludere la ricorrente dalla procedura aperta indetta dalla Azienda resistente per l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione;

- per quanto occorrer possa, della nota prot n. 3/3283 del 12 giugno 2008, con la quale il seggio di gara ha richiesto ad alcuni concorrenti la produzione di documenti relativi all’autorizzazione sanitaria del centro cottura, nonché dei chiarimenti resi in corso di gara ai concorrenti, nella parte relativa alle autorizzazioni sanitarie dei centri di cottura;

- per quanto occorrer possa, del parere reso in data 29 maggio 2008 dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. FG, del verbale di riunione riservata del 15 luglio 2008, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento alla disciplina di gara nella parte relativa alle caratteristiche del centro di cottura;

- per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti gli avvocati Colella e Pappalepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata esclusa dalla procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, con bando del 26 febbraio 2008, per l’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione presso le proprie strutture, di importo complessivo pari ad euro 15.500.000.

Deduce motivi così rubricati:

I. Violazione della legge n. 283 del 1962, del D.P.R. n. 327 del 1980 e del d. lgs. n. 193 del 2007;

II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis;
violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche;
violazione degli artt. 64-ss. del d. lgs. n. 163 del 2006;
eccesso di potere per illogicità;

III. In subordine, violazione dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del d. lgs. n. 163 del 2006.

Domanda altresì il risarcimento del danno, riservandosi la quantificazione in corso di causa.

Si è costituita l’Azienda ospedaliera, resistendo al gravame.

Con ordinanza cautelare n. 504 del 17 settembre 2008, questa Sezione ha sospeso gli atti impugnati, ai fini della riammissione in gara della ricorrente.

Le parti hanno svolto ulteriori difese in vista della pubblica udienza del 6 maggio 2009, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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