TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-24, n. 202001463

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-24, n. 202001463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001463
Data del deposito : 24 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2020

N. 01463/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03001/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P M, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Cocuzza in Catania, Via G. D'Annunzio 56;

contro

Comune di Lipari, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del diniego del Comune di Lipari in data 3 dicembre 2004 - provvedimento n. 45107 - sull’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente;
b) del successivo ordine di demolizione in data 31 agosto 2006, relativo alla “chiusura di un terrazzo al primo piano e di un vano scala”, nonché a “un terrazzo coperto al piano terra in ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in un terreno riportato in catasto alla particella 78 del foglio di mappa 82”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 22 giugno 2020 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITO

Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato: a) il diniego del Comune di Lipari in data 3 dicembre 2004 - provvedimento n. 45107 - sull’istanza di condono edilizio dalla stessa presentata;
b) il successivo ordine di demolizione in data 31 agosto 2006, relativo alla “chiusura di un terrazzo al primo piano e di un vano scala”, nonché a “un terrazzo coperto al piano terra in ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in un terreno riportato in catasto alla particella 78 del foglio di mappa 82”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio allegando documentazione fotografica, ma con nota ricevuta dal Comune in data 3 giugno 2005 sono state segnalate da una denunciante alcune presunte incongruenze tra la documentazione fotografica allegata all’istanza di condono e lo stato effettivo dei luoghi;
b) in particolare, la denunciante ha rilevato che la copertura del terrazzo al primo piano (che costituisce anche copertura del vano scala) era stata modificata, in quanto il vano scala, anziché chiuso da una struttura plastificata, sarebbe attualmente chiuso da una struttura in alluminio e vetro con copertura in tegopan;
c) la copertura, poi, del terrazzo al piano terra, originariamente costituita da onduline plastificate, era attualmente costituita da lastre di tegopan;
d) il Comune di Lipari, richiamandosi alla documentazione fotografica fornita dalla denunciante, ha, quindi, rigettato l’istanza di condono ed ha emanato il successo ordine di demolizione.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) ai sensi dell’art. 31, secondo comma, della legge n. 47/1985, sono sanabili gli edifici che in data 1 ottobre 1983 risultavano ultimati, intendendosi per tali quelli in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici preesistenti e a quelli non destinati alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;
b) come risulta dalla documentazione fotografica allegata all’istanza di condono, la struttura ivi riprodotta è identica a quella che risulta dalle foto della denunciante (struttura, cioè, in alluminio anodizzato, con semplice sostituzione delle vetrature, prima costituite da pannelli plastici e oggi da lastre di vetrocamera al fine di migliorare la coibentazione);
c) analogamente deve dirsi quanto alla copertura della rampa, per cui si è proceduto solo alla sostituzione della preesistente copertura in lastre di policarbonato opalino con lastre di materiale coibentante (tegopan);
d) deve comunque precisarsi che tutti gli interventi in questione sono stati realizzati in data antecedente al 31 marzo 2003;
e) dalla documentazione fotografica prodotta dalla denunciante risulta che il profilo plano-volumetrico della struttura, la sua sagoma e la sua destinazione sono identici a quelli riportati nella documentazione fotografica allegata all’istanza di condono;
f) considerazioni analoghe valgono per la copertura del terrazzo al piano terra, in quanto dalla stessa documentazione fotografica prodotta dalla denunciante risulta che il terrazzo era munito in passato di copertura costituita da orditura di travi di legno appoggiata su pilastri tipici eoliani e sormontata da lastre di onduline plastificate fissate alle travi tramite listelli lignei mediante chiodatura;
g) si tratta quindi di opere che avevano le caratteristiche della “costruzione” a tutti gli effetti;
h) la sostituzione della copertura senza alterazione delle caratteristiche plano-volumetriche dell’opera deve ritenersi assolutamente ininfluente ai fini della concessione del condono, non costituendo un “quid novi”.

Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il provvedimento n. 29970 in data 31 luglio 2009 con cui il Comune ha formalmente accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Oltre ai vizi di illegittimità derivata, la ricorrente, mediante gli indicati motivi aggiunti, ha osservato quanto segue: a) l’atto di accertamento dell’inottemperanza a demolire deve presentare gli elementi formali e sostanziali che consentano di individuare, da una parte, il bene oggetto dell’ordine e, dall’altra, la volontà dell’Amministrazione di procedere all’acquisizione al patrimonio comunale;
b) tali elementi non si rinvengono nel provvedimento impugnato, in quanto esso contiene esclusivamente un laconico richiamo ad un verbale di constatazione della Polizia Municipale e non consente di individuare attraverso precisi rilievi planimetrici il manufatto e l’area da acquisire;
c) il provvedimento, inoltre, è privo di qualunque dato che consenta di individuare dettagliatamente l’opera abusiva e le eventuali aree da acquisire.

Il Comune di Lipari, che si è costituito in data 17 novembre 2018 e ha depositato memoria in data 8 maggio 2020, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) dal raffronto tra la documentazione fotografica e quella acquisita in epoca successiva è stato possibile accertare che la chiusura delle scale esterne e del terrazzo al primo piano, originariamente costituita da elementi rigidi in materiale plastico, è stata successivamente modificata con elementi in alluminio e vetri;
b) la copertura del terrazzo, inoltre, era costituita originariamente da onduline plastificate e successivamente da materiale tegopan, come risulta dalla documentazione fotografica in data 5 novembre 2004 in data 1 dicembre 2004;
c) l’Amministrazione ha quindi dedotto che le opere sono state completate dopo il 31 marzo 2003 e che l’istanza di condono risultava, pertanto, in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 326/2003;
d) in pendenza del procedimento di condono, invero, sono consentiti soltanto gli interventi diretti a garantire la conservazione del manufatto, senza mutarne le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso;
e) le modifiche apportate dalla ricorrente non possono considerarsi interventi di mera manutenzione e costituiscono una trasformazione rilevante del territorio e dell’assetto edilizio, poiché il manufatto aveva in precedenza carattere di precarietà in ragione del materiale utilizzato ed è stato successivamente destinato a soddisfare esigenze non temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del carico urbanistico.

Con memoria ricorrente in data 19 maggio 2020 la ricorrente ha rappresentato al Collegio che in data 25 gennaio 2019 era stato rilasciato il permesso di costruire (versato in atti) e, quindi, non vi era più interesse alla decisione del ricorso.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Pur non essendo chiare le ragioni per le quali il Comune di Lipari ha depositato memoria in data 8 maggio 2020, insistendo nelle proprie difese e argomentando diffusamente nonostante la precedente dichiarazione della ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito, il Collegio non può che prendere atto di tale dichiarazione, tenuto conto della natura dispositiva del processo amministrativo, anche perché la sollecitata dichiarazione di improcedibilità risulta di piena soddisfazione per le ragioni processuali e sostanziali dell’Amministrazione (e ciò indipendentemente da ogni valutazione in ordine all’efficacia e al rilievo, con riferimento alla presente controversia, del permesso di costruire che è stato versato in atti).

In altri termini, il Tribunale non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione in ordine all’interesse di questa ad ottenere ad una decisione di merito e non può, quindi, pronunciarsi senza tener conto della sopravvenuta condizione di improcedibilità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile, mentre, tenuto conto della complessiva articolazione della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

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