TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-09-24, n. 201501263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-09-24, n. 201501263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501263
Data del deposito : 24 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01337/2013 REG.RIC.

N. 01263/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01337/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2013, proposto da:
Megatrend s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F M e A P M, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Quintino Sella, n. 40;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, alla piazza Luigi di Savoia, n. 41/A;

nei confronti di

Innovapuglia s.p.a.;

per la condanna

della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, così come accertato e dichiarato dal TAR Puglia-Bari, sez. I, con sentenza n. 458/2013 del 2 aprile 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F M e avv. Massimiliano Musio, quest'ultimo su delega dell'avv. A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe la Megatrend s.r.l. ha chiesto –ai sensi dell’art. 30 c.p.a.- la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto che assume aver subito dall’illegittimo esercizio di attività amministrativa da parte dell’ente. Chiarisce espressamente che ritiene la lamentata lesione ascrivibile alla categoria del danno da perdita di chance (cfr. ricorso pag. 9, ult. cpv.).

Più precisamente la vicenda amministrativa sottesa -dalla quale sarebbe sorta la pretesa risarcitoria di cui si tratta- è stata oggetto della sentenza della prima Sezione di questo Tar n. 458/2013. Questa ha riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti con i quali la Regione ha disposto l’affidamento diretto a InnovaPuglia, senza selezione concorsuale, di numerosi incarichi per servizi di consulenza ITC;
più specificamente, di attività di carattere tecnico a supporto dell’attuazione e monitoraggio delle azioni della programmazione regionale nonché dell’azione di ammodernamento informatico degli uffici e servizi della Regione stessa. Servizi ed attività che la società ricorrente assume compatibili con il proprio oggetto sociale.

Presupposto dell’affidamento diretto la ritenuta natura di società in house dell’affidataria;
qualità invece esclusa dalla richiamata decisione giurisdizionale, confermata dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, sia in appello (cfr. sentenza n. 1181/2014) che in sede di giudizio di revocazione, conclusosi quest’ultimo con una pronunzia di inammissibilità (cfr. sentenza n. 1825/2015).

Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata, giusta memoria depositata in data 15 gennaio 2014, con riserva di formulare deduzioni e difese in rito e nel merito;
in seguito, con atto prodotto il 17 dicembre dello stesso anno, ha sostituito gli originali difensori, confermando le difese medio tempore svolte.

All’udienza del 2 luglio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- E’ fondata e va accolta l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale per violazione del principio del “ ne bis in idem” .

La richiamata sentenza della prima Sezione di questo Tar, ad oggetto la vicenda amministrativa sottesa –si ribadisce- alla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio, si era pronunziata sulla medesima istanza, già formulata dall’odierna ricorrente contestualmente alla domanda di annullamento, rigettandola sul presupposto che fosse “.. sfornita di supporto probatorio ” (cfr. motivazione pag. 10).

E non solo. Nell’ambito del successivo giudizio di appello proposto dalla Regione Puglia, la Megatrend ha impugnato –con ricorso incidentale- il capo di sentenza recante il rigetto della richiesta risarcitoria in questione, riproponendola in secondo grado.

Con decisione n. 1181/2014 della quinta Sezione venivano, quindi, confermate le statuizioni del giudice di prime cure, avendo il giudice di appello condiviso –per quanto specificamente qui rileva- che difettasse la prova del danno asseritamente subito, “ non essendovi alcuna dimostrazione di una probabilità di successo maggiore del 50%, da parte dell’appellante incidentale, di poter ottenere i servizi che sono stati illegittimamente chiusi alle dinamiche concorrenziali…” .

Le riportate statuizioni rendono quanto mai evidente l’identità delle domande risarcitorie proposte –rispettivamente- con l’azione di annullamento e, autonomamente, nel presente giudizio.

In entrambi i casi, la Megatrend ha chiesto di essere risarcita del danno che assume aver subito per l’illegittimo affidamento diretto dei servizi di cui si tratta all’InnovaPuglia, da cui sarebbe discesa la lamentata illegittima preclusione dell’accesso al relativo mercato.

3.- Il presente gravame va, quindi, dichiarato inammissibile in considerazione dell’identità di petitum e causa petendi rispetto all’azione risarcitoria proposta nell’ambito del giudizio di annullamento, già oggetto decisione confermata in appello e passata in giudicato. La complessità della vicenda giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di causa.

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